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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14591/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli appellanti impugnano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto penale di condanna n. 240/2021 (emesso il 05/06/2021) presentata il 09/12/2022. La questione centrale riguarda il perfezionamento della notificazione degli atti a mezzo posta e, di conseguenza, il dies a quo per il computo del termine di opposizione: per ATORINO si contesta che la notificazione a mezzo posta, effettuata tramite consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario (il fratello), non si sia perfezionata perché non è stata inviata la cd. "raccomandata informativa"; per TEDESCO si deduce un errore di calcolo rispetto alla data in cui si sarebbe perfezionata la notificazione (spiegata con il confronto tra data di spedizione, invio della comunicazione postale e data di ritiro del plico).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo per ATORINO GIANPAOLO: ha accertato che, pur essendo il plico stato consegnato al fratello il 03/11/2022 (spedito il 28/10/2022), non risulta inviata la raccomandata informativa e quindi la notificazione non si era perfezionata; conseguentemente l'ordinanza che aveva dichiarato l'opposizione tardiva è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al GIP di Nocera Inferiore per il proseguimento. Quanto a TEDESCO IVANA, la Corte ha ritenuto corretto il computo operato dal GIP (la notifica si è perfezionata per effetto del decorso dei 10 giorni dalla spedizione o del ritiro anteriore) con la conseguenza che l'opposizione depositata il 09/12/2022 è stata considerata tardiva: il ricorso di Tedesco è dichiarato inammissibile e la stessa è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma (3000 euro) alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione

    Richiamate a modello di tutela del diritto di difesa e del giusto processo rispetto alla tempestività dei rimedi; utilizzate come principi costituzionali di riferimento per l'interpretazione delle norme procedurali

  • Codice di procedura penale

    art. 461 c.p.p.; art. 172, comma 4 c.p.p.

    Art. 461 richiamato in relazione ai termini e alla procedura di opposizione al decreto penale; art. 172, comma 4, utilizzato per il calcolo del termine (dies a quo) in relazione al perfezionamento della notificazione

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890

    Norma storicamente disciplinante la notificazione a mezzo posta e la cd. raccomandata informativa; la giurisprudenza interpretata in combinato disposto con le modifiche legislative successive per stabilire quando la notificazione a persona diversa si perfeziona

  • Legge n. 190 del 2014

    art. 1, comma 97-bis, lett. f) (abrogazione dal 01/01/2018 di alcune disposizioni)

    Rilevata quale dato normativo che ha inciso sul regime delle notificazioni via posta e sul successivo regime interpretativo della materia

  • Legge n. 205 del 2017

    art. 1, comma 461 (modifica applicabile dal 10/01/2018)

    Richiamata quale intervento normativo che ha modificato il regime delle notificazioni via posta; la Corte si riferisce a tali modifiche nel valutare il perfezionamento della notificazione e il termine per l'opposizione

Massime di principio

  • Quando la notificazione a mezzo servizio postale viene effettuata consegnando l'atto a persona diversa dal destinatario (es. un familiare al domicilio), è imprescindibile verificare se sia stata inviata la raccomandata informativa: in assenza di tale invio la notificazione può non considerarsi perfezionata e il termine per proporre opposizione non è ancora corso.
  • Nel caso di mancata consegna o ritiro differito del plico, il dies a quo può essere il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ovvero la data di ritiro del plico se anteriore al decorso di tali dieci giorni; il calcolo preciso del dies a quo è determinante per valutare la tempestività dell'opposizione.
  • Il computo del termine di opposizione deve seguire le regole di cui all'art. 172 c.p.p. e alla giurisprudenza consolidata: controllare tutte le date rilevanti (spedizione, invio di comunicazioni postali, ritiro effettivo) e applicare il termine previsto dalla normativa specifica per l'opposizione al decreto penale.
  • Quando si impugna l'inammissibilità per tardività occorre produrre o ottenere dagli atti la prova documentale delle operazioni postali (ricevute di spedizione, annotazioni di consegna, tracce di invio della raccomandata informativa) perché l'esito dipende da elementi fattuali che il giudice può verificare.
  • Le modifiche legislative succedutesi (e la relativa giurisprudenza interpretativa) possono mutare il regime di perfezionamento della notificazione: in situazioni analoghe verificare sempre quale versione normativa e quale orientamento giurisprudenziale sono applicabili per la data concreta della spedizione.
  • Nel contenzioso con più ricorrenti la situazione va esaminata distintamente per ciascuno: la correttezza o tempestività dell'opposizione può essere accertata diversamente per singolo difensore/particolare notificazione.

Testo integrale

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