Ordinanza n. 93/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della Determina prot. n. 0000440 del 4 dicembre 2025 - unitamente alla nota di comunicazione di pari data - con la quale l'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Marche ha disposto l'esclusione del R.T.I. Impresit S.p.a./Unyon Consorzio Stabile Scarl dal lotto n. 3; - del verbale del seggio di gara n. 5 del 2 dicembre 2025, nella parte in cui viene proposta l'esclusione del R.T.I. Impresit S.p.a./Unyon Consorzio Stabile Scarl dal lotto n. 3; - del silenzio rigetto, eventualmente, formatosi sull'istanza in autotutela trasmessa dal R.T.I. ricorrente il 22 dicembre 2025; - dell'art. 17.2 del disciplinare di gara, ove interpretabile secondo la prospettazione sottesa al provvedimento di esclusione; - dell'aggiudicazione del lotto n. 3, ove nelle more intervenuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del raggruppamento temporaneo dal lotto n. 3 di una procedura di gara
Esito
La controversia
L'impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo ha impugnato la determina di esclusione dal lotto n. 3, il verbale del seggio di gara che aveva proposto l'esclusione, l'eventuale silenzio-rigetto sull'istanza di autotutela, la clausola del disciplinare oggetto di interpretazione e l'eventuale successiva aggiudicazione. Il TAR non ha ancora esaminato i motivi di merito né l'istanza cautelare. Ha rilevato, invece, una possibile inammissibilità del ricorso per omessa notificazione all'impresa originariamente quarta in graduatoria, che, a seguito dell'esclusione della ricorrente, potrebbe collocarsi in terza posizione e avere quindi un interesse alla stipula del contratto. Il Collegio ha ritenuto non immediatamente applicabile l'orientamento formatosi sulle procedure ordinarie, nelle quali la verifica dei requisiti precede l'esame delle offerte e non consente di individuare controinteressati tecnici sino alla formazione della graduatoria, poiché nella gara in esame è stata applicata l'inversione procedimentale prevista dall'art. 107, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e una graduatoria, seppure provvisoria, era già stata formata.
La decisione
Il TAR ha riservato ogni decisione sull'eccezione di inammissibilità, sulle ulteriori questioni di rito, sul merito e sulle spese. Per economia processuale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa originariamente quarta in graduatoria, il cui nominativo e indirizzo PEC non erano noti alla ricorrente. L'Agenzia del Demanio dovrà comunicarli senza indugio; la ricorrente dovrà completare l'integrazione entro 20 giorni, depositando in giudizio i relativi atti. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023
inversione procedimentale
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'inversione procedimentale applicata nella gara, con formazione della graduatoria, seppure provvisoria, prima della verifica dei requisiti.
Massime di principio
- Quando, in una gara pubblica svolta mediante inversione procedimentale, sia già stata formata una graduatoria anche provvisoria, l'impresa che, per effetto dell'esclusione del ricorrente, possa conseguire una posizione utile e la possibilità di stipulare il contratto può presentare un interesse qualificato alla conservazione dell'esito di gara e deve essere valutata ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
- Se il nominativo e l'indirizzo PEC del possibile controinteressato non sono conosciuti dal ricorrente ma risultano nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice può ordinare alla stazione appaltante di comunicarli senza indugio, assegnando poi al ricorrente un termine per completare l'integrazione del contraddittorio.
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