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Sentenza

Sentenza del 03/10/2018 n. 24010 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento e una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 1999 e 2000. Il tema principale era il momento di imputazione fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d'azienda stipulata il 30 dicembre 1999, con efficacia contrattuale differita al 1° gennaio 2000. L'Agenzia sosteneva che, in base alle clausole contrattuali e all'art. 109 del TUIR, la plusvalenza dovesse essere imputata al 2000. Contestava inoltre l'esclusione dalla base imponibile IRAP della plusvalenza relativa alla cessione di un immobile strumentale, nonché l'annullamento integrale degli avvisi per vizi di motivazione, ultrapetizione e violazione di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che, ai fini fiscali, la plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda si realizza, secondo il principio di competenza, al momento della stipula del contratto, anche quando gli effetti civilistici o il trasferimento del diritto siano differiti. Pertanto, la plusvalenza e i relativi componenti positivi e negativi dovevano essere imputati all'esercizio 1999. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dalla base imponibile IRAP della plusvalenza relativa all'immobile, accertato come parte del complesso aziendale ceduto. Le ulteriori censure dell'Agenzia sono state ritenute infondate o inammissibili. Il ricorso incidentale della società, relativo all'omessa pronuncia su ulteriori questioni, è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. a) (TUIR)

    Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni di aziende si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

    Per la fiscalità d'impresa, la plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda va imputata all'esercizio in cui il contratto è stipulato. Il differimento degli effetti civilistici o del trasferimento del diritto non sposta automaticamente il momento di competenza fiscale.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3

    Le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

    La plusvalenza relativa a un bene strumentale è esclusa dalla base imponibile IRAP quando il bene è ceduto nell'ambito di un'operazione di trasferimento d'azienda. Nel caso concreto, l'immobile è stato ritenuto parte del ramo d'azienda ceduto.

  • Artt. 1372 e 1376 c.c.

    Le disposizioni sono state richiamate dall'Agenzia in relazione agli effetti e alla formazione del contratto di cessione, ma la Corte ha distinto gli effetti civilistici da quelli rilevanti ai fini fiscali.

  • Art. 1465 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia con riferimento alla vendita a effetti differiti o con riserva di proprietà; la Corte ha ritenuto che tali differimenti, pur rilevanti sul piano civilistico, non modificassero il momento fiscale individuato dall'art. 109 TUIR.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La censura relativa alla carenza di motivazione della sentenza e all'annullamento integrale degli avvisi non è stata accolta.

  • Art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta priva di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva riportato nel ricorso le specifiche censure formulate dalla contribuente in appello.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le diverse censure per violazione di legge, nullità processuale e insufficiente motivazione sono state esaminate dalla Corte e, salvo l'assorbimento del ricorso incidentale, respinte o ritenute inammissibili.

Massime di principio

  • Nella cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda, ai fini delle imposte sui redditi, la plusvalenza è normalmente imputata all'esercizio della stipula del contratto, anche se il contratto prevede che il trasferimento del possesso o altri effetti producano conseguenze in un momento successivo.
  • Le clausole contrattuali che differiscono gli effetti civilistici non determinano necessariamente un differimento del momento fiscale: occorre applicare la specifica regola tributaria sulla competenza.
  • Per stabilire il trattamento IRAP di una plusvalenza relativa a un immobile o altro bene strumentale, è decisivo verificare se il bene sia effettivamente compreso nell'operazione di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda.
  • La vicinanza temporale tra la cessione di un bene e la cessione del ramo d'azienda non è da sola sufficiente: deve risultare, anche sul piano fattuale e documentale, che il bene faccia parte del complesso aziendale trasferito.
  • Un dispositivo che annulla integralmente un avviso può essere contestato se la motivazione riguarda soltanto alcuni rilievi autonomi; tuttavia, la censura deve indicare con precisione gli atti processuali e le specifiche questioni dedotte, nel rispetto dell'onere di autosufficienza.
  • In presenza di più rilievi fiscali autonomi, l'annullamento di uno di essi non travolge automaticamente gli altri, salvo che esista un rapporto di dipendenza necessaria o che la sentenza motivi adeguatamente l'estensione dell'annullamento.

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