Sentenza del 22/07/2015 n. 15416 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il recupero dell'IRPEG relativa al 1998, fruita in base al regime agevolativo previsto per le società per azioni a capitale pubblico maggioritario, successivamente qualificato dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La società sosteneva, tra l'altro, che la sentenza di primo grado non potesse essere dichiarata nulla per mancata lettura del dispositivo, che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo, che l'ingiunzione fosse carente di motivazione, che il condono tombale ex L. n. 289 del 2002 impedisse il recupero e che gli interessi fossero stati calcolati erroneamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina speciale relativa alle controversie sul recupero degli aiuti di Stato e corretta la nullità della sentenza di primo grado per mancata lettura del dispositivo in udienza. Ha escluso l'applicabilità del termine decadenziale ordinario previsto per gli accertamenti tributari, affermando che il recupero degli aiuti di Stato è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla notificazione allo Stato della decisione della Commissione europea. Ha inoltre stabilito che il condono tombale non può impedire il recupero di un aiuto di Stato incompatibile, poiché le norme interne devono essere non applicate quando contrastano con il diritto dell'Unione. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento della beneficiaria. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 15.000 euro di spese processuali, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis
Il Presidente, quindi, redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità
La disposizione si applica alle controversie relative al recupero di aiuti di Stato, anche nei giudizi di appello. La mancata lettura del dispositivo in udienza determina la nullità della sentenza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Il termine decadenziale previsto per l'ordinaria attività di accertamento fiscale non si applica al recupero di aiuti di Stato incompatibili, che costituisce una vicenda distinta e soggetta alla disciplina speciale.
Codice civile, art. 2946
Il recupero dell'aiuto di Stato è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione europea.
L. n. 289 del 2002, art. 9
La definizione automatica delle annualità fiscali non può impedire il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune.
D.L. n. 185 del 2008, art. 24, convertito nella L. n. 2 del 2009
La norma esclude la rilevanza del condono fiscale ai fini del recupero degli aiuti di Stato incompatibili ed è stata ritenuta conforme alla Costituzione.
Regolamento CE n. 659 del 1999, art. 14, comma 3
Impone agli Stati membri di recuperare effettivamente gli aiuti di Stato incompatibili; le norme interne che ostacolano tale recupero devono essere non applicate.
Costituzione, art. 11
Costituisce il fondamento della prevalenza e della diretta applicazione del diritto dell'Unione europea sulle norme interne incompatibili.
L. n. 62 del 2005 e D.L. n. 10 del 2007
Hanno disciplinato l'adeguamento dell'ordinamento italiano all'obbligo europeo di recuperare le agevolazioni fiscali qualificate come aiuti di Stato incompatibili.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale viene qualificata dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile, l'obbligo nazionale di recupero prevale sulle disposizioni interne che ne impediscano o limitino la restituzione.
- Un condono fiscale, anche se perfezionato prima della decisione europea, non protegge il beneficiario dal recupero dell'aiuto incompatibile, perché il recupero riguarda una fattispecie distinta rispetto alla definizione ordinaria delle imposte.
- Per il recupero degli aiuti di Stato non si applicano automaticamente i termini decadenziali ordinari degli accertamenti tributari; opera invece, secondo l'orientamento richiamato, la prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla notificazione della decisione europea allo Stato.
- Il beneficiario di un aiuto di Stato incompatibile non può normalmente invocare il legittimo affidamento, poiché deve verificare con adeguata diligenza la regolarità dell'aiuto e il rispetto della procedura europea.
- Nelle controversie sul recupero degli aiuti di Stato, le regole processuali speciali, inclusa la lettura del dispositivo in udienza, devono essere rispettate a pena di nullità.
- Le censure relative a questioni esclusivamente giuridiche o alla quantificazione degli interessi devono essere formulate con specifici motivi di violazione di legge e adeguata precisione; il solo vizio di motivazione può risultare inammissibile.
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