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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22712/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilità, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse di censure di merito, sostanzialmente riproduttive di quelle già svolte in appello e già disattese, quindi prive di specificità e inammissibili in sede di legittimità. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha respinto anche tale doglianza, rilevando che la motivazione impugnata aveva dato conto di plurimi precedenti penali dell'imputato e che, in tema di particolare tenuità, è sufficiente indicare gli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare analiticamente tutti i parametri di valutazione, purché la motivazione escluda in modo non illogico uno dei presupposti richiesti dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 494 c.p. resta quindi ferma; è stato inoltre escluso il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenendosi congrua la motivazione della sentenza impugnata sui precedenti penali dell'imputato e sulla complessiva valutazione della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne rivede la sussistenza nel merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione che valorizzi elementi decisivi della concreta fattispecie, incluso il dato dei precedenti penali; non occorre la disamina analitica di tutti i parametri, se la ragione dell'esclusione è logicamente espressa.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    richiamato come criterio per la valutazione complessiva della tenuità del fatto, con riferimento a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze di fatto già formulate in appello e già disattese, se non accompagnate da una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando pretende una nuova valutazione del merito, poiché la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sui fatti.
  • Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il giudizio deve essere complessivo e congiunto, ma la motivazione può legittimamente concentrarsi sugli elementi ritenuti decisivi; è sufficiente che sia spiegata in modo non illogico l'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p.
  • I precedenti penali dell'imputato possono costituire elemento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, se valutati come indice significativo della non occasionalità o non minima offensività della condotta.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Come è indicizzato

MaterieFalsità ideologica
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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