Cassazione Penale, Sentenza n. 21091/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riconosciuto ed disposto l'esecuzione in Italia di tre sentenze penali spagnole (condanna a 1358 giorni) per reati di furto, rapina e lesioni. Il difensore ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., per mancanza di prova della comunicazione al ricorrente (detenuto in Spagna) del decreto di fissazione dell'udienza camerale; 2) violazione e mancata applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 161/2010 (valutazioni sulla perseguibilità della finalità di reinserimento sociale e preventiva consultazione con autorità competente); 3) errata applicazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 161/2010: il riconoscimento non sarebbe ammissibile perché il richiedente non avrebbe dimora in Italia ma in Spagna e la richiesta sarebbe priva della firma autografa del condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la partecipazione del condannato in videoconferenza (non prevista nella disciplina applicabile), ha dichiarato il ricorso tempestivo perché la sentenza era stata depositata in cancelleria il 20/12/2021 e comunicata al difensore (quindi il termine di impugnazione spettava al difensore e non era spirato), ha respinto il motivo di nullità richiamando la notifica della pendenza del procedimento ricevuta dal condannato il 15/09/2021 e i vari rinvii; ha ritenuto irrilevanti gli artt. 5 e 6 d.lgs. 161/2010 poiché regolano la trasmissione verso l'estero e non la trasmissione dall'estero; ha considerato inammissibile la censura sugli artt. 10 e 13 per essere un'attacco al merito della valutazione, precisando comunque che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 10 (lett. a) e b)) e che il consenso personale non era necessario ai sensi dell'art. 10 comma 4; ha inoltre affermato che la richiesta non necessita necessariamente di firma autografa essendo possibile l'autenticazione anche con modalità equipollenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha invocato la nullità per mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale; la Corte ha ritenuto la dedotta nullità infondata alla luce della notifica della pendenza del procedimento e dei rinvii, quindi l'art. 178 non è stato ritenuto violato.
d.lgs. n. 161/2010, art. 12, comma 10
La sentenza della corte di appello è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Stabilisce il richiamo alla disciplina del mandato di arresto europeo per il ricorso in Cassazione; la Corte ne trae la conseguenza che non è prevista la partecipazione personale del condannato all'udienza di legittimità nel procedimento speciale.
legge n. 69/2005, art. 22, comma 3
la Corte di cassazione decide sul ricorso avverso il provvedimento che decide sulla consegna "nelle forme di cui all'art. 127" cod. proc. pen.
Richiama la modalità procedurale di decisione della Cassazione nei procedimenti relativi alla consegna/mec. europeo, confermando l'applicazione delle norme sull'assistenza difensiva e sulle forme di trattazione senza partecipazione personale.
art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Sottolinea il principio che davanti alla Corte di cassazione le parti sono rappresentate dai difensori e non è prevista la partecipazione personale, ragione per cui la richiesta di videoconferenza del detenuto è stata respinta.
d.lgs. n. 161/2010, artt. 5 e 6
Norme richiamate dal ricorrente relative alla valutazione della perseguibilità della finalità di reinserimento e alla consultazione preventiva delle autorità competenti; la Corte ha escluso la loro rilevanza nel caso trattandosi di trasmissione dall'estero e non di trasmissione verso l'estero.
d.lgs. n. 161/2010, art. 10, comma 1 lett. a) e b), e comma 4
L'art. 10 individua condizioni per la trasmissione/riconoscimento; la Corte ha ritenuto che ricorressero congiuntamente le condizioni previste (quindi non era necessario il consenso personale del condannato in base al comma 4).
d.lgs. n. 161/2010, art. 13
Riferito dal ricorrente per contestare requisiti formali della richiesta; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e ha osservato che l'autenticazione della richiesta può avvenire anche con forme equipollenti alla firma autografa.
art. 585 cod. proc. pen., commi 1 e 3
Richiamato in relazione ai termini di impugnazione; la Corte ha ritenuto il ricorso tempestivo in quanto il termine decorreva dalla comunicazione del deposito al difensore (art. 585 comma 3) e la sentenza risultava depositata in cancelleria il 20/12/2021.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alle forme procedurali cui si adegua la decisione della Cassazione nei procedimenti speciali (mandato di arresto europeo e provvedimenti di consegna).
Massime di principio
- Nei procedimenti di riconoscimento/esecuzione di sentenze estere disciplinati dal d.lgs. 161/2010, per la partecipazione dell'interessato in Cassazione non è prevista la partecipazione personale: le parti sono rappresentate dai difensori.
- Il termine per proporre ricorso in Cassazione decorre dalla comunicazione del deposito della sentenza al difensore; se il difensore agisce entro il termine spettante all'assistito il ricorso è tempestivo (art. 585 c.p.p.).
- La mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale non determina automaticamente la nullità se risulta comunque una notifica della pendenza del procedimento o altri atti idonei a informare il condannato; la prova dell'effettiva violazione deve essere fornita da chi la deduce.
- Gli artt. 5 e 6 del d.lgs. 161/2010 concernono specificamente la trasmissione della persona verso l'estero (trasferimento per esecuzione della pena) e non sono rilevanti per i casi di trasmissione dall'estero verso l'Italia; verificare sempre il verso della trasmissione prima di richiamare tali norme.
- Se ricorrono le condizioni soggettive/oggettive previste dall'art. 10 del d.lgs. 161/2010 (lett. a) e b) congiuntamente), il consenso personale del condannato alla trasmissione/riconoscimento non è necessario (art. 10 comma 4).
- La forma di autenticazione della richiesta di riconoscimento può essere anche diversa dalla firma autografa; sono ammesse modalità equipollenti, ad esempio la documentazione o la dichiarazione resa/attestata dalle autorità estere competenti.
- Le censure che affrontano questioni di merito della valutazione discrezionale del giudice del rinvio possono essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità se non riguardano profili di diritto o vizi di motivazione specificamente censurabili.
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