Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1666/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento: del provvedimento di revoca del 07.09.2023, della Prefettura di Caserta del Nulla Osta Prot N° P-CE/L/Q/2023/104546.

Giustizia amministrativa202504177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato nell'ambito del Decreto Flussi 2022, disposta dopo che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva accertato, in sede di verifica postuma, l'assenza di reddito della datrice di lavoro. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, poiché il preavviso di revoca e il provvedimento finale erano stati comunicati esclusivamente alla datrice di lavoro e non al lavoratore, diretto interessato, il quale era entrato legalmente in Italia sulla base del nulla osta. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, il difetto di motivazione e l'omessa ponderazione dell'interesse pubblico attuale con l'affidamento maturato dal lavoratore. Ha lamentato altresì violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del giusto procedimento. Nel merito ha evidenziato di avere successivamente instaurato un effettivo rapporto di lavoro con la medesima datrice, documentato da comunicazione UNILAV, e ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare tale sopravvenienza e la possibilità di consentire la regolarizzazione della posizione mediante un diverso titolo di soggiorno. La Prefettura ha sostenuto che la comunicazione al solo datore fosse sufficiente, che la revoca fosse atto vincolato conseguente alla carenza del requisito reddituale e che non fosse possibile rilasciare un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di revoca è stato annullato. Il TAR ha ritenuto assorbente la violazione delle garanzie partecipative: il lavoratore, quale destinatario finale degli effetti della revoca e titolare di una posizione giuridica qualificata sorta con il rilascio del nulla osta e consolidatasi con l'ingresso legale in Italia, avrebbe dovuto ricevere il preavviso e il provvedimento finale. Il fatto che, al momento dell'avvio del procedimento, la Prefettura non fosse ancora a conoscenza dell'ingresso del lavoratore non escludeva l'obbligo di comunicargli almeno il provvedimento finale, soprattutto dopo che la sua presenza era stata formalmente segnalata il 18 settembre 2023. Il TAR ha inoltre escluso che la revoca potesse essere considerata automaticamente vincolata e ha affermato l'obbligo dell'Amministrazione di valutare i sopraggiunti nuovi elementi ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. L'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro nel 2024 costituiva una circostanza decisiva, che avrebbe dovuto essere ponderata insieme alla buona fede del lavoratore, al suo affidamento, ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e correttezza amministrativa e alla possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno. La revoca è stata quindi ritenuta viziata anche per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e omessa considerazione delle sopravvenienze. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative devono essere assicurate al lavoratore straniero direttamente inciso dalla revoca del nulla osta, mediante comunicazione del preavviso e del provvedimento finale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il ricorrente ha invocato l'obbligo di ponderazione dell'interesse pubblico attuale e dell'affidamento privato nell'esercizio dell'autotutela; il TAR ha comunque fondato l'annullamento principalmente sulla violazione partecipativa e sull'omessa valutazione delle sopravvenienze.

  • art. 42, comma 2, D.L. n. 73/2022

    La disposizione disciplina la procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e non consente di qualificare automaticamente la successiva revoca come atto sottratto alla valutazione delle circostanze sopravvenute.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    sopraggiunti nuovi elementi

    L'Amministrazione deve considerare le circostanze sopravvenute suscettibili di consentire la regolarizzazione della posizione dello straniero, tra cui un nuovo ed effettivo rapporto di lavoro, anche quando il procedimento trae origine da un vizio della procedura iniziale.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento sostiene l'esigenza di un procedimento corretto, motivato e rispettoso delle garanzie partecipative.

  • artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990

    L'azione amministrativa deve rispettare i principi di collaborazione, correttezza, motivazione e conclusione procedimentale, soprattutto quando incide sulla posizione del lavoratore straniero.

Massime di principio

  • Il lavoratore straniero che abbia ottenuto un nulla osta al lavoro e sia entrato legalmente in Italia è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto al procedimento di revoca, sicché deve ricevere le comunicazioni partecipative e il provvedimento finale, anche se il procedimento è stato avviato prima che l'Amministrazione conoscesse il suo ingresso nel territorio nazionale.
  • La revoca del nulla osta al lavoro non può essere trattata automaticamente come atto vincolato quando, dopo il rilascio del titolo e l'ingresso legale dello straniero, siano emerse circostanze sopravvenute rilevanti per la sua posizione personale e lavorativa.
  • Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, l'Amministrazione deve valutare i nuovi elementi sopravvenuti che possano consentire la regolarizzazione dello straniero; l'instaurazione di un effettivo rapporto di lavoro può costituire una circostanza decisiva anche se il nulla osta originario è viziato per carenza del requisito reddituale del datore.
  • Quando il lavoratore ha agito in buona fede facendo affidamento sul nulla osta e sull'ingresso legale in Italia, l'Amministrazione deve ponderare la sua posizione, le sopravvenienze lavorative e la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno, alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento.
  • La mancata istruttoria sulle sopravvenienze, sulla buona fede del lavoratore e sull'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro vizia il provvedimento di revoca per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed eccesso di potere.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.