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Sentenza

Sentenza n. 1470/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi relativa alla demolizione e ricostruzione di due manufatti rurali, unitamente ai pareri contrari della Soprintendenza e dell'Ente Parco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (imprenditrice agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione conclusiva negativa adottata dal SUAP nell'ambito del procedimento ordinario ex art. 7 d.P.R. 160/2010, avviato per la demolizione e ricostruzione di due manufatti rurali destinati a rimessa di mezzi e attrezzature agricole, deposito di prodotti e ricovero abitativo connesso all'attività agricola. L'esito negativo era fondato esclusivamente sui pareri contrari della Soprintendenza e dell'Ente Parco, nonostante i pareri favorevoli delle altre amministrazioni coinvolte. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione della disciplina della conferenza di servizi e dei termini procedimentali, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'erroneità dei presupposti, il travisamento, l'illogicità e la contraddittorietà degli atti, la violazione del contraddittorio procedimentale e dell'art. 10-bis l. 241/1990, nonché la violazione delle norme edilizie, paesaggistiche, ambientali e relative al Parco. La ricorrente ha contestato in particolare la tardività delle richieste di integrazione documentale e dei pareri, l'assenza di un termine per la produzione delle integrazioni, la mancata considerazione della documentazione già depositata sull'effettivo svolgimento e sviluppo dell'attività agricola e l'omessa valutazione, da parte della Soprintendenza, dei profili propriamente paesaggistici dell'intervento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo, il secondo e il quinto motivo. Le richieste di integrazione della Soprintendenza e dell'Ente Parco sono state ritenute tardive rispetto al termine di quindici giorni previsto dall'art. 14-bis, comma 2, l. 241/1990 e dall'atto di indizione della conferenza, scaduto il 14 giugno 2025. Anche i pareri contrari, adottati il 27 agosto 2025, sono stati considerati tardivi rispetto al termine di sessanta giorni. Inoltre, le richieste di integrazione non indicavano alcun termine, determinando una sospensione sine die del procedimento. Il giudice ha rilevato che la documentazione già prodotta dimostrava l'effettivo svolgimento dell'attività agricola, la sua concreta espansione e la necessità, nonché la proporzionalità, dei manufatti progettati rispetto alle esigenze aziendali; pertanto, l'integrazione richiesta dall'Ente Parco risultava non necessaria e dilatoria. Quanto alla Soprintendenza, il TAR ha osservato che l'istanza aveva già qualificato l'intervento come nuova costruzione e aveva richiesto l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, mentre le valutazioni sulla legittimità edilizia delle preesistenze e sulla qualificazione edilizia dell'intervento esulavano dalle competenze dell'autorità paesaggistica, che avrebbe dovuto concentrarsi sulla compatibilità e sull'impatto paesaggistico. Gli enti non hanno esaminato né confutato compiutamente le osservazioni presentate dalla ricorrente dopo la comunicazione dei motivi ostativi, in violazione degli artt. 10-bis e 14-bis, comma 5, l. 241/1990. Poiché i pareri contrari costituivano l'unica ragione della conclusione negativa, la loro illegittimità ha comportato anche l'illegittimità della determinazione conclusiva del SUAP, che si era limitata a recepirli acriticamente senza esercitare il proprio autonomo potere valutativo sull'individuazione delle posizioni prevalenti e sulle relative ragioni. Sono stati annullati i pareri dell'Ente Parco e della Soprintendenza e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Le spese sono state poste a carico dell'Ente Parco, della Soprintendenza e del Comune, in euro 1.500,00 ciascuno, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato nella misura di un terzo ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 14-bis l. 241/1990

    quindici giorni dalla ricezione dell'atto di indizione per la richiesta di integrazioni documentali e sessanta giorni per la manifestazione del parere

    I termini fissati per le richieste di integrazione documentale e per l'espressione dei pareri nella conferenza di servizi sono stati qualificati come perentori; gli atti adottati oltre tali termini sono illegittimi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda

    L'amministrazione deve esaminare e confutare in modo effettivo le osservazioni presentate dal privato a seguito della comunicazione dei motivi ostativi.

  • art. 14-quater l. 241/1990

    la determinazione motivata di conclusione della conferenza, valevole come comunicazione ex art. 10 bis

    La determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza può valere come comunicazione dei motivi ostativi, imponendo l'esame delle osservazioni del privato.

  • art. 7 d.P.R. 160/2010

    Il procedimento SUAP per l'intervento edilizio è stato trattato secondo il modulo procedimentale ordinario con conferenza di servizi.

  • artt. 3, 5, 9-bis e 20 d.P.R. 380/2001

    Norme edilizie richiamate nel ricorso, senza una specifica interpretazione decisiva autonoma nella motivazione.

  • artt. 12 e 13 l. 394/1991

    Norme relative alla disciplina delle aree protette richiamate nel ricorso, senza una specifica interpretazione decisiva autonoma nella motivazione.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La valutazione della Soprintendenza deve riguardare la compatibilità paesaggistica e l'impatto della trasformazione; non comprende la verifica della legittimità edilizia delle preesistenze né la qualificazione edilizia dell'intervento.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento impone un esame istruttorio e motivazionale effettivo, nonché l'esercizio autonomo del potere valutativo da parte dell'amministrazione procedente.

Massime di principio

  • Nella conferenza di servizi semplificata, i termini stabiliti per la richiesta di integrazioni documentali e per l'espressione dei pareri, quando qualificati come perentori dalla legge e dall'atto di indizione, devono essere rispettati; le richieste e i pareri tardivi non possono legittimamente fondare la decisione conclusiva.
  • Una richiesta di integrazione documentale priva dell'indicazione di un termine per adempiere non può determinare una sospensione sine die del procedimento e non può essere utilizzata per differire indefinitamente l'espressione del parere dell'amministrazione coinvolta.
  • L'amministrazione che riceve osservazioni del privato dopo la comunicazione dei motivi ostativi deve esaminarle effettivamente e motivare sulle ragioni per cui non le ritiene idonee a superare i rilievi ostativi; il loro mancato esame viola gli artt. 10-bis e 14-bis l. 241/1990.
  • La Soprintendenza, nell'esercizio delle competenze paesaggistiche, deve valutare la compatibilità e l'impatto paesaggistico della trasformazione proposta, mentre non può fondare il proprio dissenso su valutazioni riservate ad altre autorità, quali la legittimità edilizia delle preesistenze o la qualificazione dell'intervento ai fini edilizi.
  • Quando i pareri contrari costituiscono l'unica ragione della conclusione negativa della conferenza di servizi, l'illegittimità di tali pareri travolge la determinazione conclusiva; inoltre, l'amministrazione procedente non può recepire acriticamente i dissensi, ma deve esercitare una propria valutazione sulle posizioni prevalenti e sulle relative ragioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaConferenza di serviziInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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