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Ordinanza

Ordinanza n. 57/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di elementi dehors

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego adottato dal SUAP del Comune di Palermo in relazione alla richiesta di occupazione di suolo pubblico per un'attività produttiva mediante installazione di dehors, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, tra gli altri profili, la violazione delle garanzie partecipative previste dall'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso assistito da profili di fondatezza con riguardo alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Ha quindi accolto la domanda cautelare non mediante la sospensione secca del diniego, ma disponendo il riesame dell'istanza da parte del Comune, in contraddittorio con la società e con piena salvezza delle successive determinazioni amministrative. Il Comune dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza su istanza di parte. Il giudice ha chiarito che il remand cautelare restituisce all'amministrazione l'intero potere decisionale iniziale: il nuovo provvedimento costituisce autonoma espressione della funzione amministrativa e non mera integrazione della motivazione dell'atto impugnato. Qualora il nuovo atto sia satisfattivo, il giudizio potrà estinguersi per cessazione della materia del contendere; qualora sostituisca il precedente senza soddisfare la pretesa, il ricorso potrà divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, restando eventualmente contestabile il nuovo provvedimento. È stata fissata l'udienza pubblica per il 23 giugno 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata ritenuta idonea a fondare, in sede cautelare, profili di fondatezza del ricorso per violazione delle garanzie procedimentali e a giustificare il riesame dell'istanza in contraddittorio con l'interessato.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della tutela cautelare richiesta e concessa dal TAR.

  • Regolamento Tipo Edilizio Comunale

    Indicato quale disciplina comunale sulla base della quale era stata presentata la richiesta di occupazione di suolo pubblico per i dehors.

  • Regolamento Dehors del Comune di Palermo

    approvato con delibera C.C. n. 548/2022

    Indicato quale ulteriore disciplina comunale applicabile alla richiesta oggetto del diniego.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento negativo è adottato senza la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990, il giudice può ravvisare un profilo di fondatezza cautelare e disporre il riesame dell'istanza in contraddittorio con l'interessato.
  • Il remand cautelare restituisce all'amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza predeterminarne l'esito e senza pregiudicare le successive determinazioni amministrative.
  • Il provvedimento adottato all'esito del remand costituisce una nuova e autonoma espressione della funzione amministrativa e non una mera integrazione postuma della motivazione dell'atto impugnato.
  • La sostituzione dell'atto impugnato con un nuovo provvedimento non meramente confermativo trasferisce l'interesse del ricorrente dal primo atto al nuovo; il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo l'eventuale contestazione del nuovo provvedimento.
  • Se il nuovo provvedimento adottato all'esito del remand soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimentoTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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