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Circolare

Circolare numero 36 del 15-2-2000

Il regolamento CE n.1399/99 apporta sostanziali modifiche alle norme che disciplinano le pensioni orfanili , stabilendo che, in linea di principio, il relativo calcolo dovra’ essere effettuato secondo le stesse disposizioni che regolano il calcolo delle altre pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali innovazioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1399/99, applicabile dal 1° settembre 1999, con particolare riguardo al nuovo criterio di calcolo delle pensioni agli orfani. Vengono inoltre richiamate le modifiche agli organismi di collegamento, il ruolo dell’INPDAP per i dipendenti pubblici, le regole transitorie per i decessi avvenuti dopo il 31 agosto 1999 e le possibilità di riesame delle pensioni già definite. La circolare chiarisce infine i criteri operativi e l’eliminazione di uno specifico scarto informatico.

Regolamento CE n. 1399/99 su sicurezza sociale e pensioni agli orfani

Regolamento CE n. 1399/99 e nuove regole in materia di pensioni agli orfani

La circolare illustra l’impatto del regolamento (CE) n. 1399/99, adottato il 29 aprile 1999 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE L 164 del 30 giugno 1999, sulle disposizioni comunitarie di sicurezza sociale. L’intervento normativo è immediatamente applicabile negli Stati membri dell’Unione Europea, mentre per Islanda, Norvegia e Liechtenstein l’estensione è subordinata all’approvazione formale del Comitato misto CEE-SEE. Il chiarimento centrale riguarda il diverso regime di calcolo delle pensioni agli orfani, nonché alcune modifiche organizzative e transitorie di rilievo operativo per gli enti previdenziali.

Modifica degli organismi di collegamento e recepimento per il pubblico impiego

Tra le innovazioni segnalate vi è l’aggiornamento dell’allegato 4 del regolamento n. 574/72, rubrica "H. Italia", con l’inserimento del punto 3 bis. Tale integrazione individua l’INPDAP come organismo di collegamento per i regimi speciali relativi ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e al personale assimilato, limitatamente all’invalidità, vecchiaia e superstiti. La circolare evidenzia che si tratta del recepimento formale di quanto già anticipato nella circolare n. 125 del 7 giugno 1999, relativa all’applicazione del regolamento n. 1606/98, che aveva esteso ai pubblici dipendenti le regole comunitarie di sicurezza sociale.

Nuovo criterio di calcolo delle pensioni agli orfani

La parte più rilevante della circolare riguarda le pensioni orfanili. In base al precedente assetto comunitario, tali prestazioni erano determinate esclusivamente secondo il Capitolo 8 del regolamento n. 1408/71, con attribuzione a carico di una sola istituzione e calcolo sull’importo che sarebbe spettato se tutti i periodi assicurativi fossero stati compiuti sotto la legislazione applicata da tale istituzione. In quel sistema, le quote spettanti agli orfani erano parametrate sulla pensione virtuale del dante causa, senza ulteriori riduzioni in prorata.

A seguito delle modifiche introdotte dal regolamento n. 1399/99 agli articoli 44 e 78, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, per le pensioni agli orfani con decorrenza dal 1° ottobre 1999 la regola generale diventa invece l’applicazione del Capitolo 3, cioè il calcolo in prorata. Il Capitolo 8 continua a disciplinare solo le prestazioni familiari e, se previste, gli assegni supplementari o speciali per orfani.

Eccezione dell’articolo 78 bis e regimi contenuti nell’allegato VIII

La circolare precisa però che esiste un’importante eccezione: il nuovo articolo 78 bis mantiene la qualificazione delle pensioni agli orfani come "prestazioni" ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, quando il dante causa sia stato in qualsiasi momento affiliato a un regime che prevede per gli orfani esclusivamente assegni familiari, assegni supplementari o speciali. Tali regimi sono elencati nel nuovo Allegato VIII del regolamento di base.

L’elenco comprende, per il Belgio, le prestazioni familiari per lavoratori subordinati e autonomi e quelle previste per gli ex impiegati del Congo belga e del Ruanda Urundi; per la Danimarca, specifiche prestazioni familiari per figli a carico e per i figli residenti in determinate condizioni fiscali; per la Francia, tutti i regimi di base salvo alcuni regimi speciali per lavoratori subordinati e quello dei minatori; per l’Irlanda, le prestazioni per i figli, l’assegno per gli orfani e i supplementi di pensione di vedovanza; per il Regno Unito, le disposizioni applicabili alla Gran Bretagna e Irlanda del Nord e a Gibilterra in materia di prestazioni per figli, maggiorazioni per pensionati e assegno per i tutori.

Criteri applicativi per la determinazione della pensione orfanile

La circolare individua i casi in cui si applica il Capitolo 3 e quelli in cui resta operativo il Capitolo 8. Le pensioni orfanili vanno determinate ai sensi degli articoli 44-51 del Capitolo 3 quando:

  • il dante causa è deceduto dopo il 31 agosto 1999;
  • non risultano periodi assicurativi nei regimi compresi nell’Allegato VIII;
  • non risultano periodi assicurativi in uno Stato SEE non appartenente all’Unione Europea, cioè Islanda, Norvegia o Liechtenstein.

Al contrario, le pensioni orfanili restano disciplinate dal Capitolo 8 quando il dante causa abbia fatto valere, in qualsiasi momento, periodi assicurativi nei regimi dell’Allegato VIII oppure in uno Stato SEE non UE. In questi casi, tutti gli Stati membri interessati devono applicare il Capitolo 8.

Prestazioni familiari e meccanismo del complemento

Per le prestazioni familiari non vi sono innovazioni: continua ad applicarsi il Capitolo 8. La circolare ricorda inoltre che, quando opera il Capitolo 8, restano valide le disposizioni della decisione n. 150 del 26 giugno 1992 sul cosiddetto complemento. Si tratta del meccanismo che consente l’erogazione di un’integrazione a carico di uno Stato membro quando in tale Stato esista un diritto a un importo più elevato rispetto a quello dovuto in via prioritaria da un altro Stato membro.

Esempi pratici riportati dalla circolare

Per chiarire il nuovo assetto, la circolare propone due esempi.

Nel primo esempio, il dante causa muore il 15 settembre 1999, ha periodi assicurativi in Germania, Italia e Belgio e l’orfano residente vive in Germania. In tale situazione la pensione orfanile viene determinata da Belgio, Italia e Germania secondo il Capitolo 8. La Germania è tenuta in via prioritaria alla concessione della prestazione e, ai fini della misura, deve considerare i periodi assicurativi italiani e belgi come propri; Italia e Belgio erogano eventualmente il differenziale se spetta una prestazione autonoma di importo superiore.

Nel secondo esempio, il decesso è sempre del 15 settembre 1999, ma i periodi assicurativi sono solo in Germania e Italia e l’orfano risiede in Italia. In questo caso la pensione orfanile è calcolata in prorata ai sensi del Capitolo 3 da Italia e Germania. L’Italia, quale paese di residenza, eroga le prestazioni familiari spettanti; la Germania corrisponde l’importo differenziale se esiste un diritto autonomo a un assegno di importo superiore rispetto alle prestazioni familiari italiane.

Minimo contributivo e totalizzazione

La circolare richiama anche il tema del minimo contributivo. Per le pensioni orfanili determinate secondo il Capitolo 3 si applica l’articolo 48 del regolamento di base, che richiede un minimo di un anno di assicurazione per consentire la totalizzazione ai fini pensionistici. Per le pensioni orfanili che restano regolate dal Capitolo 8, invece, continua a valere il principio affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza n. 269/87, secondo cui l’articolo 48 non si applica alla liquidazione delle pensioni agli orfani.

Disposizioni transitorie e riesame delle prestazioni già definite

Quanto alla decorrenza, la circolare segnala che l’articolo 95 sexies, nella sua formulazione letterale, fa riferimento ai decessi successivi all’1 settembre 1999, ma tale indicazione viene letta come svista redazionale. La norma va quindi applicata ai decessi avvenuti dopo il 31 agosto 1999 e, conseguentemente, alle pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° ottobre 1999.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1999 già liquidate possono essere riesaminate su richiesta degli interessati per ottenere il ricalcolo secondo il regolamento n. 1399/99. Se l’istanza viene presentata entro due anni dall’1 settembre 1999, il nuovo calcolo decorre dal 1° ottobre 1999; se la richiesta è presentata oltre tale termine, il ricalcolo decorre dal mese successivo alla domanda di riesame.

Aspetti operativi

In chiusura, la circolare comunica che sono in corso le operazioni per eliminare lo scarto informatico "295", relativo a situazioni che presentavano difficoltà interpretative e che risultano superate grazie ai criteri chiariti nel documento.

Punti principali

Ambito e decorrenza del regolamento n. 1399/99

Il regolamento n. 1399/99 del 29 aprile 1999, pubblicato sulla GUCE L 164 del 30 giugno 1999, integra e modifica alcune disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale. È immediatamente applicabile negli Stati membri dell’Unione Europea; per Islanda, Norvegia e Liechtenstein l’estensione avverrà dopo l’approvazione formale del Comitato misto CEE-SEE.

Modifica agli organismi di collegamento e ruolo INPDAP

Nell’allegato 4 del regolamento n. 574/72, rubrica H. Italia, viene inserito il punto 3 bis, che individua l’INPDAP quale organismo di collegamento per i regimi speciali dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e del personale assimilato per invalidità, vecchiaia e superstiti. La modifica recepisce formalmente quanto già anticipato nella circolare n. 125 del 7 giugno 1999 in relazione al regolamento n. 1606/98.

Nuova disciplina delle pensioni agli orfani

Le pensioni agli orfani, per i decessi rilevanti ai fini della nuova disciplina, sono di regola determinate secondo il Capitolo 3 del regolamento n. 1408/71, quindi come pensioni in prorata. Restano invece nel Capitolo 8 le prestazioni familiari e gli eventuali assegni supplementari o speciali per orfani. L’eccezione è rappresentata dal nuovo articolo 78 bis, che mantiene l’applicazione del Capitolo 8 quando il dante causa sia stato affiliato a regimi che prevedono soltanto assegni familiari o prestazioni analoghe per gli orfani.

Regimi ricompresi nel nuovo allegato VIII

Il nuovo Allegato VIII elenca i regimi nazionali nei quali, per gli orfani, sono previste solo prestazioni familiari o analoghe: per il Belgio alcuni assegni familiari per lavoratori subordinati e autonomi e per ex impiegati del Congo belga e del Ruanda Urundi; per la Danimarca specifiche prestazioni familiari per figli a carico e per figli residenti con particolari condizioni fiscali; per la Francia tutti i regimi di base salvo alcuni regimi speciali e quello dei minatori; per l’Irlanda le prestazioni per i figli, l’assegno per gli orfani e i supplementi di pensione di vedovanza; per il Regno Unito le disposizioni per Gran Bretagna e Irlanda del Nord e per Gibilterra relative a prestazioni per figli, maggiorazioni ai pensionati e assegno per i tutori.

Casi in cui si applica il Capitolo 3 o il Capitolo 8

Le pensioni agli orfani sono determinate ai sensi degli articoli 44-51 del Capitolo 3 se il dante causa è deceduto dopo il 31 agosto 1999, non ha periodi assicurativi nei regimi dell’Allegato VIII e non ha periodi assicurativi in Stati SEE non appartenenti all’Unione Europea. Restano invece soggette al Capitolo 8, in base all’articolo 78 bis, quando il dante causa abbia fatto valere in qualsiasi momento periodi assicurativi nei regimi dell’Allegato VIII o in uno Stato SEE non UE; in tal caso tutti i Paesi membri interessati applicano il Capitolo 8.

Conferma delle regole per le prestazioni familiari e del complemento

Per le prestazioni familiari nulla cambia: continua ad applicarsi il Capitolo 8. Quando trova applicazione il Capitolo 8, sia per prestazioni familiari sia per pensioni orfanili ricadenti nell’articolo 78 bis, continuano a valere le disposizioni della decisione n. 150 del 26 giugno 1992 sul complemento a carico dello Stato membro che deve integrare l’importo quando quello prioritariamente erogato da un altro Stato risulti inferiore.

Esempi applicativi

La circolare riporta due esempi. Nel primo, decesso del 15 settembre 1999 con periodi in Germania, Italia e Belgio e orfano residente in Germania, la pensione orfanile è determinata dai tre Stati secondo il Capitolo 8, con Germania prioritariamente tenuta alla concessione e Italia e Belgio eventualmente tenuti al differenziale. Nel secondo, decesso del 15 settembre 1999 con periodi in Germania e Italia e orfano residente in Italia, la pensione orfanile è calcolata in prorata secondo il Capitolo 3 da entrambi gli Stati, mentre l’Italia eroga le prestazioni familiari e la Germania l’eventuale importo differenziale se dovuto.

Minimo contributivo per la totalizzazione

Per le pensioni orfanili da calcolare secondo il Capitolo 3 si applica l’articolo 48 del regolamento di base, che richiede almeno un anno di assicurazione per la totalizzazione ai fini pensionistici. Per le pensioni orfanili ancora regolate dal Capitolo 8 resta invece fermo il principio della Corte di Giustizia CEE n. 269/87, che esclude l’applicazione dell’articolo 48 alla liquidazione delle pensioni agli orfani.

Disposizioni transitorie e riesame delle pensioni

La nuova disciplina si applica ai decessi intervenuti dopo il 31 agosto 1999, nonostante il testo letterale dell’articolo 95 sexies faccia riferimento all’1 settembre 1999, indicato dalla circolare come svista redazionale. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1999 già definite possono essere riesaminate su richiesta degli interessati. Se la domanda è presentata entro due anni dall’1 settembre 1999, il ricalcolo decorre dal 1° ottobre 1999; se presentata oltre tale termine, decorre dal mese successivo alla domanda.

Aspetti operativi e scarto informatico

In chiusura viene precisato che sono in corso le operazioni per eliminare lo scarto informatico '295', relativo a situazioni che presentavano difficoltà interpretative poi superate con i criteri della circolare.

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