Cassazione Penale, Ordinanza n. 09356/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 28 febbraio 2025. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato per genericità delle doglianze, ritenute non specificamente confrontate con le argomentazioni della sentenza impugnata, in particolare con riferimento alla responsabilità. Nel ricorso, la doglianza è stata a sua volta ritenuta generica e priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. Il testo menziona anche un riferimento all'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado, riportato in motivazione e nel dispositivo, qualificato dalla Corte di cassazione come mero errore materiale, inconciliabile con la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e quindi non idoneo a mutare il contenuto decisorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello per la genericità delle doglianze. Ha inoltre precisato che il richiamo all'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado costituiva un mero errore materiale, incapace di incidere sulla decisione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e del necessario confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Quando la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione deve misurarsi specificamente con tale ratio decidendi; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Un riferimento contenuto nella motivazione o nel dispositivo a un ordine di esecuzione può essere qualificato come mero errore materiale se è inconciliabile con il contenuto complessivo della decisione e non altera il decisum.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se il ricorrente è ritenuto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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