Ordinanza n. 1269/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro n.204/2025, pubblicata il 15 febbraio 2025, resa nel giudizio n. rg. 2557/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario in materia di lavoro
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il TAR Campania, sede di Napoli, ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza funzionale, poiché, per l'ottemperanza a sentenze del giudice ordinario, l'art. 113, comma 2, c.p.a. individua come competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire. Poiché il Tribunale di Avellino rientra nella circoscrizione riferibile alla sede staccata di Salerno del TAR Campania, la controversia non poteva essere decisa dalla sede di Napoli.
La decisione
Il TAR Campania, sede di Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a decidere il ricorso per ottemperanza. Il Collegio ha chiarito che la competenza prevista per i giudizi di ottemperanza è funzionalmente inderogabile ai sensi dell'art. 14, comma 3, c.p.a.; inoltre, in tali ipotesi, la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata costituisce una questione di competenza rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p.a. Non si applica quindi il termine decadenziale previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per l'eccezione relativa alla ripartizione territoriale ordinaria. È stato indicato quale giudice competente il TAR Campania, sede staccata di Salerno, davanti al quale la causa potrà essere riassunta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, c.p.a.
La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13
La competenza nei giudizi di ottemperanza è funzionalmente inderogabile.
art. 47, comma 1, c.p.a.
Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata
Nei casi disciplinati dall'art. 14, inclusi i giudizi di ottemperanza, la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata integra una questione di competenza funzionale rilevabile d'ufficio.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1
La disciplina dell'eccezione entro trenta giorni non si applica ai ricorsi in materia di ottemperanza, che ricadono nell'art. 14 c.p.a.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Ricompresa nell'ambito dell'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
Per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice indicato come competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nei giudizi di ottemperanza la competenza territoriale individuata dal codice di rito ha natura di competenza funzionale inderogabile ed è rilevabile d'ufficio.
- Per l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire.
- Nei giudizi di ottemperanza, la ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata costituisce questione di competenza funzionale, anche quando entrambe appartengono al medesimo TAR, e non una mera questione organizzativa.
- Ai giudizi di ottemperanza non si applica il termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per eccepire la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata, poiché tale disposizione opera per i ricorsi devoluti alle sezioni staccate secondo i criteri ordinari dell'art. 13 c.p.a.
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