Cassazione Civile, Ordinanza n. 21700/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello e confermato la decisione di primo grado, a sua volta sfavorevole rispetto all’impugnazione di un avviso di pagamento emesso da un consorzio di bonifica per contributi consortili relativi all’anno 2016. Con due motivi, formalmente ricondotti alla nullità del procedimento, ha dedotto: a) che i giudici di merito non avrebbero valutato un documento elettronico allegato al ricorso introduttivo, denominato ricevuta di accettazione PEC, asseritamente idoneo a provare l’avvenuta spedizione del ricorso; b) che, essendo stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso in primo grado, non era necessario trascrivere in appello le difese e i motivi già svolti davanti alla CTP, dovendosi considerare implicitamente richiamati e riproposti, con conseguente dovere del giudice di esaminare il merito delle censure. La Corte ha rilevato però che il ricorso per cassazione era formulato in modo generico, non autosufficiente e privo di specifica correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva confermato l’inammissibilità per mancata prova della tempestività del ricorso, in mancanza della prova della data di notifica dell’atto impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso per cassazione inammissibile. Ha osservato che le doglianze erano formulate in modo non chiaro e non specifico, con commistione di censure eterogenee e senza puntuale individuazione del motivo di appello e della decisività del documento richiamato. In particolare, la ricorrente non ha contrastato adeguatamente la ratio decidendi della CTR, fondata sulla conferma dell’inammissibilità del ricorso originario per difetto di prova della tempestività, cioè per mancata dimostrazione della data di notifica dell’atto impugnato. Nulla è stato disposto sulle spese perché il resistente è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata; specificità e autosufficienza del ricorso
Il ricorso per cassazione deve offrire una concisa rappresentazione della vicenda e delle questioni giuridiche, con motivi specifici e chiaramente riferiti alla sentenza impugnata; la loro carenza comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
limiti contenutistici del ricorso per cassazione
La violazione dei requisiti di esposizione dei fatti e di specificità dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 360 c.p.c.
Le critiche alla sentenza devono essere ricondotte in modo preciso ai vizi tipizzati dall’articolo 360 c.p.c.
art. 21 D.Lgs. 546/1992
È richiesto che la tempestività del ricorso sia provata mediante l’indicazione della data di notificazione dell’atto impugnato.
art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
ricevuta di accettazione PEC
La ricorrente lo richiama come fonte della prova dell’avvenuta spedizione del messaggio PEC, ma la Corte rileva che il richiamo è generico e non autosufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale del ricorrente.
art. 24 Cost.
Il rispetto dei requisiti di chiarezza e sinteticità del ricorso è ricondotto alla tutela effettiva del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Il dovere di chiarezza e sinteticità è collegato ai principi del giusto processo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere redatto con chiarezza, sinteticità e specifica riferibilità alla sentenza impugnata; la loro mancanza, quando impedisce alla Corte di cogliere con immediatezza la censura, comporta inammissibilità.
- Il principio di specificità richiede che ogni motivo indichi puntualmente la ragione di diritto e la critica rivolta alla decisione impugnata, senza sovrapporre censure eterogenee o imporre alla Corte un’attività integrativa di ricostruzione del motivo.
- Chi deduce l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso originario deve attaccare la precisa ratio decidendi della sentenza di merito; contestazioni generiche sul materiale documentale non bastano se non viene spiegata la decisività del documento e il suo effettivo contenuto.
- Nel processo tributario, la tempestività del ricorso va provata mediante elementi idonei a dimostrare la data di notifica dell’atto impugnato; in difetto, l’inammissibilità può essere confermata in sede di merito.
- La mera allegazione di un documento telematico, senza specificarne contenuto, collocazione processuale e incidenza sul decisum, non è sufficiente a fondare un motivo di cassazione autosufficiente.
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