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Ordinanza

Ordinanza n. 13983/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202513195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, identificata nel procedimento K10/-OMISSIS-. Dal testo dell’ordinanza non sono specificamente riportate le singole censure dedotte nel ricorso; il TAR rileva tuttavia che, ai fini della decisione, è necessario acquisire l’intero fascicolo del procedimento e una relazione dell’Amministrazione sui fatti e sulle ragioni che hanno condotto al rigetto dell’istanza, anche alla luce delle contestazioni formulate dal ricorrente. Il Ministero si è costituito in giudizio in modo meramente formale.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ritenendo insufficiente la costituzione meramente formale del Ministero e necessaria l’acquisizione di elementi istruttori, ha disposto a carico del Ministero dell’Interno il deposito dell’intero fascicolo del procedimento e di una compiuta relazione sui fatti e sulle ragioni del diniego. L’adempimento deve essere eseguito entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla notificazione, se anteriore. È stata fissata per il prosieguo della trattazione del merito l’udienza pubblica del 3 febbraio 2027. Nessuna statuizione sulle spese emerge dal testo.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il giudice richiama la disposizione quale base per ordinare all’Amministrazione il deposito degli atti e degli elementi necessari alla decisione.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Il giudice richiama la disposizione quale fondamento dei poteri istruttori esercitati per acquisire il fascicolo procedimentale e la relazione dell’Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato come presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione si costituisce in giudizio in modo meramente formale e il fascicolo disponibile non consente di esaminare compiutamente le ragioni del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione dell’intero fascicolo procedimentale e di una relazione sui fatti e sulle motivazioni dell’atto, fissando un termine perentorio o comunque determinato per l’adempimento.
  • Nel giudizio amministrativo relativo al diniego di cittadinanza, la decisione sul merito può essere rinviata quando sia necessario acquisire dall’Amministrazione gli atti completi del procedimento e una relazione specifica sulle ragioni del rigetto, anche in rapporto alle censure formulate dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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