Circolare numero 32 del 14-2-2000
Modifica del termine per la presentazione della domanda di anticipazione dell’indennità di mobilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica il criterio precedentemente adottato per la presentazione delle domande di anticipazione dell’indennità di mobilità. Le domande sono da considerarsi tempestive se presentate entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività autonoma o associata, anche se la domanda non era stata depositata prima dell’avvio dell’attività, purché l’interessato non abbia già percepito l’indennità mensile per periodi successivi a tale data. Le Sedi INPS devono applicare il nuovo criterio alle domande pendenti e riesaminare quelle respinte o oggetto di ricorso, ove non sia intervenuta decadenza. È inoltre prevista l’aggiornamento del modello DS 21/ANT con nuove avvertenze.
Anticipazione dell’indennità di mobilità: ampliamento del termine per la domanda
Anticipazione dell’indennità di mobilità: nuovo termine per la domanda
La circolare interviene sull’attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991, modificando il criterio precedentemente seguito per la presentazione della domanda di anticipazione dell’indennità di mobilità. L’obiettivo è favorire il pieno esercizio del diritto alla prestazione e facilitare la rioccupazione in forma autonoma o associata dei lavoratori collocati in mobilità.
Contesto e ragioni dell’intervento
In origine, con la circolare n. 70 del 30 marzo 1996, era stato stabilito che la domanda di anticipazione dovesse essere presentata prima dell’inizio della nuova attività lavorativa, con possibilità di trasmettere successivamente gli eventuali documenti mancanti. Nel corso dell’applicazione della disciplina è emersa tuttavia la difficoltà pratica di ottenere tempestivamente la documentazione probatoria dell’avvio della nuova attività, con conseguente rischio di compressione del diritto dei lavoratori interessati.
Nuovo criterio di tempestività
Le Sedi INPS devono ora considerare tempestivamente e validamente presentate le domande di anticipazione dell’indennità di mobilità avanzate entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività, autonoma o associata. La validità della domanda resta subordinata alla circostanza che, alla data di presentazione, l’interessato non abbia già percepito l’indennità di mobilità in forma mensile relativa a periodi successivi alla data di avvio dell’attività per cui si chiede l’anticipazione.
Trattamento delle domande già presentate o definite
Le Sedi devono applicare il nuovo criterio alle domande pendenti. Inoltre, se non è intervenuta decadenza, devono riesaminare:
- le domande già respinte;
- le domande oggetto di ricorsi respinti dai Comitati provinciali;
- le domande oggetto di ricorsi respinti dal Comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in sede di esame delle sospensive.
Aggiornamento della modulistica
È segnalata la predisposizione di una nuova versione del modello DS 21/ANT per la richiesta di anticipazione. Nelle more, le Sedi devono integrare le avvertenze del modello con una specifica indicazione: la domanda, completa della documentazione necessaria, deve essere presentata improrogabilmente entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività; l’indennità anticipata può essere concessa solo se l’interessato non abbia già percepito, alla data della domanda, l’indennità mensile riferita a periodi successivi all’inizio dell’attività per cui è richiesta l’anticipazione.
Punti principali
Superamento del precedente criterio temporale
Viene modificata l’istruzione contenuta nella circolare n. 70 del 30 marzo 1996, che richiedeva la presentazione della domanda di anticipazione prima dell’inizio della nuova attività lavorativa. La nuova disciplina nasce dalla constatazione che gli adempimenti necessari per documentare l’avvio dell’attività rendono difficile rispettare il termine originario e possono ostacolare l’esercizio del diritto alla prestazione.
Nuovo termine per la presentazione della domanda
Le domande di anticipazione dell’indennità di mobilità devono essere considerate tempestive e valide se presentate entro e non oltre 30 giorni dall’inizio della nuova attività, autonoma o associata. Resta fermo che, alla data della domanda, l’interessato non deve aver già percepito l’indennità di mobilità in forma mensile per periodi successivi alla data di inizio dell’attività per cui si chiede l’anticipazione.
Applicazione alle domande pendenti e ai riesami
Le Sedi INPS devono definire le domande ancora pendenti applicando il nuovo criterio. Devono inoltre riesaminare, sempre che non sia già maturata decadenza, le domande precedentemente respinte e quelle oggetto di ricorsi respinti dai Comitati provinciali o dal Comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in sede di esame delle relative sospensive.
Aggiornamento del modello DS 21/ANT
È in corso la predisposizione di una nuova versione del modello DS 21/ANT per la richiesta di anticipazione. Nell’attesa, le Sedi devono integrare le avvertenze del modello con l’indicazione che la domanda, completa della documentazione necessaria, deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività e che l’indennità anticipata è concessa solo se non sia già stata percepita l’indennità mensile riferita a periodi successivi a tale data.
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