Cassazione Penale, Sentenza n. 04821/2026 del 05/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per peculato (capi A, B, C) contestando: 1) la valutazione del dolo fondato sull'interpretazione delle delibere di nomina e sulla presunta illegittimità del criterio di autoliquidazione dei compensi (mancanza di previsione esplicita dell'indennità e presunta buona fede degli imputati); 2) vizi nella motivazione sulla determinazione della pena e mancanza di adeguata motivazione per lo scostamento dal minimo edittale; 3) la maturazione della prescrizione per talune fattispecie (capo C per Bilotta; capi B e C per Gargiulo) tenuto conto dei periodi di sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata e rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sulla configurabilità del dolo nel reato di peculato, in relazione a tutte le condotte contestate. Ha inoltre ritenuto fondate le eccezioni di prescrizione sollevate rispetto ai capi B) e C) (quindi tali posizioni risultano prospetticamente prescritte), ma ha disposto il rinvio anche ai fini di una valutazione, ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p., sulla possibile conferma della confisca disposta (art. 322-ter c.p.), essendo necessario un adeguato esame della responsabilità sulla base delle risultanze processuali esistenti. La Cassazione ha quindi impresso indicazioni ermeneutiche sul modo di interpretare le delibere amministrative e richiamato i limiti e i criteri procedurali applicabili in caso di prescrizione e di misure ablative.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma incriminatrice del peculato; la Corte ha riconosciuto che la sussistenza del dolo va adeguatamente motivata e collegata all'interpretazione delle delibere amministrative
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la sentenza di merito è censurata per carenze motivazionali in ordine alla determinazione della pena e allo scostamento dal minimo edittale
art. 322-ter cod. pen.
Prevede la confisca dei beni e delle somme in sequestro; la Corte richiede che la responsabilità sia adeguatamente accertata anche ai fini della conferma della misura ablativa
artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ.
Canoni ermeneutici applicabili anche agli atti amministrativi a contenuto non normativo: occorre ricercare la comune intenzione delle parti e considerare il comportamento successivo; la Corte richiama l'obbligo di motivazione secondo questi criteri
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la declaratoria della causa estintiva per prescrizione e le condizioni in cui il giudice può non pronunciarla immediatamente; va coordinata con le regole sulla confisca
artt. 578 e 578-bis cod. proc. pen.
Consentono al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili e sulla confisca anche quando il reato è estinto per prescrizione, ma richiedono un adeguato accertamento della responsabilità sulla base del materiale probatorio acquisito
Sez. U. n. 13539 del 30/01/2020 (Perroni)
Giurisprudenza di riferimento sul criterio di giudizio per la conferma della confisca in presenza di prescrizione; la Corte richiama e declina quel principio al caso concreto
Sez. 3, n. 31182 del 16/09/2020 (Galli)
Pronuncia che bilancia l'art. 129 c.p.p. con l'art. 578-bis c.p.p.; utilizzata per giustificare l'annullamento con rinvio nonostante la prescrizione di alcune condotte
Cass. civ., Sez. 1, 23/02/2022, n. 5966
Richiamata in ordine al principio che l'interpretazione dell'atto amministrativo è rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è insufficiente o contraddittoria
Massime di principio
- L'interpretazione di delibere e atti amministrativi a contenuto non normativo è rimessa al giudice di merito; in Cassazione vanno censurate solo le violazioni dei criteri ermeneutici (artt. 1362, 1363, 1366 c.c.) o le motivazioni illogiche o contraddittorie.
- Il silenzio o la genericità di una delibera sull'indennità non autorizza automaticamente l'autoliquidazione secondo tariffe professionali: occorre verificare la comune intenzione, il contenuto testuale e il comportamento successivo dell'Amministrazione.
- Per censurare in Cassazione l'interpretazione data dal giudice di merito a un atto amministrativo, la parte ricorrente deve indicare i canoni ermeneutici violati; altrimenti la censura è inammissibile salvo manifesta illogicità della motivazione.
- Quando una sentenza di condanna dispone la confisca e alcune fattispecie si sono estinte per prescrizione, il giudice dell'impugnazione può comunque esaminare la responsabilità ai fini della conferma della confisca ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p., usando il materiale probatorio già acquisito; tuttavia non è consentito un supplemento istruttorio per ricreare prove sopravvenute.
- La prescrizione, una volta pronunciata, impedisce l'ulteriore integrazione istruttoria per accertare il reato, ma non sempre impedisce la verifica della responsabilità ai fini civilistici o ablativi se il compendio probatorio già consente valutazioni.
- Nelle impugnazioni penali le doglianze sul dolo (elemento soggettivo) richiedono una motivazione specifica: se la motivazione di merito è carente o illogica, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame di merito.
- La determinazione della pena e qualsiasi scostamento dal minimo edittale devono essere adeguatamente motivati ai sensi dell'art. 133 c.p.; omissioni o argomentazioni illogiche sono suscettibili di cassazione.
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