Ordinanza n. 1962/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “a) dell’avviso orale ex art. 3 del D. Lgs. n. 159/2011, prot. n. 115/25, emesso nei confronti del ricorrente medesimo, sig. -OMISSIS-dal Questore della Provincia di Caserta in data 18 luglio 2025 ma notificato ed eseguito dal Commissariato di P.S. di Aversa solo in data 20 maggio 2026 (All. n. 1); b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresa la proposta di applicazione dell’avviso orale redatta dal personale del Commissariato di P.S. di Aversa, richiamata genericamente nell’atto sub a) ma non conosciuta dal ricorrente, anche a causa del rigetto dell’istanza di accesso agli atti ritualmente presentata da quest’ultimo; ed in via incidentale ex art. 116 comma 2 c.p.a. per l’annullamento c) della nota prot. n. -OMISSIS- del 26/5/2026 (All. n. 2), notificata in pari data, con cui la Questura della Provincia di Caserta rigettava l’istanza ex art. 22 e ss. della L. 241/90 di accesso agli atti amministrativi, trasmessa il 21/05/2026 (All. n. 3), con cui il ricorrente domandava di visionare ed estrarre copia “della proposta di applicazione dell’avviso orale redatta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, richiamata nel provvedimento notificato; 2. Tutti gli atti istruttori, informative, rapporti, annotazioni, controlli, segnalazioni e documenti utilizzati dal Questore per la formazione dell’avviso orale n. -OMISSIS- nonché per l’accertamento del diritto dell’istante all’ostensione degli atti, con conseguente obbligo dell’Ente resistente di esibizione di tutta la documentazione come richiesta con la suddetta istanza”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale ex art. 3 d.lgs. 159/2011, emesso dal Questore di Caserta e notificato circa un anno dopo; incidentalmente, diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario avviso orale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato dal Questore della Provincia di Caserta, deducendo l'illegittimità della valutazione posta a fondamento della misura e chiedendone la sospensione cautelare. Ha inoltre proposto, in via incidentale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di annullamento del diniego di accesso agli atti relativi alla proposta di applicazione dell'avviso orale e agli ulteriori atti istruttori, informative, rapporti, annotazioni, controlli, segnalazioni e documenti utilizzati dall'Amministrazione. In sede cautelare ha poi dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda di accesso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. e ha accolto la domanda cautelare limitatamente all'avviso orale, sospendendone l'efficacia. In particolare, ha ravvisato un fumus boni iuris nella censura secondo cui la valutazione alla base della misura non sarebbe stata compiuta con riferimento all'attualità, poiché non avrebbe considerato il percorso di rieducazione intrapreso dall'interessato dopo la sentenza penale di condanna. Tale dubbio risultava ulteriormente corroborato dal lungo intervallo, quasi un anno, tra l'emissione dell'avviso orale e la sua notificazione. Il periculum in mora è stato ritenuto sussistente in relazione alle deduzioni del ricorso. Quanto alla domanda incidentale di accesso, il giudice ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e non ha adottato alcuna statuizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 12 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell'avviso orale adottato dal Questore, la cui efficacia è stata sospesa in via cautelare.
art. 55 c.p.a.
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare, ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È stato indicato quale fondamento processuale della domanda incidentale di accesso, sulla quale il TAR non ha deciso per il venir meno dell'interesse.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Costituiscono il riferimento normativo dell'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente e del successivo diniego impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La misura dell'avviso orale deve fondarsi su una valutazione attuale della pericolosità del destinatario; tale valutazione deve considerare anche il percorso di rieducazione e gli elementi sopravvenuti successivi alla condanna penale.
- Un significativo intervallo temporale tra l'adozione e la notificazione dell'avviso orale può costituire un elemento sintomatico della mancata attualità della valutazione presupposta, rilevante ai fini del fumus boni iuris cautelare.
- La sospensione cautelare dell'avviso orale è concedibile quando il giudice ravvisi, anche in termini prognostici, una possibile carenza di attualità della valutazione amministrativa e un periculum in mora dedotto e ritenuto sussistente.
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