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Circolare

Circolare numero 37 del 16-2-2000

Articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n.488. - Contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata per l’anno 2000. - Massimale contributivo. - Riscatti d’annualità di lavoro prestato come collaborazione coordinata e continuativa. - Deduzione forfettaria.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2000 per gli iscritti alla Gestione Separata: aumento dell’aliquota contributiva ordinaria al 13% dal 1° gennaio 2000, conferma al 10% per pensionati e assicurati presso altre forme obbligatorie, e innalzamento del massimale contributivo a lire 144.263.000. Vengono inoltre richiamate la facoltà di riscatto di annualità di collaborazione coordinata e continuativa pregresse, soggetta a successivo decreto attuativo, e la nuova disciplina della deduzione forfettaria sui redditi da collaborazione, elevata al 6% per il 2000 e al 7% dal 2001 per specifiche categorie di contribuenti. Restano invariati criteri e termini di versamento.

Novità 2000 per contribuzione e aspetti fiscali della Gestione Separata

Gestione Separata: novità contributive e fiscali per l’anno 2000

La circolare illustra gli effetti dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di altre disposizioni collegate sulla contribuzione e sul trattamento fiscale dei soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Le innovazioni riguardano soprattutto l’aliquota contributiva, il massimale imponibile, la facoltà di riscatto di periodi di collaborazione pregressi e la deduzione forfettaria applicabile ai redditi da collaborazione coordinata e continuativa.

Aliquote contributive dal 1° gennaio 2000

Per la generalità degli iscritti alla Gestione Separata non titolari di altra forma obbligatoria di previdenza, l’aliquota I.V.S. viene aumentata di un punto percentuale rispetto al valore precedente: dal 1° gennaio 2000 passa dall’11,50% al 12,50%. Rimane invariata l’aliquota dello 0,50% destinata alla tutela della maternità e all’assegno per il nucleo familiare; conseguentemente l’aliquota complessiva dovuta da collaboratori coordinati e continuativi e professionisti è fissata al 13%.

Per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria, invece, l’aliquota resta ferma anche per il 2000 al 10%.

Ripartizione dell’onere contributivo

La circolare conferma che la contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi continua a essere ripartita tra committente e collaboratore nella misura di due terzi a carico del committente e di un terzo a carico del collaboratore.

Massimale contributivo per l’anno 2000

Il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è rideterminato per il 2000 in lire 144.263.000, rispetto alle lire 141.991.000 dell’anno precedente. Su tale importo deve essere effettuato il calcolo della contribuzione sia per gli iscritti soggetti all’aliquota del 13%, sia per i soggetti con aliquota del 10%.

Riscatto delle annualità di collaborazione pregressa

L’articolo 1, comma 2, della legge richiamata riconosce agli iscritti alla Gestione Separata la facoltà di riscattare annualità di lavoro svolte con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, purché risultanti da atti aventi data certa e riferite a periodi precedenti l’entrata in vigore dell’obbligo contributivo. Il riscatto è ammesso fino a un massimo di cinque annualità e il relativo costo è posto integralmente a carico dell’interessato. La concreta disciplina applicativa è demandata a un decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e delle Finanze.

Deduzione forfettaria per i redditi da collaborazione coordinata e continuativa

La legge modifica la deduzione forfettaria prevista dall’articolo 50, comma 8, del T.U.I.R., elevandola dal 5% al 6% con effetto dal 1° gennaio 1999 e al 7% dal 1° gennaio 2001 per i contribuenti che possiedono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del T.U.I.R., a condizione che il reddito lordo non superi lire 40 milioni e che l’eventuale reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze non ecceda lire 1.800.000.

La circolare evidenzia che la novità ha riflessi anche in ambito previdenziale, poiché la base imponibile per i contributi è determinata, ai sensi del D.M. 2 maggio 1996, n. 281, secondo i criteri dell’articolo 50, comma 8, del T.U.I.R. Per l’anno 2000, dunque, i committenti possono applicare, su richiesta degli interessati e nei soli casi indicati, la riduzione forfettaria del 6% sui compensi erogati ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo.

Per tutti gli altri collaboratori resta ferma la disciplina previgente, con applicazione della riduzione forfettaria del 5% sugli importi entro i primi cento milioni.

Modalità di versamento

La circolare precisa infine che non sono modificati né le modalità né i termini di versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata.

Punti principali

Aumento dell’aliquota contributiva per il 2000

Dal 1° gennaio 2000 l’aliquota I.V.S. per gli iscritti alla Gestione Separata non iscritti ad altre forme obbligatorie passa dall’11,50% al 12,50%. L’ulteriore aliquota dello 0,50% per maternità e assegno per il nucleo familiare resta invariata, portando l’aliquota complessiva al 13% per collaboratori coordinati e continuativi e professionisti. Per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria l’aliquota resta invece ferma al 10%.

Ripartizione dell’onere contributivo

Resta confermata la ripartizione del contributo tra committente e collaboratore coordinato e continuativo nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo dell’importo dovuto.

Massimale contributivo per il 2000

Il massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è fissato per l’anno 2000 in lire 144.263.000, rispetto alle lire 141.991.000 del 1999. A tale importo deve essere rapportato il calcolo dei contributi dovuti sia dagli iscritti soggetti all’aliquota del 13%, sia dai soggetti con aliquota del 10%.

Riscatto di annualità di collaborazione coordinata e continuativa

La legge consente agli iscritti alla Gestione Separata di riscattare annualità di lavoro svolto con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, riferite a periodi anteriori all’entrata in vigore dell’obbligo contributivo. Il riscatto può riguardare fino a cinque annualità e il relativo onere è a carico dell’interessato. La disciplina operativa è rimessa a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e delle Finanze.

Deduzione forfettaria sui redditi da collaborazione

Per i contribuenti che possiedono soltanto redditi da collaborazione coordinata e continuativa, con reddito lordo non superiore a lire 40 milioni e con eventuale reddito dell’abitazione principale e pertinenze entro lire 1.800.000, la deduzione forfettaria passa dal 5% al 6% con effetto dal 1° gennaio 1999 e al 7% dal 1° gennaio 2001. Per l’anno 2000 i committenti possono quindi applicare, su richiesta degli interessati, la riduzione forfettaria del 6% ai fini dell’imponibile contributivo. Per gli altri collaboratori continua ad applicarsi la riduzione del 5% sugli importi entro i primi cento milioni.

Versamento dei contributi

La circolare precisa che nulla cambia rispetto alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata.

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