Sentenza del 14/03/2019 n. 1576 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale (contributi consortili) - Catasto consortile - Bonifica - Consorzio - Ruolo - Onere della prova - Ufficio catasto - Rilievo pubblicistico dell'intestazione catastale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dei contributi consortili. Il ruolo era stato formato sulla base dei dati risultanti dal catasto consortile, aggiornato utilizzando le informazioni dell'Ufficio del catasto, oggi Agenzia delle Entrate - Territorio, ai sensi dell'art. 109 del r.d. n. 368/1904. Il ricorrente contestava la correttezza dell'intestazione catastale e, conseguentemente, la legittimità della pretesa contributiva. La questione centrale era stabilire su chi gravasse l'onere di dimostrare l'eventuale erroneità del dato catastale.
La decisione
La pretesa del Consorzio è stata ritenuta fondata sulla base dell'intestazione risultante dal catasto consortile. Sebbene l'intestazione catastale non abbia valore di prova piena della proprietà, essa possiede un rilievo pubblicistico e costituisce il presupposto utilizzato per la formazione del ruolo. Pertanto, chi intende contestarla deve fornire la prova contraria della propria estraneità alla proprietà dell'immobile o dell'inesattezza del dato catastale, secondo l'art. 2697 del codice civile. In assenza di tale prova, la contestazione non può prevalere.
Norme richiamate
Regio decreto n. 368/1904, art. 109
La norma consente l'aggiornamento del catasto consortile sulla base dei dati dell'Ufficio del catasto. Tali dati orientano l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi consortili.
Codice civile, art. 2697
Chi intende contestare la pretesa tributaria dimostrando l'erroneità dell'intestazione catastale deve provare i fatti posti a fondamento della propria opposizione, compresa l'assenza della proprietà o di altro presupposto legittimante la pretesa.
Massime di principio
- Nei contenziosi sui contributi consortili, l'intestazione catastale, pur non costituendo prova definitiva della proprietà, ha rilievo pubblicistico e può legittimare la formazione del ruolo.
- La parte che contesta la correttezza del dato catastale deve fornire una prova concreta e documentale della diversa titolarità dell'immobile o della propria estraneità al rapporto contributivo.
- La mera allegazione dell'inesattezza dei dati catastali, senza produzione di atti idonei a dimostrare la reale situazione proprietaria, non è normalmente sufficiente.
- Per superare la pretesa del Consorzio occorre verificare gli atti di trasferimento, le visure storiche, i provvedimenti catastali e ogni altro documento utile a dimostrare che, al momento rilevante, il soggetto iscritto a ruolo non era proprietario o non era tenuto al pagamento.
- L'onere probatorio grava sul contribuente o sul soggetto iscritto a ruolo quando egli intende superare la presunzione derivante dall'utilizzo dei dati catastali da parte dell'ente impositore.
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