Sentenza n. 3334/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS-, emessa dalla Divisione Gestione Carriere Studenti dell'Università resistente, e firmata dal Dirigente, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dalla ricorrente in data 24 luglio 2025, volta ad ottenere il trasferimento per gravi motivi di salute; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche quelli allo stato non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento per gravi motivi di salute presso l'Università resistente
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta al sesto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ha impugnato il diniego opposto dall'Università Vanvitelli alla domanda di trasferimento presentata ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 e motivata da gravi problemi di salute. Ha dedotto, in particolare, l'incompetenza del dirigente che aveva adottato il diniego, sostenendo che l'atto avrebbe dovuto essere emanato dal Rettore; la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990; nonché ulteriori censure di merito fondate sulla natura derogatoria dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 e sulla possibilità di ottenere il trasferimento per ragioni sanitarie al di fuori della procedura comparativa per l'accesso agli anni successivi al primo. Sono state inoltre prospettate questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e di legittimità costituzionale della disciplina applicata.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le domande di iscrizione o trasferimento ad anni successivi al primo debbano essere esaminate nell'ambito di una procedura comparativa pubblica, riferita ai posti effettivamente disponibili nella coorte di riferimento e fondata sul riconoscimento dei crediti da parte dell'ateneo di destinazione. Non sussiste un automatismo tra i posti programmati per il primo anno e quelli disponibili negli anni successivi, né rileva la graduatoria nazionale, poiché le disponibilità successive si determinano autonomamente e annualmente. L'Università ricevente è vincolata al tetto massimo dei posti previsto per i trasferimenti. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 debba essere interpretato evolutivamente alla luce dell'attuale organizzazione universitaria: la decisione su istanze di trasferimento costituisce attività gestionale spettante alla dirigenza amministrativa, non attribuzione riservata al Rettore. Ha respinto anche la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'Amministrazione ha dimostrato che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o di una rimessione alla Corte costituzionale, richiamando la decisione del Consiglio di Stato n. 9470/2025. Le spese sono state compensate in ragione della natura, anche interpretativa, delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 1269/1938
nessuna citazione testuale riportata
La disposizione, riferita al trasferimento degli studenti, deve essere interpretata alla luce dell'evoluzione dell'organizzazione universitaria e del sistema di programmazione degli accessi; non attribuisce necessariamente al Rettore la competenza ad adottare decisioni gestionali sulle istanze di trasferimento.
allegato 2, punto 13, D.M. 218/2020
nessuna citazione testuale riportata
Per l'accesso agli anni successivi al primo richiede procedure per il riconoscimento dei crediti da parte dell'ateneo di destinazione e la pubblicazione di avvisi o bandi sulla disponibilità dei posti, implicando una valutazione comparativa pubblica.
art. 2 l. 240/2010
funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche
Conferma la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo universitario e funzioni gestionali spettanti alla dirigenza amministrativa.
d.lgs. 165/2001
nessuna citazione testuale riportata
È richiamato quale fonte del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione.
art. 10-bis l. 241/1990
nessuna citazione testuale riportata
La violazione del preavviso di rigetto non conduce all'annullamento quando l'Amministrazione dimostri che il contenuto sostanziale del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
nessuna citazione testuale riportata
Applicato, secondo il ragionamento del giudice, al fine di escludere l'annullabilità per la violazione procedimentale dell'art. 10-bis quando il contenuto dell'atto era vincolato o comunque inevitabile.
art. 55, comma 10, c.p.a.
nessuna citazione testuale riportata
Richiamato per la fissazione dell'udienza pubblica nell'ambito della fase cautelare.
art. 74 c.p.a.
nessuna citazione testuale riportata
Richiamato quale base per il richiamo a precedenti conformi.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
nessuna citazione testuale riportata
Richiamato per la motivazione mediante riferimento alle argomentazioni contenute in precedenti decisioni.
art. 33 Cost.
nessuna citazione testuale riportata
Richiamato in relazione all'autonomia universitaria nel cui quadro si colloca l'organizzazione degli atenei.
legge 264/1999
nessuna citazione testuale riportata
Richiamata quale fonte della riforma complessiva dell'accesso programmato ai corsi universitari, inclusa Medicina e Chirurgia.
Massime di principio
- Le domande di iscrizione o trasferimento ad anni successivi al primo nei corsi universitari a numero programmato devono essere esaminate mediante una procedura comparativa pubblica, riferita ai posti effettivamente disponibili nella specifica coorte e nell'anno accademico di riferimento.
- La disponibilità di posti negli anni successivi al primo costituisce una grandezza autonoma, determinata annualmente dall'ateneo, e non può essere desunta automaticamente dal numero di posti programmati per il primo anno né dalla graduatoria nazionale di accesso.
- L'ateneo di destinazione è tenuto a rispettare il tetto massimo dei posti disponibili per i trasferimenti e non può ammettere uno studente in deroga a tale limite sulla sola base di gravi motivi di salute, quando l'ammissione incida sulla procedura comparativa e sulla programmazione degli accessi.
- Nell'attuale organizzazione universitaria, la decisione sulle istanze di trasferimento degli studenti costituisce attività gestionale e spetta alla dirigenza amministrativa; il riferimento storico al Rettore contenuto in una disciplina risalente non radica necessariamente una competenza esclusiva dell'organo di governo.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non determina l'annullamento del provvedimento quando l'amministrazione dimostri che, anche nel rispetto del contraddittorio procedimentale, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1167/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1168/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1169/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1170/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1171/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1172/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →