Cassazione Penale, Sentenza n. 29819/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due ricorsi distinti: 1) Iacovo ha impugnato la riforma dell'assoluzione per il reato di usura (capo 2) sostenendo la violazione dell'art. 603-bis c.p.p. e il vizio di motivazione per mancata rinnovazione istruttoria: la Corte d'appello avrebbe ribaltato la valutazione della credibilità della parte offesa e di alcuni testi senza riascoltarli; 2) Nigro ha impugnato la ritenuta responsabilità per estorsione (capo 2 bis) contestando il travisamento probatorio e la valutazione delle intercettazioni, deducendo che la frase contestata ("io ti vengo a squartare sotto casa") andava letta nel contesto di rapporti paritari e di linguaggio colorito, non intimidatorio.
La decisione
Per Iacovo: il ricorso è stato ritenuto fondato; la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Iacovo (quanto al reato di usura) e ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello per la nuova valutazione e la liquidazione del danno, atteso che la riforma basata su diversa valutazione di prove dichiarative impone la rinnovazione istruttoria. Per Nigro: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; Cassazione ha confermato la valutazione della Corte di merito sulla frase intimidatoria letta nel contesto (anche considerando la fama criminale e la condotta del ricorrente) e ha condannato Nigro al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen., comma 3
Stabilisce l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la riforma della sentenza di proscioglimento si fonda su diversa valutazione della prova dichiarativa; la Corte conferma che tale obbligo sussiste anche quando l'impugnazione è promossa dalla sola parte civile.
art. 603-bis cod. proc. pen.
Introdotto dalla legge 23/6/2017, n.103 (comma 58). Pur prevedendo regole specifiche quando l'impugnazione è del pubblico ministero, la Corte interpreta la disposizione alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite ritenendo che la tutela del diritto di difesa imponga comunque la rinnovazione quando la decisione d'appello si fonda sul mutamento della valutazione delle dichiarazioni decisive.
legge 23 giugno 2017, n. 103, comma 58
Ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; la Corte precisa che la modifica non esclude l'obbligo di rinnovazione istruttoria nelle ipotesi in cui l'appello sia proposto dalla parte civile e la riforma dipenda dalla diversa valutazione di prove dichiarative.
art. 622 cod. proc. pen.
Richiamato per individuare il giudice civile competente per valore in sede d'appello nel rinvio disposto dalla Cassazione; la sentenza rinvia al giudice civile competente secondo le regole di competenza previste dall'art. 622.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle conseguenze per il ricorso inammissibile: disciplina le pronunce della Corte di Cassazione quando il ricorso è inammissibile e le relative statuizioni sulle spese e sanzioni.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria basandosi su una diversa valutazione della credibilità di testi o della persona offesa, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (riascolto dei testimoni), anche se la riforma è limitata agli effetti civili e l'impugnazione è proposta dalla parte civile.
- L'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. (legge 103/2017) non autorizza il giudice d'appello a evitare la rinnovazione quando il rovesciamento della decisione è determinato da una diversa valutazione della prova dichiarativa; la garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa prevale.
- Le doglianze che si limitano a chiedere una rivalutazione in fatto degli elementi già tratti in motivazione sono, in Cassazione, spesso inammissibili se non sono prospettate specifiche violazioni di legge o evidenti contraddizioni logiche nella motivazione.
- Nella valutazione delle intercettazioni e di frasi minacciose occorre considerare il contesto fattuale, la personalità e la storia del soggetto (es. fama criminale, condotte similari), ma tali valutazioni sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti di errori di diritto o di manifeste illogicità.
- Quando si impugnano decisioni che mescolano profili penali e civili, il processo resta unitario: le regole probatorie e le garanzie difensive devono essere omogenee e non subordinate alla qualità dell'impugnante (PM o parte civile).
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