Cassazione Civile, Ordinanza n. 22417/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di pagamento per il recupero della differenza di accisa su GPL in bombole destinato, secondo l’Amministrazione, non all’uso domestico agevolato ma all’autotrazione, sulla base di verifiche della Guardia di Finanza e di un parallelo procedimento penale concluso con patteggiamento. Dopo un primo ciclo di merito e un primo giudizio di legittimità con rinvio, la CTR in sede di rinvio accolse l’appello dell’Agenzia ritenendo utilizzabile nel giudizio tributario la sentenza penale ex art. 444 c.p.p., sufficiente il quadro probatorio raccolto dall’Ufficio, infondata la tesi della presunzione di destinazione domestica del GPL e inammissibile, per il limite del giudizio di rinvio, la nuova eccezione sul contraddittorio endoprocedimentale. Avverso tale decisione la parte contribuente propose quattro motivi: omessa pronuncia su richiesta di sospensione e riunione dei giudizi e violazione dell’art. 295 c.p.c.; violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e della disciplina del giudizio di rinvio; errata valorizzazione della sentenza di patteggiamento come prova piena e inversione dell’onere della prova; omessa pronuncia e violazione dell’onere della prova e della corrispondenza tra petitum penale e tributario. Prima della decisione, tuttavia, fu depositato atto di rinuncia al ricorso da parte dei soggetti legittimati, con comunicazione alla controparte.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto dalla persona fisica in proprio, perché non era stata parte nei gradi di merito, avendo agito originariamente solo quale amministratore della società. Quanto al resto del ricorso, ha preso atto della rituale rinuncia depositata prima dell’udienza e comunicata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha compensato le spese in considerazione della natura della vicenda e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, determina l’estinzione del processo una volta portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza.
art. 295 c.p.c.
È invocato dal ricorrente in relazione alla richiesta di sospensione per pregiudizialità, ma la decisione finale non si pronuncia nel merito della censura perché il giudizio viene estinto per rinuncia.
art. 63 d.lgs. 546/1992
È richiamato per sostenere il limite alle nuove questioni nel giudizio di rinvio; anche su questo profilo la Corte non entra nel merito per effetto della rinuncia.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
È evocato dal ricorrente a fondamento del dedotto obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.
art. 19 d.lgs. 504/1995
È richiamato dal ricorrente nell’ambito della censura sul contraddittorio e sui tributi armonizzati.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È invocato come base del diritto al contraddittorio preventivo nei procedimenti tributari.
artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.
Sono richiamati per contestare l’uso di presunzioni e il riparto dell’onere probatorio nella ricostruzione della destinazione del GPL.
art. 8, comma 36, L. 67/1988
È la norma sostanziale centrale: viene discussa in relazione alla destinazione del GPL in bombole e alla prova dell’uso non domestico.
art. 445 c.p.p.
È evocato per contestare il valore probatorio attribuito alla sentenza di patteggiamento.
art. 36 d.lgs. 546/1992
È richiamato in relazione alla motivazione della sentenza tributaria e all’omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per lamentare omessa pronuncia su eccezioni e domande.
art. 2909 c.c.
È evocato nella doglianza sull’asserito giudicato e sulla prova del petitum fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione perché il giudizio si estingue per rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se comunicata alla controparte prima dell’udienza, produce l’estinzione del processo indipendentemente dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese.
- La rinuncia al ricorso comporta che la Corte non esamini i motivi di impugnazione, salvo le statuizioni preliminari eventualmente necessarie, come l’ammissibilità soggettiva del ricorrente.
- La parte che non sia stata parte nei gradi di merito non può proporre ricorso per cassazione in proprio, difettando la sua legittimazione processuale rispetto al giudizio definito nei precedenti gradi.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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