Cassazione Penale, Sentenza n. 27634/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto (in cooperazione) relativa alla sottrazione di pallet di olio custoditi nel magazzino della ditta "Corriere Cecchi s.r.l.". Tre motivi principali: (1) vizio di motivazione per mancata individuazione precisa del numero di bancali sottratti e della data del fatto, con conseguente dubbio sulla certezza della responsabilità penale; (2) contestazione dell'applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento ex art. 625 n.2 c.p. e presunta incompatibilità con l'aggravante ex art. 61 n.11 c.p.; (3) censura sulla qualificazione giuridica del fatto: se sussisteva un rapporto di fatto che attribuiva disponibilità della merce a Bertoglio, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e non come furto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla motivazione: il primo motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione; la Corte territoriale aveva fondato la decisione su una valutazione coerente e congrua delle dichiarazioni testimoniali (quantitativo e tempus commissi delicti ritenuti sufficientemente accertati). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: le condotte di Bertoglio (rassicurazioni a Mirisage e istruzioni di procedere senza documenti) integrano l'aggravante del mezzo fraudolento e denna compatibilità con l'aggravante ex art. 61 n.11 c.p. (abuso di relazioni di prestazione d'opera). Il terzo motivo è respinto: l'art. 61 n.11 c.p. comprende rapporti diversi dal solo rapporto di lavoro e non emergeva un autonomo potere dispositivo sui beni da parte dell'imputato, quindi la qualificazione resta nel furto. Per inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per la cooperazione nel reato: la responsabilità è stata ricostruita in termini di concorso di persone nel furto.
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il furto: la condotta è stata qualificata come furto commesso in cooperazione dagli imputati e da ignoti.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Aggravante per l'uso di mezzo fraudolento: ricostruita dalla Corte come integrata dalle rassicurazioni ingannevoli fornite da Bertoglio che hanno favorito la sottrazione senza documenti.
art. 61 n. 11 cod. pen.
Aggravante per abuso di relazioni di prestazione d'opera: interpretata ampiamente dalla Corte per comprendere rapporti di fiducia e prestazioni che agevolano il reato, anche se non formalizzati da un contratto di lavoro.
art. 646 cod. pen.
Norma sull'appropriazione indebita: richiede un autonomo potere dispositivo sul bene. La Corte ha ritenuto che le mansioni di Bertoglio non configurassero tale potere, escludendo quindi la qualifica di appropriazione indebita.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che consente l'irrogazione della misura a favore della Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili; applicato per condannare il ricorrente a versare € 3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito dei fatti: le censure che richiedono la rivalutazione delle prove testimoniali sono inammissibili se non indicano profili di illegittimità puntuali della motivazione.
- L'aggravante del mezzo fraudolento si configura anche con comportamenti di inganno o rassicurazioni che elidono verifiche o accorgimenti del detentore, e può coesistere con altre aggravanti se fondati su elementi distinti.
- L'aggravante ex art. 61 n.11 c.p. va interpretata in senso ampio: oltre al rapporto di lavoro comprende qualsiasi rapporto di prestazione che comporti obbligo di "facere" o rapporto di fiducia che agevoli il reato.
- La distinzione tra furto e appropriazione indebita dipende dal concreto potere dispositivo del soggetto sulla cosa: l'esistenza di compiti organizzativi o di coordinamento non basta se non attribuisce autonomia di disponibilità del bene.
- I ricorsi ritenuti manifestamente infondati o diretti a riesaminare il merito possono comportare non solo la condanna alle spese ma anche il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; è quindi essenziale che il ricorso in Cassazione contenga questioni di diritto concrete e non una semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti.
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