Ordinanza n. 3762/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16216/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio IVASS per ritenuta incompetenza dell’autorità di settore rispetto all’AGCM
Esito
La controversia
IVASS ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso dell’impresa assicurativa contro la sanzione irrogata ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 209/2005 per il mancato riscontro, entro il termine previsto, di richieste di accesso al fascicolo di sinistri RCA relative a una pluralità di posizioni. Il TAR aveva ritenuto assorbente la violazione degli artt. 19, comma 3, e 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, affermando la competenza esclusiva dell’AGCM poiché la condotta avrebbe integrato una pratica commerciale scorretta e ravvisando una sostanziale identità tra la condotta sanzionata da IVASS e quella oggetto del parallelo procedimento AGCM. UnipolSai ha riproposto in appello, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., la censura relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la medesima condotta, esaminata sotto il medesimo profilo, fosse stata già sanzionata dall’AGCM. La Sezione ha rilevato che la sanzione AGCM, inizialmente pari a euro 5.000.000, è stata rideterminata dal TAR in euro 1.600.000 con sentenza del 21 novembre 2025, impugnata in un separato giudizio ancora pendente. In tale giudizio è controversa anche la competenza dell’AGCM ad applicare la disciplina consumeristica a condotte eventualmente perseguibili da IVASS sulla base della normativa di settore.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l’appello né la censura relativa al ne bis in idem. Ha ritenuto che sussista ancora un interesse concreto e attuale di UnipolSai alla decisione, poiché la sanzione AGCM permane efficace anche se ridotta nell’importo. Ha ribadito che l’applicazione del ne bis in idem presuppone una decisione anteriore definitiva, pronunciata all’esito di una valutazione nel merito della causa; tale presupposto non può essere verificato compiutamente finché è pendente il giudizio n. 1842/2026, avente a oggetto la sanzione AGCM. L’esito di quel giudizio è stato quindi ritenuto pregiudiziale rispetto all’appello in esame, con conseguente sospensione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., sino alla definizione del giudizio parallelo.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
sino alla definizione del giudizio n. 1842/2026 pendente dinanzi alla Sezione
Consente la sospensione del giudizio quando la definizione di altra controversia presenta carattere di pregiudizialità-dipendenza; la Sezione lo applica in ragione della pendenza del giudizio sulla sanzione AGCM.
art. 101, comma 2, c.p.a.
in sede di memoria di costituzione del 2 febbraio 2024
Consente alla parte appellata di riproporre le domande e le eccezioni non esaminate o assorbite nella sentenza impugnata.
art. 146 d.lgs. n. 209/2005
provvedimento sanzionatorio adottato da IVASS il 28 settembre 2022 ex art. 146
Costituisce la base normativa della sanzione IVASS per la condotta relativa al mancato riscontro delle richieste di accesso al fascicolo del sinistro RCA.
art. 19, comma 3, Codice del consumo
Richiamato dal TAR nel quadro della disciplina delle pratiche commerciali scorrette e del rapporto con la normativa di settore.
art. 27, comma 1-bis, Codice del consumo
Richiamato dal TAR quale fondamento della competenza dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette.
art. 22 Codice del consumo
Richiamato nella ricostruzione della sentenza parallela quale disposizione relativa alle omissioni ingannevoli e alla completezza informativa.
art. 25, lett. d), Codice del consumo
Richiamato nella ricostruzione della sentenza parallela quale disposizione relativa alle pratiche commerciali aggressive e ai comportamenti ostruzionistici.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem, quando invocato rispetto a procedimenti sanzionatori amministrativi paralleli, presuppone che la precedente decisione sia divenuta definitiva e sia stata adottata all’esito di una valutazione nel merito della controversia.
- La pendenza del giudizio avente a oggetto la sanzione anteriore impedisce, finché non sia definito, di accertare compiutamente il presupposto della definitività richiesto per l’applicazione del ne bis in idem.
- Sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza idoneo a giustificare la sospensione del processo quando l’altro giudizio riguarda la validità, l’efficacia o la definitiva stabilizzazione della sanzione la cui precedente irrogazione è posta a fondamento della censura di ne bis in idem.
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