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Ordinanza

Ordinanza n. 588/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado e annullato l'intera procedura concorsuale per carente individuazione dei criteri di valutazione delle adeguate attitudini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellanti concorsuali)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati riuniti due appelli proposti avverso la medesima sentenza: uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca e uno da una candidata alla procedura concorsuale. La sentenza di primo grado aveva accolto le censure relative al criterio di valutazione "adeguate attitudini", riferito alle caratteristiche personali, relazionali e motivazionali, attribuendogli un massimo di 20 punti. Il TAR aveva ritenuto che il bando non avesse predeterminato sufficientemente i criteri di valutazione, lasciandoli alla discrezionalità della Commissione, e che la Commissione, nel verbale di riunione n. 1 del 13 gennaio 2025, non avesse ulteriormente specificato il criterio, anche in relazione alla sua possibile valutazione su base curriculare. Il punto centrale degli appelli riguarda tuttavia l'ampiezza della statuizione demolitoria: secondo quanto rilevato dal Consiglio di Stato, la ricorrente di primo grado avrebbe chiesto principalmente il riesame e la rettifica degli atti impugnati per correggere l'ordine della graduatoria, graduando le censure, e soltanto in via estremamente subordinata l'annullamento, in parte qua, dell'intera procedura. Gli appelli contestano quindi la correttezza dell'annullamento integrale, prospettando una questione relativa alla graduazione dei motivi e ai limiti della cognizione giudiziale, anche sotto il profilo dell'eventuale extrapetizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a. e, nella fase cautelare, ha accolto le istanze di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR, sospendendone l'esecutività. Il Collegio ha ritenuto che le questioni relative alla graduazione delle domande e dei motivi, all'ampiezza dell'annullamento disposto dal primo giudice e agli eventuali limiti derivanti dal divieto di extrapetizione richiedano un approfondimento nella fase di merito. Ha ravvisato inoltre il periculum in mora, considerando il rischio che un annullamento soltanto parziale della graduatoria imponesse una rivalutazione limitata alla posizione controversa, nonché i rischi di discontinuità nei programmi finanziati dall'Unione europea. Nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto preferibile conservare provvisoriamente l'assetto risultante dalla procedura concorsuale, assicurando la continuità dell'attività lavorativa dei candidati vincitori fino alla decisione definitiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata rimessa al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza pubblica per la decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    Consente la riunione degli appelli quando essi riguardano la medesima sentenza.

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando più appelli sono proposti contro la medesima sentenza, il giudice d'appello può riunirli per assicurarne la trattazione e decisione coordinata.
  • La questione relativa all'ampiezza dell'annullamento giudiziale deve essere esaminata tenendo conto della graduazione delle domande e dei motivi formulata dalla parte, verificando se l'annullamento integrale ecceda quanto effettivamente richiesto e devoluto al giudice.
  • In sede cautelare d'appello, la complessità delle questioni concernenti i limiti della cognizione giudiziale e l'eventuale extrapetizione può giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado in attesa dell'approfondimento nel merito.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato quando l'esecuzione di una sentenza di annullamento di una procedura concorsuale rischia di imporre una rivalutazione limitata a una singola posizione, determinare discontinuità in programmi finanziati dall'Unione europea o compromettere la continuità lavorativa dei vincitori.
  • Nel bilanciamento cautelare, la conservazione provvisoria dell'assetto derivante da una procedura concorsuale può essere preferita fino alla decisione definitiva, quando tale soluzione assicuri la continuità dell'attività lavorativa e non pregiudichi irreversibilmente le posizioni controverse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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