Cassazione Penale, Sentenza n. 3837/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per due reati di ricettazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e carenza o contraddittorietà della motivazione (artt. 546 e 530 c.p.p.; artt. 81, 648, 99 c.p.). Sosteneva che la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente motivato la responsabilità in relazione a entrambi i fatti: per il capo A) (Fiat Panda) era provato solo che l'imputato aveva la disponibilità dell'auto due giorni dopo il furto ma non nei giorni successivi; per il capo B) l'imputato avrebbe avuto la disponibilità dell'altra Fiat Panda soltanto per circa sette ore immediatamente successive al furto. L'imputato affermava inoltre di essere l'autore dei furti (confessione tardiva e generica secondo la difesa), chiedeva la riqualificazione in furto e contestava il rigetto del vincolo della continuazione tra i due reati e l'operatività della recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato adeguatamente, confrontandosi con le deduzioni difensive e spiegando logicamente le ragioni del convincimento, anche in presenza di una "doppia conforme". In particolare: ha confermato la qualificazione dei fatti come ricettazione (art. 648 c.p.) sulla base del possesso ingiustificato e della genericità/tardività della confessione, escludendo la riqualificazione in furto per mancanza di indicazioni precise; ha ritenuto non sussistente il vincolo della continuazione tra i due reati, avendo la Corte territoriale dato conto che la seconda vettura era stata acquisita dopo aver perso la disponibilità della prima, indi trattandosi di due autonome determinazioni criminose; ha confermato la valutazione sulla recidiva fondata su precedenti per reati della stessa indole. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare, in via equitativa, euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
codice di procedura penale - art. 546
invocato dal ricorrente in relazione a presunte carenze di motivazione/erronea applicazione della legge processuale; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello fosse sufficiente anche in presenza della "doppia conforme"
codice di procedura penale - art. 530
richiamato in relazione ai vizi di motivazione dedotti; la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata e non affetta dai vizi lamentati
codice penale - art. 81
citato nella controversia sulla possibile sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che non sussistessero gli elementi per riconoscere un disegno criminoso unitario
codice penale - art. 648
articolo relativo al reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto configurabile la ricettazione sulla base del possesso ingiustificato e della valutazione negativa sulla confessione tardiva/generica
codice penale - art. 99
riguarda la recidiva e l'accresciuta pericolosità; la Corte ha motivatamente ritenuto operativa la recidiva in presenza di precedenti per reati della stessa indole
codice di procedura penale - art. 616
norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in cassazione; la Corte ha disposto anche il versamento alla cassa delle ammende
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione delle somme alla cassa delle ammende e per escludere che il ricorso fosse stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (conferma in appello di una sentenza di primo grado), il giudice di legittimità richiede che la motivazione d'appello sia logicamente adeguata ma non impone un'analisi punto per punto di tutte le deduzioni difensive; è sufficiente che il convincimento emerga in modo coerente e comprensibile
- Il semplice possesso ingiustificato di cose provento di furto, specialmente se accompagnato da una confessione tardiva e generica, è spesso valutato come elemento a favore della ricettazione piuttosto che della consumazione del furto, quando mancano elementi probatori precisi che dimostrino l'autoricità del furto
- Per il riconoscimento della continuazione tra reati (vincolo della continuazione) è necessario dimostrare una unità di disegno criminoso e una continuità temporale e teleologica; la mera contiguità temporale e la somiglianza delle modalità non sono sempre sufficienti se emerge che le disponibilità dei beni si sono succedute in momenti tali da far ritenere autonome le determinazioni criminose
- La decisione di non esplicitare dettagliatamente il rigetto di singole prove è accettabile se dalla motivazione complessiva emerge chiaramente il ragionamento che porta a escluderne la decisività
- Presentare ricorsi alla Cassazione privi di credibili fondamenti sostanziali può comportare l'inammissibilità e l'obbligo di rifondere spese e sanzioni (anche somme alla cassa delle ammende)
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