Cassazione Civile, Ordinanza n. 34231/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un ex dipendente del Ministero delle Finanze aveva presentato istanza di rimborso chiedendo la restituzione dell'IRPEF trattenuta su un'indennità di previdenza corrispostagli al momento della cessazione del servizio, sostenendo che tale somma non dovesse essere tassata perché alimentata esclusivamente dai contributi dei dipendenti e quindi assimilabile a indennità non imponibili. Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione era stato impugnato: la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo non tassabile l'importo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2 del d.P.R. 1034/1984, censurando la qualificazione fiscale dell'indennità. Il contribuente ha resistito anche eccependo l'inammissibilità del motivo per asserita inconferenza del richiamo all'art. 17 TUIR.
La decisione
La Corte ha ritenuto superabile l'eccezione di inammissibilità perché dagli atti emergeva chiaramente che la controversia riguardava la tassazione dell'indennità e la legittimità del diniego di rimborso. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, richiamando il più recente orientamento secondo cui l'indennità erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla cessazione del servizio costituisce retribuzione differita ed è soggetta a tassazione separata, non a esclusione totale da imposta. Poiché dagli atti non risultava se la ritenuta contestata fosse stata operata con tassazione separata o ordinaria, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania affinché riesamini il fatto e si uniformi al principio di diritto indicato, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. 917/1986
La norma è richiamata come parametro per qualificare l'indennità quale forma di retribuzione differita assoggettata a tassazione separata, non come importo integralmente esente da imposta.
art. 19 d.P.R. 917/1986
È invocato nel motivo di ricorso insieme all'art. 17 ai fini della disciplina fiscale dell'indennità in questione.
art. 2 d.P.R. 1034/1984
È valorizzato per evidenziare la natura composita del fondo di previdenza, alimentato anche da entrate diverse dai soli contributi dei dipendenti, con conseguente rilevanza fiscale dell'indennità erogata.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È indicato come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge nella qualificazione fiscale dell'indennità.
Massime di principio
- L'indennità corrisposta al dipendente alla cessazione del servizio da un fondo di previdenza a natura composita deve essere qualificata, ai fini fiscali, come retribuzione differita, con applicazione della tassazione separata.
- Ai fini della tassazione dell'indennità non rileva in modo esclusivo la provenienza dei contributi dei dipendenti, quando il fondo è alimentato anche da entrate ulteriori previste dalla disciplina istitutiva.
- In sede di legittimità, un'eccezione di inammissibilità fondata su un richiamo normativo ritenuto inconferente può essere superata se dagli atti emerge chiaramente l'oggetto sostanziale della controversia e la censura proposta.
- Quando il giudice di merito omette di verificare se la somma trattenuta sia stata assoggettata a tassazione separata o ordinaria, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame del fatto alla luce del principio di diritto affermato.
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