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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29476/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria, all'esito di indagini bancarie su due conti correnti intestati al contribuente, emetteva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui recuperava a tassazione maggiori imponibili non dichiarati. Il contribuente impugnava l'atto e la CTP accoglieva il ricorso ritenendo tardiva l'attività accertativa per violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000; la CTR confermava il primo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e delle norme tributarie sugli accertamenti bancari, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel riparto dell'onere della prova; (2) omessa e/o insufficiente motivazione; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di ricavi desumibili dalla documentazione bancaria. Il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale sulla violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale. Ha ribadito che, in materia di accertamenti bancari, l'art. 32 del d.P.R. 600/1973 configura una presunzione legale relativa che consente all'Ufficio di fondare l'accertamento sui dati dei conti correnti, invertendo l'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve offrire una prova analitica per ciascun movimento. Ha inoltre osservato che, quando il contribuente fornisca tale prova, il giudice deve valutarla in modo analitico e non per categorie o gruppi. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che i movimenti bancari erano stati documentati e giustificati singolarmente, indicando natura e beneficiario/esecutore delle operazioni, e che la ragione economica dell'operazione non era un requisito imposto dalla norma. È stato inoltre ribadito che la regola dei prelevamenti non si applica ai lavoratori autonomi per gli anni anteriori alla sentenza costituzionale n. 228/2014, ma la presunzione sui versamenti opera nei confronti della generalità dei contribuenti tramite il richiamo dell'art. 38 d.P.R. 600/1973. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito. Il ricorso principale è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova negli accertamenti bancari; la Corte ribadisce che, in presenza della presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, l'onere probatorio grava sul contribuente.

  • artt. 2727, 2728, 2729 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte conferma la natura di presunzione legale relativa delle risultanze bancarie.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie non giustificate costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito; il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità di ciascun versamento o movimento contestato.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Il richiamo a tale norma consente di estendere la presunzione legale sulle risultanze bancarie alla generalità dei contribuenti, non solo agli imprenditori o lavoratori autonomi.

  • art. 51, comma 2, n. 2 e n. 5, d.P.R. 633/1972

    Norma richiamata dal ricorrente in materia di utilizzazione delle risultanze bancarie ai fini dell'IVA; la Corte la menziona nel quadro delle disposizioni sugli accertamenti bancari.

  • artt. 3, 8, 25 d.lgs. 446/1997

    Richiamati dal ricorrente tra le norme invocate a sostegno del primo motivo, nel contesto dell'accertamento tributario.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Dedotto nel ricorso incidentale dal contribuente; la relativa censura è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norme processuali richiamate per incardinare i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e vizi motivazionali / omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012

    La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su indagini bancarie, le risultanze dei conti correnti integrano una presunzione legale relativa di maggior reddito, sufficiente a sorreggere l'accertamento senza ulteriori riscontri iniziali da parte dell'Amministrazione.
  • L'onere della prova si inverte a carico del contribuente, che deve dimostrare in modo analitico, per ciascun versamento o movimento contestato, la non riferibilità a operazioni imponibili; non è sufficiente una giustificazione generica o per categorie.
  • Se il contribuente fornisce una prova analitica delle movimentazioni, il giudice di merito deve esaminarla con analoga specificità, senza limitarsi a valutazioni globali o per gruppi di operazioni.
  • La presunzione bancaria di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 opera nei confronti della generalità dei contribuenti tramite il richiamo dell'art. 38 d.P.R. 600/1973; tuttavia, dopo la sentenza Corte cost. n. 228/2014, per i lavoratori autonomi non opera la presunzione sui prelevamenti, mentre resta ferma quella sui versamenti per gli anni anteriori nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
  • La ragione economica dell'operazione bancaria non costituisce, di per sé, un requisito di esclusione della presunzione legale, potendo al più rilevare come spunto per ulteriori verifiche accertative.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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