Sentenza n. 2895/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 1128/2025 pubblicata il 17.03.2025 dal Tribunale Ordinario di Milano - Sez. Lav., all'esito del giudizio R.G. n. 13741/2024, divenuta cosa giudicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500 annui sulla carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere il diritto della ricorrente all'accredito sulla carta del docente di euro 500 annui per i tre anni scolastici indicati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La decisione era stata notificata al Ministero quale titolo esecutivo e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre chiesto l'adozione delle misure conseguenti all'inottemperanza, compresa la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, chiarendo che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità. Il giudice ha distinto il titolo esecutivo dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore e da concludere entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari all'esecuzione, comprese eventuali variazioni di bilancio, senza diritto a compenso perché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte: l'ulteriore somma è stata ritenuta manifestamente iniqua, perché sproporzionata rispetto alla natura e all'entità del debito e idonea a determinare una locupletazione, tenuto conto anche delle peculiari condizioni del debitore pubblico. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare all'amministrazione l'esecuzione e adottare le misure conseguenti, compresa la nomina di un commissario ad acta; l'astreinte può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione, non è disposta quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva non costituisce più requisito necessario per procedere all'esecuzione; ai fini del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 rileva la notificazione della sentenza dotata di attestazione di conformità.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del giudizio di ottemperanza o dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, della sentenza costituente titolo esecutivo e munita di attestazione di conformità; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c., non più richiesta dopo le modifiche della legge Cartabia.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato recante una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere negata quando, valutate concretamente la natura e la misura del debito e le condizioni del debitore pubblico, l'ulteriore somma risulti manifestamente iniqua o determini una locupletazione eccessiva o una sanzione sproporzionata.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.
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