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Ordinanza

Ordinanza n. 7556/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio-Roma sez. quarta bis n. 14430/2024 del 15/7/2024 resa nel ricorso r.g. 1897/2022

Giustizia amministrativa202600425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio-Roma, Sez. IV bis, n. 14430/2024, della quale è chiesta l’ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio-Roma, Sez. IV bis, n. 14430/2024 del 15 luglio 2024. Il ricorso è risultato privo della certificazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza. Il Collegio ha ritenuto necessaria tale documentazione per verificare la sussistenza di tutti i presupposti giuridici dell’azione di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, richiedendo la produzione della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, in applicazione dell’art. 114, comma 2, c.p.a., secondo cui al ricorso deve essere depositata copia autentica del provvedimento e, ove necessario, la prova del suo passaggio in giudicato. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza. L’udienza di discussione è stata fissata per la camera di consiglio dell’8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate nell’ordinanza in relazione agli incombenti istruttori.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    La documentazione relativa al provvedimento da eseguire e, quando occorra, al suo passaggio in giudicato è necessaria per verificare i presupposti dell’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare copia autentica del provvedimento di cui chiede l’esecuzione e, quando necessario per verificare i presupposti dell’azione, la prova del suo passaggio in giudicato.
  • La mancanza della certificazione del passaggio in giudicato può giustificare un provvedimento istruttorio e il rinvio della trattazione, senza che il giudice debba ancora pronunciarsi nel merito della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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