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Circolare

Circolare numero 34 del 15-2-2000

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Art. 42: Elevazione dei limiti di età e del requisito minimo contributivo per le pensioni di vecchiaia a carico del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'attuazione dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che modifica in modo graduale, dal 1° gennaio 2000, i requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia a carico del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Vengono definiti i nuovi limiti anagrafici e contributivi, le deroghe per alcune categorie di iscritti, le regole transitorie per i diritti maturati entro il 31 dicembre 1999 e gli effetti delle nuove soglie sul calcolo dell'importo pensionistico ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge n. 903/1973.

Nuovi requisiti di età e contribuzione per la pensione di vecchiaia del Fondo Clero

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia del Fondo Clero

La circolare dà attuazione all'art. 42 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che modifica in senso restrittivo, ma con gradualità, i requisiti di età e contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2000 e incidono sia sul diritto alla prestazione sia sulla sua misura.

Ambito temporale e decorrenza della riforma

La disciplina introdotta dalla legge n. 488/1999 entra in vigore dal 1° gennaio 2000. La circolare precisa che l'innalzamento dei requisiti non opera in modo immediato, ma secondo un meccanismo graduale che accompagna la transizione verso i nuovi limiti definitivi.

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Il comma 2 dell'art. 42 eleva il limite di età a 68 anni. L'aumento avviene in modo progressivo di un anno ogni diciotto mesi, secondo la seguente scansione:

  • dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001: 66 anni;
  • dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002: 67 anni;
  • dal 1° gennaio 2003: 68 anni.

Resta confermata l'età di 65 anni per i soggetti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione.

Requisiti contributivi: aumento graduale fino a 20 anni

La stessa disposizione eleva il requisito minimo contributivo per la pensione di vecchiaia a 20 anni, con progressione graduale di un anno ogni diciotto mesi a partire dal 1° gennaio 2000. Il regime definitivo è raggiunto dal 1° luglio 2013. La tabella B allegata alla circolare riporta i requisiti intermedi:

  • 11 anni dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001;
  • 12 anni dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002;
  • 13 anni dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004;
  • 14 anni dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2005;
  • 15 anni dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007;
  • 16 anni dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2008;
  • 17 anni dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2010;
  • 18 anni dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2011;
  • 19 anni dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013;
  • 20 anni dal 1° luglio 2013 in poi.

Deroghe al requisito contributivo

L'art. 42, comma 3, mantiene in vita il requisito minimo previgente per due categorie:

  • gli iscritti già ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, purché l'autorizzazione decorra entro il 31 dicembre 1999, anche se non risultino versamenti volontari entro tale data;
  • gli iscritti che, al 31 dicembre 1999, abbiano maturato una contribuzione tale da non consentire comunque il raggiungimento del nuovo requisito nel mese di compimento dell'età pensionabile.

Per tali soggetti resta fermo il requisito di 10 anni previsto dalla normativa precedente.

Criterio di verifica nella deroga per insufficiente contribuzione

La circolare chiarisce il meccanismo applicativo della deroga per gli iscritti di cui alla lettera b). Occorre confrontare:

  • la contribuzione maturata al 31 dicembre 1999;
  • il periodo di calendario tra il 1° gennaio 2000 e il mese di compimento dell'età pensionabile.

Se la somma è inferiore al requisito contributivo richiesto nel mese di compimento dell'età pensionabile, continua ad applicarsi il requisito di 10 anni. Se invece la somma raggiunge o supera il requisito vigente in quel mese, si applica tale requisito ordinario.

Disciplina transitoria e salvaguardia dei diritti maturati

Nel periodo transitorio, il diritto alla pensione di vecchiaia matura con il compimento dell'età prevista dalla tabella A e con il requisito contributivo richiesto nel mese di compimento dell'età pensionabile, salvo le deroghe sopra indicate. Per gli iscritti che hanno già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1999 restano invece fermi i limiti di età e contribuzione dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Incidenza dei nuovi requisiti sulla misura della pensione

La circolare richiama gli artt. 15 e 16 della legge n. 903/1973. In base a tali norme, la pensione del Fondo è costituita:

  • da una quota pari al trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria per i primi dieci anni di contribuzione;
  • da una quota aggiuntiva per ogni anno eccedente il decimo.

La legge n. 488/1999 adegua tali criteri ai nuovi requisiti di età e contribuzione. Ne deriva che l'importo mensile della pensione va rapportato al nuovo requisito minimo contributivo previsto dalla disciplina sopravvenuta, con la maggiorazione per ogni anno eccedente detto minimo.

Trattamento delle deroghe e momento rilevante per il calcolo

Nei casi in cui operi la deroga all'elevazione del requisito contributivo, la quota aggiuntiva di cui all'art. 15, terzo comma, della legge n. 903/1973 si calcola comunque tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto per la generalità degli iscritti dall'art. 42, comma 2, della legge n. 488/1999.

Ai fini della determinazione della pensione e dell'eventuale differimento previsto dall'art. 16, rileva il momento di insorgenza del diritto, anche se nell'anno di decorrenza i requisiti di età e contribuzione risultino poi modificati.

Aspetti operativi

La circolare conclude segnalando che le procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni, aggiornate secondo le nuove istruzioni, saranno rese disponibili entro il mese di marzo.

Tabelle allegate

Le tabelle allegate sintetizzano i nuovi requisiti applicabili nel periodo di transizione:

  • Tabella A: età richiesta per il pensionamento di vecchiaia;
  • Tabella B: anni di contribuzione richiesti nei diversi periodi fino al raggiungimento del regime definitivo.

Punti principali

Decorrenza e finalità della nuova disciplina

Le modifiche introdotte dall'art. 42 della legge n. 488/1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 2000. La circolare chiarisce che la riforma interviene sui requisiti per la pensione di vecchiaia del Fondo Clero, elevando progressivamente sia l'età pensionabile sia l'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla prestazione.

Nuovi limiti di età per la pensione di vecchiaia

Il limite di età viene elevato a 68 anni, ma in modo graduale: 66 anni per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001, 67 anni dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002, e 68 anni dal 1° gennaio 2003. Rimane fermo il requisito di 65 anni per i soggetti che possono far valere almeno 40 anni di contribuzione.

Nuovi requisiti contributivi e gradualità dell'aumento

Il requisito minimo contributivo per la pensione di vecchiaia è innalzato a 20 anni, con progressione graduale di un anno ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. La situazione a regime si raggiunge dal 1° luglio 2013. La circolare rinvia alla tabella B per la scansione temporale dei requisiti intermedi.

Deroghe al nuovo requisito contributivo

In deroga all'aumento del requisito contributivo continua ad applicarsi la normativa previgente per: gli iscritti già ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 9 della legge n. 903/1973 entro il 31 dicembre 1999, anche se senza versamenti volontari entro tale data; e gli iscritti che, al 31 dicembre 1999, abbiano maturato un'anzianità tale da non consentire comunque il raggiungimento del nuovo requisito nel mese di compimento dell'età pensionabile. Per tali soggetti resta confermato il requisito di 10 anni.

Criterio applicativo nella deroga per insufficiente anzianità

Per la deroga di cui alla lettera b), la circolare precisa che occorre sommare la contribuzione maturata al 31 dicembre 1999 con il periodo intercorrente fino al mese di compimento dell'età pensionabile. Se tale somma è inferiore al nuovo requisito richiesto in quel mese, resta fermo il requisito di 10 anni; se invece è pari o superiore, si applica il requisito vigente nel mese di compimento dell'età pensionabile.

Disciplina transitoria e diritti già maturati

Nel periodo transitorio il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell'età prevista nella tabella A e del requisito contributivo richiesto nel mese di compimento dell'età pensionabile, salve le deroghe sopra indicate. Per gli iscritti che hanno già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1999 restano fermi i limiti di età e di contribuzione dell'art. 11 della legge n. 903/1973.

Effetti sulla misura della pensione

La circolare ricorda che, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge n. 903/1973, la pensione è composta da una quota pari al trattamento minimo AGO per i primi dieci anni di contribuzione e da una quota aggiuntiva per ogni anno eccedente. Con la nuova disciplina, tali criteri si coordinano con i nuovi requisiti minimi introdotti dalla legge n. 488/1999, sicché l'importo base va rapportato al nuovo minimo contributivo richiesto e la maggiorazione si applica per ogni anno oltre tale soglia.

Regole particolari per le deroghe e per il differimento

Nei casi di deroga all'elevazione del requisito contributivo, la quota aggiuntiva prevista dal terzo comma dell'art. 15 della legge n. 903/1973 si calcola tenendo conto del requisito minimo previsto per la generalità degli iscritti dall'art. 42, comma 2, della legge n. 488/1999. Ai fini della determinazione dell'importo pensionistico e dell'eventuale differimento previsto dall'art. 16, rileva il momento di insorgenza del diritto, anche se nell'anno di decorrenza i requisiti risultano successivamente modificati.

Operatività delle procedure

La circolare informa che le procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni conformi alle nuove istruzioni saranno rese disponibili entro il mese di marzo.

Tabelle allegate

La tabella A riporta i limiti di età applicabili nei diversi periodi: 66 anni dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001, 67 anni dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002, 68 anni dal 1° gennaio 2003. La tabella B indica i requisiti contributivi progressivi: 11 anni dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001, 12 anni dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002, 13 anni dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004, 14 anni dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2005, 15 anni dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007, 16 anni dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2008, 17 anni dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2010, 18 anni dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2011, 19 anni dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013 e 20 anni dal 1° luglio 2013 in poi.

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