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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1088

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1088 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione

Normativa europea32025R1088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua la disciplina UE applicabile ad alcune piante da impianto di ontano (Alnus spp.) provenienti dal Regno Unito sulla base di una valutazione scientifica EFSA. Le piante interessate vengono rimosse dall’elenco delle piante ad alto rischio del regolamento (UE) 2018/2019, ma restano soggette a prescrizioni fitosanitarie specifiche ai sensi del regolamento (UE) 2020/1213. Le misure sono calibrate sul rischio connesso, in particolare, a Phytophthora siskiyouensis, in attesa di una valutazione completa di tale organismo nocivo.

Modifica gli elenchi e le misure fitosanitarie UE per alcune piante da impianto di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana originarie del Regno Unito.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di specifiche piante da impianto e marze di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana originarie del Regno Unito (con esclusione dell’Irlanda del Nord ai fini del regolamento). Incide, da un lato, sull’elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e, dall’altro, sulle misure fitosanitarie per l’importazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna il trattamento fitosanitario di tali materiali vegetali in relazione al rischio da organismi nocivi specifici.

Modifica delle misure fitosanitarie per alcune specie di Alnus originarie del Regno Unito

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1088 modifica due atti della disciplina fitosanitaria dell’Unione: il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, che stabilisce misure fitosanitarie per alcune piante rimosse da tale elenco ma non ancora integralmente valutate. L’intervento si basa sull’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 e tiene conto del parere scientifico EFSA dell’11 dicembre 2024 sulle piante da impianto di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana provenienti dal Regno Unito.

Contesto e presupposti scientifici

Secondo i considerando, il genere Alnus era incluso nell’elenco delle piante ad alto rischio sulla base di una valutazione preliminare. A seguito della domanda presentata dal Regno Unito il 19 giugno 2023 per l’esportazione nell’Unione di specifiche marze e piante da impianto, l’EFSA ha valutato i rischi fitosanitari e ha identificato tre organismi nocivi rilevanti: Entoleuca mammata, Phytophthora ramorum e Phytophthora siskiyouensis. La Commissione ritiene che, sulla base del parere EFSA e delle misure descritte nei fascicoli tecnici, il rischio derivante dall’introduzione delle piante specificate sia ridotto a un livello accettabile, purché siano applicate adeguate misure di attenuazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le misure riguardano esclusivamente:

  • marze di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana di massimo due anni, con diametro massimo di 12 mm;
  • piante da impianto di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana di massimo sette anni, a radice nuda, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto;
  • piante di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana di massimo due anni, coltivate in fitocella, con diametro massimo di 10 mm alla base del fusto;
  • piante da impianto di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana di massimo sette anni, radicate, in vaso, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto.

Ai fini del regolamento, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord.

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 viene modificato per escludere dal genere "Alnus Mill." le marze e le piante da impianto sopra indicate, purché originarie del Regno Unito. La conseguenza è che tali materiali non sono più trattati come piante ad alto rischio ai fini del regime di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

Nuove prescrizioni fitosanitarie per l’importazione

Parallelamente, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 inserendo una specifica voce per "Alnus Mill." originario del Regno Unito. Le condizioni richieste sono articolate in una dichiarazione ufficiale e in obblighi documentali:

  • le piante devono essere indenni da Phytophthora siskiyouensis;
  • il sito di produzione deve essere risultato indenne all’esito di ispezioni ufficiali svolte in momenti appropriati dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo e deve essere registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
  • deve esistere un sistema che assicuri la pulizia e la disinfezione di attrezzi e macchine per innesto, potatura ed estirpazione, in modo da eliminare terra e frammenti vegetali e garantire l’assenza di Phytophthora siskiyouensis prima dell’ingresso in ciascun sito di produzione;
  • immediatamente prima dell’esportazione, le partite devono essere sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, comprensiva di campionamento casuale e di prove di laboratorio in caso di sintomi sospetti.

Documentazione fitosanitaria

Sui certificati fitosanitari deve figurare, nella rubrica "Dichiarazione supplementare":

  • la frase: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione";
  • l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

Rilevanza di Phytophthora siskiyouensis

Il regolamento sottolinea che Phytophthora ramorum è già elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione e che Entoleuca mammata è elencato per le zone protette, mentre Phytophthora siskiyouensis non è ancora incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Per tale ragione, le misure del regolamento (UE) 2020/1213 continuano ad applicarsi alle piante indicate fino a quando non sarà effettuata la valutazione completa dei rischi di questo organismo nocivo, anche al fine di stabilire se debba essere inserito negli allegati del regolamento (UE) 2019/2072.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato adottato il 2 giugno 2025 e pubblicato il 3 giugno 2025. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato escludendo dal genere "Alnus Mill." le marze di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana di massimo due anni, con diametro massimo di 12 mm, e le piante da impianto di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana di massimo sette anni, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, quando originarie del Regno Unito.

Introduzione di prescrizioni fitosanitarie specifiche

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è integrato con una nuova voce relativa ad "Alnus Mill." per i materiali originari del Regno Unito, soggetti a misure fitosanitarie specifiche prima dell’introduzione nell’Unione. Le misure richiedono una dichiarazione ufficiale su indennità da Phytophthora siskiyouensis, controllo del sito di produzione, pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine, e ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione con eventuale campionamento e analisi di laboratorio.

Obblighi documentali nei certificati fitosanitari

Per le partite interessate, i certificati fitosanitari devono recare nella rubrica "Dichiarazione supplementare" la formula che attesta la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 e l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

Base scientifica e rischio fitosanitario

Il provvedimento si fonda sul parere EFSA dell’11 dicembre 2024, che individua come organismi nocivi rilevanti Entoleuca mammata, Phytophthora ramorum e Phytophthora siskiyouensis. Poiché Phytophthora ramorum è già elencato come organismo da quarantena rilevante per l’Unione e Entoleuca mammata per le zone protette, il regolamento concentra le misure su Phytophthora siskiyouensis, non ancora inserito nell’elenco UE, in attesa di valutazione completa.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioimportazioniagricolturasalute delle piante

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