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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03175/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa dell'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 30/10/2024 deducendo: (i) violazione di legge in relazione all'art. 158 cod. pen. per aver la Corte di appello spostato in avanti il momento consumativo del reato (estendendo il tempus commissi delicti alla data di morte del testatore) senza che il Pubblico Ministero avesse modificato la contestazione temporalmente "chiusa"; la difesa ha inoltre osservato che misure cautelari e procedimenti civili avevano impedito ogni ulteriore concretizzazione del danno; (ii) violazione dei diritti di difesa e vizio di motivazione ex artt. 190 e 191-bis cod. proc. pen. per il mancato svolgimento di escussioni testimoniali richieste dalla difesa dopo la sentenza di primo grado, con conseguente impedimento a svolgere piena attività difensiva in appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile la memoria tardiva delle parti offese e manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata escussione dei testi, perché la difesa avrebbe potuto chiedere la rinnovazione dell'istruttoria in sede d'appello ex art. 603 cod. proc. pen. Sul piano sostanziale la Corte ha fatto una approfondita interpretazione dell'art. 643 cod. pen. decidendo che si tratta di reato di danno (non mero reato di pericolo) e che, quanto alle disposizioni testamentarie, il reato si perfeziona al momento in cui il soggetto vulnerabile compie l'atto di disposizione testamentaria (redazione del testamento), pur riconoscendo che la fattispecie può avere consumazione prolungata con eventuali sviluppi (pubblicazione, accettazione) che costituiscono ulteriori momenti di perpetrazione. Applicando tali principi al caso concreto, essendosi le due disposizioni testamentarie formate il 28/05/2013 e il 10/06/2014 e non essendovi stata esecuzione/accettazione, la Corte ha ritenuto che i reati si sono consumati in quelle date; quindi la prescrizione era maturata anteriormente alla sentenza del Tribunale del 16/02/2023. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i fatti risultano estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 643 cod. pen.

    La norma punisce la circonvenzione di persone incapaci. La Corte interpreta la fattispecie come reato di danno: la consumazione coincide con il compimento dell'atto che produce un "effetto giuridico dannoso" (es. la redazione di una disposizione testamentaria) e non richiede la concreta lesione patrimoniale. Inoltre la fattispecie può avere consumazione prolungata con ulteriori momenti (pubblicazione, accettazione).

  • art. 158 cod. pen.

    Riferito dalla difesa in tema di determinazione del dies a quo della prescrizione; la Corte richiede che, quando l'imputazione è temporalmente "chiusa", il Pubblico Ministero debba modificare la contestazione per estendere il tempus commissi delicti, e non è ammissibile che la Corte d'appello sposti unilateralmente il momento consumativo senza tale modifica.

  • artt. 190 e 191-bis cod. proc. pen.

    Norme sul contraddittorio e sull'istruzione probatoria. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata escussione dei testi perché la difesa non aveva chiesto tempestivamente la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.).

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su richiesta delle parti quando ricorrano le condizioni; la Corte ha ricordato che la difesa doveva avvalersi di tale strumento per ottenere l'audizione di nuovi testi.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Termine per il deposito di memorie in Cassazione; la Corte ha dichiarato inutilizzabile la memoria per le persone offese perché pervenuta oltre i termini.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e) cod. proc. pen.

    Previsioni riguardanti i motivi di ricorso per cassazione; la Corte esamina i motivi dedotti ai sensi di tali lett. nel quadro dei profili di diritto sostanziale e processuale.

Massime di principio

  • In caso di induzione alla redazione di un testamento, il reato di circonvenzione si considera consumato al momento della redazione (atto che produce un effetto giuridico dannoso), anche se il danno patrimoniale si verificherà solo con eventi successivi; tuttavia la fattispecie può avere consumazione prolungata se si verificano ulteriori atti (pubblicazione, accettazione) collegati alla medesima condotta.
  • Se l'imputazione è temporalmente "chiusa" (indica un termine finale preciso), il Pubblico Ministero deve eventualmente modificare la contestazione per estendere il periodo di consumazione; non è ammissibile che il giudice d'appello sposti in avanti il dies a quo della prescrizione senza formale integrazione della contestazione.
  • Misure cautelari e procedure civili instaurate tra la redazione dell'atto e l'apertura della successione non valgono automaticamente a protrarre la consumazione del reato: la prescrizione va calcolata in relazione al momento effettivo di consumazione individuato secondo i criteri sopra indicati.
  • In sede d'appello la parte che intende ottenere nuove prove deve tempestivamente chiedere la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p.; la mancata attivazione di tale rimedio rende inammissibili censure successive fondate sulla presunta negazione del diritto di difesa.
  • Se dalla ricostruzione dei fatti risulta che la prescrizione si è già perfezionata anteriormente alla pronuncia di merito, la sentenza di condanna impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.

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