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Circolare

Circolare numero 38 del 16-2-2000

Sospensione del versamento dei contributi per i soggetti residenti ed operanti nei comuni colpiti dalla calamità naturale. Soggetti beneficiari; oggetto della sospensione ; condizioni e modalità per ottenere il beneficio; individuazione dei comuni interessati.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative della sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’ordinanza n. 3024/1999 per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 12-13 novembre 1999 nella provincia di Cagliari. Sono indicati il periodo contributivo sospeso, i comuni interessati, i soggetti beneficiari, le categorie di contribuenti coinvolte e le modalità operative per datori di lavoro, settore agricolo, artigiani e commercianti, collaboratori e professionisti, domestici e volontari. È inoltre chiarito che il recupero avverrà senza sanzioni o interessi, con riserva di ulteriori istruzioni, e sono fornite le istruzioni contabili con istituzione del conto GPA 06/63 e del codice di autorizzazione 9W.

Sospensione dei contributi per l’alluvione nella provincia di Cagliari (ordinanza n. 3024/1999)

Sospensione dei contributi per l’alluvione nella provincia di Cagliari

La circolare illustra l’attuazione, per quanto di competenza dell’Istituto, dell’ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 emanata dal Ministero dell’Interno - delegato per il coordinamento della Protezione Civile - in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della provincia di Cagliari tra il 12 e il 13 novembre 1999. Vengono disciplinati il perimetro temporale della sospensione, i soggetti beneficiari, le categorie contributive coinvolte, le modalità operative per la denuncia e la contabilizzazione, nonché il successivo recupero dei contributi sospesi.

Ambito temporale della sospensione

La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento compresa tra il 12 novembre 1999 e il 31 dicembre 2000. La misura comprende anche i termini per la presentazione della modulistica connessa al pagamento.

Per espressa previsione della circolare:

  • non sono previsti rimborsi o restituzioni per i contributi eventualmente versati entro l’11 dicembre 1999, nonostante la sospensione;
  • la sospensione opera solo nei limiti e con le modalità indicate dall’ordinanza e dalla presente circolare.

Soggetti beneficiari e requisiti

Possono accedere alla sospensione:

  • le persone fisiche o giuridiche residenti, alla data dell’evento calamitoso, nei comuni indicati nell’art. 1 dell’ordinanza, purché le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale;
  • i soggetti non residenti nei comuni colpiti che, alla data dell’evento, vi svolgevano attività e i cui immobili sede di attività produttiva siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero;
  • i residenti nei comuni interessati che svolgano l’attività lavorativa al di fuori di tali comuni, sempre che la loro abitazione sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero.

Comuni interessati dall’evento alluvionale

L’art. 1 dell’ordinanza individua i comuni colpiti dall’alluvione del 12-13 novembre 1999. La circolare ne riporta l’elenco per comodità di consultazione:

  • Assemini, Uta, Capoterra, Decimomannu, Villasor, San Vito, Muravera, Villaspeciosa, Villaputzu, Decimoputzu, San Sperate, Elmas, Samatzai, Serrenti, Monastir, Ortacesus, Pimentel, Nuraminis, Pabillonis, Sardara, Serramanna, San Gavino, Samassi, Sanluri, Furtei, Guamaggiore, Castiadas, Ballao.

Categorie di contribuenti interessate

La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi dovuti da tutte le principali categorie di contribuenti indicate dalla circolare:

  • datori di lavoro;
  • lavoratori autonomi;
  • committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • professionisti iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995;
  • lavoratori domestici;
  • contribuenti volontari.

Datori di lavoro: periodo interessato, codice di autorizzazione e denunce

Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi con mod. DM10/2, la sospensione riguarda i contributi aventi scadenza legale nel periodo 12 novembre 1999 - 31 dicembre 2000. I periodi di paga interessati sono, in via generale, da ottobre 1999 a novembre 2000; per le aziende della pesca e dei trasporti marittimi, in considerazione del diverso termine di versamento, da agosto 1999 a settembre 2000.

Alle posizioni contributive delle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "9W", con il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’alluvione che ha colpito il territorio della provincia di Cagliari.

La circolare precisa che, per il momento, le istruzioni operative per la compilazione delle denunce si applicano in particolare a:

  • aziende autorizzate all’accentramento contributivo con sede fuori dai comuni colpiti, ma che abbiano svolto attività nei comuni interessati e che rientrino tra i beneficiari;
  • aziende operanti in territori diversi da quelli alluvionati che sospendano la sola quota contributiva a carico del lavoratore residente nelle zone danneggiate;
  • aziende che presentano DM10 con saldo a credito per il conguaglio di prestazioni anticipate per conto dell’Istituto (assegni per il nucleo familiare, malattia, maternità, integrazioni salariali e simili).

Modalità di compilazione del mod. DM10/2

Per i soggetti sopra indicati, la compilazione del mod. DM10/2 deve avvenire secondo una sequenza operativa precisa:

  • compilazione dei quadri B e C con le consuete modalità, riferite a tutti i lavoratori;
  • compilazione del quadro D con le consuete modalità, senza effettuare la sommatoria del totale B (rigo 57);
  • determinazione dell’importo dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori per i quali si chiede la sospensione totale o parziale;
  • calcolo della differenza tra tale importo e gli eventuali importi indicati nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite agli stessi lavoratori;
  • esposizione della differenza, che rappresenta l’importo sospeso, in uno dei righi liberi del quadro D, preceduta dal codice di nuova istituzione "N935" e dalla dicitura "contr. sosp. evento alluvonale ORD. n. 3024/1999";
  • effettuazione della sommatoria delle partite del quadro D e riporto del totale nel rigo 57 (totale B);
  • calcolo della differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 del mod. DM10/2 e riporto della differenza nel riquadro sottostante il rigo 57;
  • versamento del saldo della denuncia a credito INPS con le consuete modalità F24, ovvero presentazione della denuncia a credito alla Sede competente per il rimborso o la compensazione secondo la disciplina vigente.

Settore agricolo

Per i contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo la sospensione riguarda specifiche rate e trimestri.

Per i lavoratori autonomi CD-CM-IATP risultano sospesi:

  • III rata 1999;
  • IV rata 1999;
  • I rata 2000;
  • II rata 2000;
  • III rata 2000.

Per le aziende agricole risultano sospesi:

  • II trimestre 1999;
  • III trimestre 1999;
  • IV trimestre 1999;
  • I trimestre 2000;
  • II trimestre 2000.

Per i PC/CF risultano sospesi:

  • III rata 1999;
  • IV rata 1999;
  • I rata 2000;
  • II rata 2000;
  • III rata 2000.

Resta inoltre sospeso il contributo del 15% di cui all’art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996, per il bimestre di dicembre 1999. La sospensione non riguarda, invece, la presentazione delle denunce trimestrali DMAG e delle denunce annuali ACC1/CFPC e CD1/CD1 VAR.

Artigiani, commercianti, collaboratori e professionisti

Per artigiani ed esercenti attività commerciali, la sospensione concerne le somme poste in riscossione nelle scadenze comprese tra il 12 novembre 1999 e il 31 dicembre 2000. In concreto, risultano sospesi i versamenti riferiti alle scadenze:

  • 16 novembre 1999;
  • 16 febbraio 2000;
  • 16 maggio 2000;
  • 30 maggio 2000;
  • 16 agosto 2000;
  • 16 novembre 2000;
  • 30 novembre 2000.

Per i professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, la sospensione si riferisce alle somme poste in riscossione nello stesso intervallo temporale. In particolare:

  • per i professionisti, sono sospesi i versamenti delle rate di novembre 1999, maggio 2000 e novembre 2000;
  • per i collaboratori coordinati e continuativi, sono sospesi i contributi da versare entro il 12 novembre 1999 - 31 dicembre 2000.

Lavoratori domestici e contribuenti volontari

Per i datori di lavoro domestici, restano sospesi i termini di versamento relativi a:

  • IV trimestre solare 1999;
  • I trimestre solare 2000;
  • II trimestre solare 2000;
  • III trimestre solare 2000.

Per i contribuenti volontari, restano sospesi i termini di versamento relativi a:

  • III trimestre solare 1999;
  • IV trimestre solare 1999;
  • I trimestre solare 2000;
  • II trimestre solare 2000;
  • III trimestre solare 2000.

Recupero dei contributi sospesi

L’ordinanza prevede che il recupero dei contributi sospesi avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Tuttavia, non disciplina le concrete modalità operative del recupero. La circolare, pertanto, rinvia a successive istruzioni ministeriali per la definizione delle procedure.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi relativi ai datori di lavoro identificati dal codice N935 è istituito il conto GPA 06/63, da assistere con apposito partitario locale.

La procedura DM provvede alla stampa in duplice copia di una lista di analisi delle posizioni aziendali confluite nel conto; una copia deve essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilità, ai fini dell’apertura e gestione del credito sul partitario dedicato.

Le modalità di contabilizzazione dei recuperi saranno definite successivamente, una volta sciolta la riserva richiamata dalla circolare.

Punti principali

Periodo oggetto della sospensione

La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento compresa tra il 12 novembre 1999 e il 31 dicembre 2000. La sospensione opera anche sui termini per la presentazione della modulistica collegata al pagamento.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della sospensione i soggetti residenti, alla data dell’evento calamitoso, nei comuni indicati dall’art. 1 dell’ordinanza, purché le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale. Il beneficio spetta anche a chi, pur non residente nei comuni colpiti, vi abbia operato alla data dell’evento e abbia immobili produttivi sgomberati. Sono inclusi anche i residenti nei comuni interessati che lavorano altrove, se la loro abitazione è stata sgomberata.

Comuni interessati

I comuni colpiti dall’alluvione e indicati nell’ordinanza sono: Assemini, Uta, Capoterra, Decimomannu, Villasor, San Vito, Muravera, Villaspeciosa, Villaputzu, Decimoputzu, San Sperate, Elmas, Samatzai, Serrenti, Monastir, Ortacesus, Pimentel, Nuraminis, Pabillonis, Sardara, Serramanna, San Gavino, Samassi, Sanluri, Furtei, Guamaggiore, Castiadas e Ballao.

Ambito della sospensione e assenza di rimborsi

La sospensione incide sia sui termini di versamento sia sui termini di presentazione delle denunce. Per i contributi eventualmente già versati entro l’11 dicembre 1999, non è prevista alcuna restituzione o rimborso.

Categorie di contribuenti interessate

La sospensione si applica ai contributi dovuti da datori di lavoro, lavoratori autonomi, committenti di collaborazioni coordinate e continuative, professionisti iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, lavoratori domestici e contribuenti volontari.

Datori di lavoro e mod. DM10/2

Per i datori di lavoro che denunciano i contributi con mod. DM10/2, la sospensione riguarda i contributi con scadenza legale dal 12 novembre 1999 al 31 dicembre 2000. I periodi di paga interessati vanno, in via generale, da ottobre 1999 a novembre 2000; per aziende della pesca e dei trasporti marittimi da agosto 1999 a settembre 2000. Alle posizioni interessate va attribuito il codice di autorizzazione 9W.

Compilazione delle denunce contributive

Per alcune tipologie di aziende, le denunce DM10/2 e i modelli collegati devono essere compilati con specifiche modalità: compilazione dei quadri B e C con le consuete modalità; compilazione del quadro D senza sommatoria del totale B; determinazione dell’importo dei contributi sospesi; esposizione della differenza nel quadro D con il codice N935 e la dicitura prevista; calcolo del totale del quadro D e riporto nel rigo 57; determinazione della differenza tra i righi 33 e 57; versamento del saldo o presentazione della denuncia a credito per rimborso/compensazione secondo le regole vigenti.

Settore agricolo

Per il settore agricolo la sospensione riguarda, per i lavoratori autonomi CD-CM-IATP, le rate III e IV 1999 e I, II, III 2000; per le aziende agricole, i trimestri II, III, IV 1999 e I, II 2000; per i PC/CF, le rate III e IV 1999 e I, II, III 2000. Resta sospeso anche il contributo del 15% ex art. 1, comma 194, legge n. 662/1996 per il bimestre di dicembre 1999. Non è sospesa la presentazione delle denunce trimestrali e annuali indicate dalla circolare.

Artigiani, commercianti, collaboratori, professionisti, domestici e volontari

Per artigiani ed esercenti attività commerciali sono sospese le rate con scadenza tra il 12 novembre 1999 e il 31 dicembre 2000, incluse quelle del 16 novembre 1999, 16 febbraio 2000, 16 maggio 2000, 30 maggio 2000, 16 agosto 2000, 16 novembre 2000 e 30 novembre 2000. Per professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata sono sospesi i versamenti con scadenza nel medesimo periodo, in particolare per i professionisti le rate di novembre 1999, maggio 2000 e novembre 2000. Per i lavoratori domestici sono sospesi i termini relativi ai trimestri IV 1999, I, II e III 2000. Per i contribuenti volontari sono sospesi i termini relativi ai trimestri III e IV 1999 e I, II e III 2000.

Recupero dei contributi sospesi

Il recupero dei contributi sospesi avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. La circolare precisa però che l’ordinanza non disciplina le modalità del recupero e rinvia a successive istruzioni ministeriali.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi riferiti ai datori di lavoro interessati è istituito il conto GPA 06/63, da gestire con apposito partitario locale. La procedura DM genera una lista di analisi delle posizioni aziendali da trasmettere all’Ufficio competente per l’apertura e la gestione del credito. Le modalità di contabilizzazione dei recuperi saranno definite successivamente.

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