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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28316/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società del gruppo aveva aderito al regime del consolidato nazionale per gli anni d'imposta 2004-2007. L'Ufficio, a seguito di controllo, ha disconosciuto per l'anno 2007 il diritto della consolidante a riportare a nuovo le perdite fiscali consolidate degli anni precedenti, contestando la mancata presentazione della dichiarazione del reddito consolidato (modello CNM) e della relativa liquidazione dell'imposta globale. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che nessuna norma prevedesse la decadenza dal riporto delle perdite per omessa dichiarazione CNM e che, comunque, l'Ufficio fosse in grado di ricostruire il reddito complessivo globale dalle dichiarazioni delle singole società. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 118 e 122 del d.P.R. 917/1986 e dell'art. 9, comma 2, d.m. 9 giugno 2004, sostenendo che la dichiarazione del reddito consolidato e la liquidazione dell'imposta avrebbero natura costitutiva e sarebbero condizioni per l'applicabilità del riporto delle perdite.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel consolidato nazionale la dichiarazione del modello CNM ha natura di dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto costitutivo del diritto al riporto delle perdite consolidate, già conseguente all'esercizio dell'opzione per il consolidato. L'omessa presentazione del modello CNM non determina, in assenza di espressa previsione normativa, la decadenza dal diritto di riportare a nuovo le perdite, ma rileva sul piano sanzionatorio. Inoltre, quando le dichiarazioni individuali delle società del gruppo siano state regolarmente presentate e i dati consentano la ricostruzione del reddito complessivo globale, la sola violazione formale non basta a negare il beneficio fiscale se non è dedotto un concreto pregiudizio all'attività di controllo o alla spettanza sostanziale del diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • artt. 84, 117, 118, 122 d.P.R. 917/1986

    Le disposizioni sul consolidato fiscale regolano la determinazione unitaria del reddito complessivo globale e il riporto delle perdite, ma non prevedono la decadenza dal diritto per la sola omessa presentazione del modello CNM.

  • art. 9, comma 2, d.m. 9 giugno 2004

    Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84

    La norma non sanziona con la perdita del diritto al riporto la mancata presentazione della dichiarazione consolidata; disciplina soltanto il computo delle perdite nei periodi successivi.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La dichiarazione consolidata è letta come strumento di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria, finalizzato a consentire i controlli.

  • art. 10 d.lgs. 471/1997

    L'omessa presentazione della dichiarazione è ricondotta al regime sanzionatorio previsto da questa disposizione, non alla decadenza dal beneficio fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata la norma processuale evocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale con proposta del relatore.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria da parte della controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime del consolidato fiscale, l'opzione per la tassazione di gruppo è distinta dalla successiva dichiarazione consolidata: la prima ha natura negoziale e produce l'accesso al regime, mentre la seconda ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva.
  • Il diritto della consolidante a riportare a nuovo le perdite del gruppo non può essere degradato o escluso in assenza di una espressa previsione normativa, per la sola omissione della dichiarazione consolidata.
  • Una violazione dichiarativa di carattere formale non giustifica il recupero del beneficio fiscale quando l'amministrazione disponga comunque dei dati necessari a verificare la spettanza sostanziale del diritto e non alleghi un concreto pregiudizio all'attività di controllo.
  • Nel processo tributario, la tutela della giusta imposizione consente di emendare omissioni o errori formali del contribuente se i requisiti sostanziali risultano provati o comunque ricostruibili sulla base della documentazione disponibile.

Come è indicizzato

MaterieConsolidato fiscaleContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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