Sentenza n. 1325/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di allontanamento per quarantotto ore adottato dalla Polizia Locale ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14/2017, in relazione a un asserito intralcio alla viabilità pedonale sul Ponte di Rialto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordine di allontanamento adottato il 22 novembre 2025 dalla Polizia Locale di Venezia, sostenendo che la propria partecipazione a una manifestazione pacifica, consistente in una camminata lenta e cadenzata sul Ponte di Rialto, non avesse concretamente impedito né compromesso l’accessibilità e la fruizione del luogo. Con il primo motivo ha dedotto l’insussistenza dei presupposti applicativi degli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14/2017, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, contestando che l’Amministrazione avesse desunto l’impedimento dalla sola partecipazione alla manifestazione e dal fatto che il luogo fosse caratterizzato da intenso flusso pedonale. Con il secondo motivo ha censurato gli artt. 71 e 5 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia, sostenendo che la disciplina comunale avrebbe ampliato illegittimamente l’ambito spaziale e comportamentale dell’ordine di allontanamento, in violazione degli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14/2017 e degli artt. 16 e 23 Cost. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10 e 11 CEDU, nonché la sproporzione e lo sviamento della misura, asseritamente utilizzata per dissuadere l’esercizio delle libertà di espressione e di riunione. Con il quarto motivo ha chiesto il sollevamento della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 1, del d.l. n. 14/2017, in riferimento agli artt. 3 e 16 Cost., ritenendo l’ordine di allontanamento una misura di prevenzione personale atipica, automatica e non fondata su una concreta valutazione di pericolosità. Il Comune ha sostenuto che la misura non fosse stata adottata per il contenuto della manifestazione, ma per le modalità concrete della condotta, ritenuta idonea a rendere impossibile o gravemente pregiudicare il transito sul Ponte di Rialto e la libera fruizione di un bene monumentale e infrastruttura essenziale per l’attraversamento del Canal Grande.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni preliminari del Comune perché la domanda era infondata nel merito. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il Ponte di Rialto rientri pienamente tra i luoghi tutelati dall’art. 9 del d.l. n. 14/2017, per la sua valenza monumentale, la funzione di collegamento pedonale e l’intensità dei flussi turistici e pedonali. Ai fini dell’ordine di allontanamento non è necessario dimostrare un blocco totale, assoluto e permanente del passaggio: è sufficiente una compromissione apprezzabile, o anche un pericolo o limite, della regolare accessibilità e fruizione del luogo, da valutare in rapporto alla natura del bene e al contesto. Il verbale aveva indicato luogo, orario, condotta ed effetto prodotto sulla viabilità e sulla fruizione del ponte; le allegazioni della ricorrente non hanno superato tale accertamento. È stato escluso anche il difetto di motivazione, poiché l’ordine, pur sintetico per la natura immediata dell’intervento, richiamava il verbale, indicava le violazioni, il luogo, l’intenso flusso pedonale e l’idoneità della condotta a compromettere la fruizione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha interpretato l’art. 71 del regolamento comunale in conformità alla fonte primaria: esso non attribuisce un autonomo potere di allontanamento per qualsiasi intralcio, ma presuppone il ricorrere dei requisiti degli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14/2017. L’art. 5 del regolamento, individuando le aree del sito UNESCO “Venezia e la sua laguna”, rientra nella potestà attribuita ai regolamenti di polizia urbana dall’art. 9, comma 3, e il Ponte di Rialto è comunque direttamente riconducibile ai luoghi monumentali e turistici tutelati dalla legge. Sono state respinte le censure fondate sugli artt. 16 e 23 Cost., poiché la base legale della misura è contenuta nella legge statale, mentre il regolamento specifica le aree e le condotte in relazione alle peculiarità territoriali. Quanto al terzo motivo, il giudice ha escluso che la misura fosse diretta contro il contenuto ambientalista della manifestazione o contro l’appartenenza della ricorrente al movimento di protesta. La libertà di espressione e di riunione non comprende il diritto di utilizzare qualsiasi spazio pubblico con qualsiasi modalità, ignorando la tutela della fruizione collettiva dei luoghi. L’ordine, limitato a quarantotto ore e funzionalmente diretto a ripristinare la regolare fruizione del luogo, è stato ritenuto proporzionato e non sviato. Quanto al quarto motivo, la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e, nei termini prospettati, priva di rilevanza. L’ordine di allontanamento è una misura amministrativa tipizzata, accessoria all’accertamento di specifiche condotte lesive della fruizione di luoghi sensibili, temporalmente limitata, motivata e soggetta a sindacato giurisdizionale; non è una misura di prevenzione personale fondata sulla pericolosità soggettiva. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e delle questioni esaminate.
Norme richiamate
artt. 9 e 10 d.l. n. 14/2017
condotte che impediscano l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei luoghi tutelati; individuazione di ulteriori aree mediante regolamenti di polizia urbana; ordine di allontanamento della durata di quarantotto ore
L’ordine di allontanamento non richiede un impedimento assoluto, materiale e permanente del passaggio, ma una compromissione apprezzabile, o un pericolo o limite, della regolare accessibilità e fruizione del luogo tutelato. La misura è amministrativa, tipizzata, temporalmente circoscritta e non presuppone un giudizio di pericolosità sociale del destinatario.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione dell’ordine di allontanamento può essere sintetica, purché consenta di individuare il fondamento normativo, il luogo, la condotta contestata e i presupposti fattuali della misura; il richiamo al verbale di accertamento è sufficiente quando renda intellegibile il percorso logico dell’Amministrazione.
artt. 5 e 71 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia
Le disposizioni regolamentari devono essere interpretate in conformità agli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14/2017. Esse non possono introdurre un autonomo potere di allontanamento svincolato dai presupposti della fonte primaria; l’art. 5 può individuare le ulteriori aree urbane tutelabili nei limiti dell’art. 9, comma 3.
artt. 16 e 23 Cost.
La limitazione della libertà di circolazione e l’incidenza sulla libertà individuale sono legittime quando trovano base nella legge, sono ancorate a condotte tipizzate e a luoghi determinati o determinabili, hanno durata contenuta e sono sorrette da motivazione.
artt. 10 e 11 CEDU
Le libertà di espressione e di riunione pacifica possono essere sottoposte a restrizioni previste dalla legge e necessarie alla tutela dell’ordine pubblico, dei diritti altrui e dell’ordinata fruizione degli spazi comuni, purché la misura non sia diretta al contenuto del messaggio e rispetti il principio di proporzionalità.
artt. 3 e 16 Cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 1, del d.l. n. 14/2017 quando l’ordine di allontanamento sia collegato a una condotta materiale specificamente accertata, a un luogo sensibile, a una durata limitata e a una finalità di ripristino della fruizione del luogo, anziché a una presunzione di pericolosità soggettiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La sentenza dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- L’ordine di allontanamento previsto dagli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14/2017 può essere adottato quando una condotta, in un luogo tutelato, comprometta in modo apprezzabile la regolare accessibilità o fruizione dello stesso; non è necessario provare un blocco totale, assoluto e permanente del passaggio.
- La compromissione dell’accessibilità e della fruizione deve essere valutata in concreto considerando non soltanto la viabilità materiale, ma anche la natura monumentale, simbolica, turistica e percettiva del bene e il contesto di intenso flusso pedonale nel quale la condotta si inserisce.
- Un ordine di allontanamento può incidere sulle modalità di svolgimento di una manifestazione pacifica senza violare le libertà di espressione e di riunione quando la misura non sia diretta al contenuto della protesta, ma alle modalità materiali della condotta e sia prevista dalla legge, temporalmente limitata, necessaria e proporzionata alla tutela della fruizione collettiva del luogo.
- I regolamenti comunali di polizia urbana possono individuare, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del d.l. n. 14/2017, ulteriori aree urbane tutelabili e disciplinare condotte rilevanti, ma non possono introdurre un autonomo potere di allontanamento svincolato dai presupposti sostanziali e procedurali stabiliti dalla fonte primaria.
- La motivazione di un ordine di allontanamento può essere sintetica in ragione della natura immediata e operativa della misura, purché indichi o richiami in modo intelligibile il fondamento normativo, il luogo, la condotta, il contesto e l’effetto di compromissione dell’accessibilità o della fruizione.
- L’ordine di allontanamento è una misura amministrativa tipizzata e temporanea, finalizzata al ripristino della regolare fruizione di luoghi sensibili, e non una misura di prevenzione personale fondata su un giudizio generale di pericolosità sociale.
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