Cassazione Civile, Sentenza n. 9323/2020 del 21/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione di rinuncia, pur non notificata alla controparte costituita, manifestasse comunque il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha compensato integralmente le spese in ragione della rinuncia conseguente all’adesione alla definizione agevolata.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, n. 169/2012, depositata il 14 maggio 2012, che aveva rigettato il suo appello e confermato il rigetto del ricorso introduttivo contro un avviso di accertamento IRPEF relativo al periodo d’imposta 2005. Nel giudizio di cassazione il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse a proseguire dopo avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016, documentando la domanda e il pagamento delle somme dovute. Ha chiesto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016
avendo aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016, come da documentazione allegata (domanda di condono e versamento delle relative somme)
L’adesione alla definizione agevolata, documentata mediante la domanda e il versamento delle somme, costituisce nel caso concreto la ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente dalla quale risulti il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del ricorso per cassazione ne determina l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non è stata notificata alla controparte costituita.
- Quando il ricorso viene abbandonato in conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate.
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