Ordinanza n. 4419/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione n. 508 del 17.4.2026 del Direttore generale di Ares 118, nella parte in cui dispone l’esclusione del ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati – Autista d’Ambulanza – Area degli Operatori”, indetto con deliberazione n. 557 del 26.6.2024; - della deliberazione n. 661 del 26.5.2026 del Direttore generale di Ares 118, nella parte in cui, a parziale modifica della deliberazione n. 508/2026, ha disposto la riammissione di alcuni candidati in precedenza esclusi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi inclusi l’elenco dei candidati esclusi allegato alla deliberazione n. 508/2026, gli atti della commissione esaminatrice, i verbali della stessa, le graduatorie di merito approvate con le deliberazioni n. 508/2026 e n. 661/2026, nella parte in cui non includono il ricorrente; e per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale e, in subordine, per equivalente monetario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per 143 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza, nonché mancata inclusione nella graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui è stato escluso dal concorso e la successiva deliberazione che ha riammesso alcuni candidati inizialmente esclusi, chiedendo la sospensione degli atti, la riammissione alla procedura e, in subordine, il risarcimento per equivalente. La controversia riguarda l'interpretazione dei requisiti di ammissione previsti dall'avviso pubblico: cinque anni di esperienza professionale nel profilo di autista di ambulanza e/o autista professionale. L'avviso richiedeva inoltre, per l'esperienza maturata presso imprese private, documentazione attestante il rispetto della normativa previdenziale e assicurativa. Il ricorrente aveva dichiarato sia il servizio di autista di ambulanza svolto dall'8 settembre 2022, sia l'attività svolta dal 1° gennaio 2010 al 30 novembre 2015 con codice ATECO 829999, relativa a servizi per aziende, incluso il trasporto di materiali. Ha sostenuto che tale attività era stata svolta quotidianamente e continuativamente mediante un autocarro di massa superiore a 3,5 tonnellate, la cui guida richiedeva patente di categoria C, e che il codice ATECO consentiva l'attività di autista di autocarro per conto terzi. Il giudizio è stato instaurato anche nei confronti di un candidato non costituito; il TAR ha poi ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. A un primo esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che l'attività di trasporto di materiali per conto di aziende, svolta con autocarro di massa superiore a 3,5 tonnellate e patente di categoria C, potesse integrare l'esperienza di autista professionale richiesta dall'avviso, sicché il ricorrente sembrava possedere il requisito di ammissione. Ha quindi ordinato ad Ares 118 di riesaminare la domanda entro il 15 settembre 2026, senza definire in via definitiva la legittimità dell'esclusione. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 23 febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale di Ares 118, stabilendo modalità e termini per la pubblicazione e il deposito della relativa attestazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente la notificazione per pubblici proclami; il TAR la applica disponendo la pubblicazione dell'avviso di ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il requisito di esperienza professionale previsto da un bando concorsuale può essere ritenuto prima facie posseduto quando l'attività dichiarata, pur descritta con una classificazione economica generale, risulti concretamente caratterizzata dallo svolgimento continuativo di mansioni di autista professionale coerenti con il profilo messo a concorso.
- Quando sussista un ragionevole dubbio sulla corretta qualificazione dell'esperienza professionale dichiarata dal candidato, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame, imponendo all'amministrazione una nuova valutazione senza sostituirsi definitivamente alla commissione o all'amministrazione.
- Nei giudizi concorsuali, i candidati inseriti nella graduatoria possono assumere la qualità di controinteressati; qualora la notificazione individuale sia eccessivamente onerosa, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.
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