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Circolare

Circolare numero 39 del 17-2-2000

La contrattazione collettiva sta introducendo, fra le varie innovazioni in materia di flessibilità dell’orario di lavoro, l’accantonamento delle ore eventualmente prestate in più oltre l’orario normale da recuperare mediante riposi individuali. Disciplina contributiva delle nuove previsioni contrattuali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’istituto della banca ore nel quadro della disciplina sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario introdotta dalla legge n. 196/1997 e coordinata con gli obblighi contributivi previsti dalla legge n. 549/1995. Vengono distinti i casi di ore pagate nel mese, ore compensate con riposi successivi e ore monetizzate, con indicazioni operative per i datori di lavoro e per l’imputazione contributiva, inclusa la contribuzione aggiuntiva. La circolare precisa inoltre che l’accesso alla banca ore è riservato ai lavoratori a tempo indeterminato e richiama esempi e modalità applicative per le imprese industriali.

Banca ore e disciplina contributiva del lavoro straordinario

Banca ore e disciplina contributiva del lavoro straordinario

La circolare inquadra l’istituto della banca ore nel sistema dell’orario di lavoro delineato dalla legge n. 196/1997 e nella disciplina contributiva del lavoro straordinario prevista dalla legge n. 549/1995. L’obiettivo è chiarire come trattare, ai fini previdenziali, le ore prestate in più rispetto all’orario normale quando siano: pagate subito, accantonate in banca ore per riposi successivi oppure successivamente monetizzate.

Quadro normativo di riferimento

La legge 24 giugno 1997, n. 196 ha fissato l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, abrogando il precedente limite giornaliero e consentendo alla contrattazione collettiva nazionale di:

  • stabilire limiti inferiori;
  • riferire l’orario normale alla durata media della prestazione su periodi ultrasettimanali non superiori all’anno.

Nel nuovo assetto, il lavoro straordinario è definito come prolungamento dell’orario normale stabilito dalla disciplina contrattuale. La circolare richiama in proposito anche l’art. 2108 c.c. e l’art. 2, comma 18, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che assoggetta a onere contributivo come straordinario le ore eccedenti le 40 ore settimanali.

Viene inoltre ricordato che la fase transitoria prevista dalla legge n. 196/1997 è stata prorogata e poi definitivamente scaduta il 26 settembre 1998, con successivo intervento del D.L. 29 settembre 1998, n. 335, convertito nella legge 27 novembre 1998, n. 409, che ha sostituito l’art. 5-bis del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.

Ambito di applicazione e rapporti con la contrattazione collettiva

La circolare evidenzia che il nuovo limite legale delle 40 ore ha una valenza generale, ma non incide sulle discipline particolari che, in quanto speciali, continuano ad applicarsi. La direttiva CEE n. 93/104 è richiamata per sottolineare l’ampia possibilità di deroghe affidate agli Stati e alla contrattazione collettiva a vari livelli.

In questo contesto si colloca la banca ore, istituto rimesso alla regolazione collettiva e aziendale.

La banca ore: struttura e finalità

La banca ore è descritta come uno strumento di gestione della flessibilità dell’orario di lavoro. Quando il lavoratore effettua prestazioni supplementari, su base individuale o collettiva nell’ambito della contrattazione aziendale, può scegliere:

  • di ricevere la remunerazione come straordinario;
  • oppure di accantonare le ore in una banca ore individuale;
  • per poi fruire di riposi supplementari in tempi scelti dal lavoratore secondo le previsioni contrattuali.

La contrattazione può inoltre prevedere la facoltà del lavoratore di chiedere in seguito la monetizzazione delle ore accantonate.

La circolare precisa che possono accedere alla banca ore soltanto i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. L’istituto risulta recepito, alla data della circolare, in diversi CCNL, tra cui quelli dei chimici, metalmeccanici, commercio e bancari.

Ore remunerate al momento della prestazione

Se le ore aggiuntive vengono pagate insieme alle competenze del mese in cui sono state svolte, non vi sono particolarità applicative: si applica la disciplina ordinaria.

I datori di lavoro devono:

  • sommare i compensi per ore in più alle competenze del mese;
  • assoggettare il totale a contribuzione ordinaria e aggiuntiva secondo la normativa vigente;
  • effettuare le relative esposizioni nelle denunce contributive DM10/2 secondo le istruzioni già fornite dalla circolare n. 40/1996.

La circolare richiama inoltre il CCNL metalmeccanici, che prevede l’accantonamento delle ore eccedenti le 80 annue per imprese fino a 200 dipendenti e delle ore eccedenti le 32 per le altre imprese, con opzione da esercitare entro tutto il mese successivo a quello di svolgimento del lavoro straordinario. L’esercizio di tale opzione comporta il differimento di ulteriori 30 giorni degli adempimenti contributivi relativi alla voce straordinario rispetto al termine previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993.

Ore remunerate al momento dell’utilizzo come riposi supplementari

Quando le ore accantonate vengono fruite come riposi o altra assenza prevista dal contratto, i compensi relativi alle ore prestatedevono essere assoggettati a contribuzione ordinaria al momento della fruizione, cumulandoli alle retribuzioni correnti.

In questo caso:

  • non si versa il contributo aggiuntivo per lavoro straordinario;
  • la fattispecie è ricondotta alla flessibilità ordinaria;
  • l’obbligo contributivo segue il momento del pagamento collegato all’utilizzo del riposo.

Ore monetizzate

La banca ore ha come finalità principale la gestione flessibile del tempo di lavoro e solo in via residuale la monetizzazione delle ore effettuate oltre l’orario normale.

Se le ore accantonate vengono monetizzate per espressa previsione contrattuale o per impossibilità sopravvenuta di fruire del riposo, ad esempio in caso di cessazione del rapporto, la contribuzione va versata al momento del pagamento, applicando il criterio di cassa.

La circolare precisa che tale criterio vale anche per:

  • la contribuzione ordinaria;
  • la contribuzione aggiuntiva ex art. 2, comma 19, della legge n. 549/1995;
  • la determinazione della fascia contributiva applicabile.

Viene richiamato anche l’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e l’art. 48 del T.U. n. 917/1986, secondo cui la base imponibile fiscale si concretizza al momento della liquidazione delle somme dovute al lavoratore. L’orientamento è attribuito alle note del Ministero del Lavoro del 27 gennaio 1999 e del 19 novembre 1999.

Regole operative per le imprese industriali

Per le imprese industriali, la circolare fornisce un criterio specifico di imputazione delle ore monetizzate alle fasce contributive del contributo aggiuntivo ex art. 2, comma 19, della legge n. 549/1995:

  • le ore monetizzate devono essere imputate convenzionalmente alle fasce settimanali del mese in cui avviene la monetizzazione;
  • le fasce richiamate sono 5%, 10% e 15%;
  • le ore eccedenti dopo l’imputazione convenzionale ricadono nella fascia del 15%.

È riportato un esempio di monetizzazione di 100 ore in un mese di 4 settimane, con 16 ore per ciascuna delle fasce 5% e 10% e le restanti 68 ore nella fascia 15%.

Cumulo tra straordinario corrente e ore monetizzate

Se, al momento della monetizzazione, l’impresa industriale è anche tenuta al versamento del contributo aggiuntivo sulle ore di straordinario "corrente", le ore monetizzate e quelle di straordinario corrente devono essere trattate separatamente ai fini dell’imputazione nelle fasce contributive.

In particolare:

  • le ore di straordinario corrente vanno collocate nelle fasce 5%, 10% e 15% del mese in cui sono state effettivamente svolte;
  • per esse continua ad applicarsi la normativa ordinaria richiamata al punto 2.1;
  • ai fini delle denunce DM10/2 valgono le istruzioni già indicate dalla circolare n. 40/1996.

Indicazioni conclusive per la gestione contributiva

La circolare conclude chiarendo che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi, il datore di lavoro deve distinguere con precisione il momento della prestazione, della fruizione del riposo o della monetizzazione. La corretta individuazione del momento di imponibilità consente di applicare in modo coerente la contribuzione ordinaria e, nei casi previsti, quella aggiuntiva, nonché di rispettare le modalità di esposizione nelle denunce contributive.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali dalla legge n. 196/1997, che consente alla contrattazione collettiva di prevedere limiti inferiori e di riferire l’orario alla durata media della prestazione su periodi non superiori all’anno. Il lavoro straordinario è considerato prolungamento dell’orario normale contrattuale e la sua esecuzione comporta, oltre alle maggiorazioni contrattuali, anche il contributo aggiuntivo previsto dalla legge n. 549/1995, salvo i casi in cui la contrattazione riconosca un corrispondente diritto a riduzione dell’orario effettivamente fruito.

Funzionamento della banca ore

La banca ore consente al lavoratore, in alternativa alla remunerazione delle ore prestate in più come straordinario, di accantonarle in un conto individuale per fruire successivamente di riposi compensativi, secondo le previsioni contrattuali. La contrattazione può prevedere anche la successiva monetizzazione delle ore accantonate. L’istituto è accessibile solo ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed è già previsto in diversi CCNL, tra cui chimici, metalmeccanici, commercio e bancari.

Trattamento delle ore remunerate subito

Se le ore aggiuntive vengono pagate con le competenze del mese in cui sono state effettuate, si applica la disciplina ordinaria: i compensi si sommano alla retribuzione del mese e sono assoggettati a contribuzione ordinaria e aggiuntiva secondo le regole vigenti. Per i metalmeccanici è richiamata una disciplina specifica di accantonamento oltre determinate soglie annue e con opzione da esercitare entro il mese successivo.

Trattamento delle ore fruite come riposi supplementari

Quando le ore accantonate sono utilizzate come riposi o altra assenza contrattualmente prevista, la contribuzione ordinaria è dovuta al momento del pagamento dei compensi relativi, unitamente alla contribuzione corrente. In questa ipotesi non è dovuto il contributo aggiuntivo per lavoro straordinario, poiché il caso è ricondotto alla flessibilità ordinaria.

Monetizzazione delle ore accantonate

Se le ore accantonate vengono monetizzate per previsione contrattuale o per impossibilità sopravvenuta della fruizione in riposo, la contribuzione ordinaria e aggiuntiva va versata al momento del pagamento, applicando il criterio di cassa. Lo stesso criterio vale per la determinazione della fascia del contributo aggiuntivo ex art. 2, comma 19, della legge n. 549/1995. Per le imprese industriali la collocazione nelle fasce 5%, 10% e 15% avviene imputando convenzionalmente le ore monetizzate alle settimane del mese in cui avviene la monetizzazione.

Adempimenti operativi per i datori di lavoro

I datori di lavoro devono distinguere tre situazioni: ore pagate nel mese, ore fruite successivamente come riposi, ore monetizzate. In ciascun caso devono cumulare i compensi secondo il momento di esigibilità e applicare la contribuzione ordinaria e, quando dovuta, quella aggiuntiva, con esposizione nelle denunce contributive DM10/2 secondo le istruzioni richiamate dalla circolare n. 40/1996.

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