Cassazione Penale, Sentenza n. 1870/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un indennizzo per detenzione ingiustamente subita dopo essere stato assolto per insussistenza del fatto in un procedimento per reati in materia di stupefacenti. La Corte d'appello di Torino aveva rigettato la domanda ritenendo che il BREGU avesse tenuto comportamenti ostativi consistenti in dialoghi telefonici a contenuto criptico con soggetti sospettati di traffico di droga, dialoghi che, pur nell'errore dell'Autorità Giudiziaria, avevano creato l'apparenza del suo coinvolgimento. In sede di ricorso in cassazione il difensore ha denunciato vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., sostenendo che i dialoghi avevano spiegazioni lecite (crediti per ospitalità, rapporti di conoscenza con terzi) e che il ricorrente aveva negato i soprannomi cui si faceva riferimento; ha inoltre richiamato la modifica dell'art. 314 c.p.p. per censurare la valorizzazione del silenzio. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale secondo cui il contenuto di almeno una intercettazione, non smentita dal BREGU, era tale da creare l'apparenza del suo coinvolgimento nei traffici oggetto d'indagine. La Cassazione ha ricordato che il giudizio sulla sussistenza di dolo o colpa grave ai fini dell'indennizzo è un giudizio di merito autonomo e non viene sindacato se sorretto da motivazione congrua. Ha precisato che, anche se la modifica dell'art. 314 c.p.p. esclude la valutazione del silenzio, tale esclusione non intacca il complessivo ragionamento motivazionale basato sulla cripticità e sul contesto delle conversazioni. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Motivo invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della decisione impugnata (vizio di motivazione).
art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 188/2021)
Riferimento alla disciplina che limita la rilevanza del silenzio dell'indagato/interrogato; la Corte ha osservato che la nuova esclusione della valutazione del silenzio non incide sul complessivo apprezzamento della cripticità e del contenuto delle conversazioni.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia)
Principio che l'indennizzo per ingiusta detenzione non deve essere riconosciuto se l'incolpato ha concorso a darne causa con dolo o colpa grave; la funzione riparatoria dell'indennizzo verrebbe altrimenti frustrata.
Giurisprudenza (es. Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni)
Conferma che il giudice della riparazione svolge un accertamento autonomo, con criterio ex ante e diverso da quello del giudizio penale, volto a verificare se il comportamento dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di un reato.
Massime di principio
- La domanda di indennizzo per ingiusta detenzione può essere rigettata se il giudice, con motivazione logica e congrua, ritiene che l'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a creare l'apparenza degli illeciti contestati.
- Dialoghi criptici o comunicazioni con soggetti sospettati possono integrare un comportamento idoneo a creare una falsa apparenza, anche se non costituiscono autonomo reato: rileva il contesto e la valutazione ex ante del giudice della riparazione.
- La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto al processo di merito: non si tratta di rimettere in discussione la prova penale, ma di accertare se il comportamento del detenuto abbia effettivamente contribuito alla decisione cautelare.
- La modifica dell'art. 314 c.p.p. limita l'uso del silenzio dell'imputato, ma ciò non impedisce al giudice di basare la propria decisione sul contenuto e sul contesto delle comunicazioni e su altri elementi disponibili.
- In casi analoghi conviene documentare e spiegare tempestivamente e con elementi probatori (testimonianze, documenti, giustificativi economici) il significato lecito di conversazioni ambigue per contrastare l'apparenza di coinvolgimento in attività illecite.
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