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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22965/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava e in parte riformava le condanne pronunciate in primo grado per fatti riconducibili alla famiglia mafiosa di Villabate. Le censure principali sono state: contestazione della sussistenza della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) e della sua qualificazione/organizzazione nel tempo; vizio di motivazione e travisamento probatorio con riferimento a singole estorsioni (capo 3, 4, 5, 6); contestazione dell'applicazione dell'aggravante dell'"associazione armata" (art. 416-bis, commi 4-5); deduzioni sulla configurabilità del tentativo e sulla desistenza volontaria (art. 56); doglianze sul trasferimento fittizio d'azienda (capo 7) e sulla presenza di recidiva e sul bilanciamento fra attenuanti (art. 62-bis, 69, 99 c.p.). Ciascun ricorrente ha prospettato più motivi diretti a ottenere annullamento o rinnovo del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la sussistenza della partecipazione alle attività della famiglia mafiosa di Villabate sulla base di elementi convergenti (conversazioni intercettate, ruoli e comportamenti post-scarcerazione, rapporti fiduciari, interventi nel territorio, gestione di proventi), che l'aggravante dell'associazione armata fosse provata per deduzione da precedenti giudizi, dichiarazioni di collaboratori e conversazioni captate (la disponibilità di armi può essere desunta anche senza sequestro materiale), e che il tentativo di estorsione e la mancata prosecuzione delle condotte non configurassero automaticamente la desistenza volontaria. Quanto alla recidiva contestata, la Corte ha stabilito che la collaborazione dell'imputato non esclude automaticamente la recidiva e che il giudice d'appello ha adeguatamente bilanciato attenuanti e aggravanti. Sono state dichiarate inammissibili o infondate varie censure sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a rimborsare le spese delle parti civili come liquidato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso e le aggravanti per l'associazione armata; la Corte ricorda che la partecipazione si valuta sulla base di uno stabile inserimento e di un ruolo funzionale nell'organizzazione, non necessariamente su rituale affiliazione; la disponibilità di armi dell'associazione può essere desunta anche da elementi storici, collaborazioni e intercettazioni

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Disciplina aggravanti/attenuanti connesse all'associazione mafiosa e la circostanza attenuante speciale collegata alla collaborazione; la Corte ha ritenuto applicabile l'attenuante speciale della collaborazione ma non incompatibile con la valutazione della recidiva

  • art. 56 cod. pen.

    Regola il tentativo e la desistenza volontaria; la Corte ha richiamato che la desistenza richiede un abbandono autonomo del proposito criminoso e non può essere desunta dalla mera mancanza di conseguenze o dall'intervento di fattori esterni

  • art. 629 cod. pen.

    Prevede l'aggravante quando la violenza o minaccia è posta in essere da persona che è parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis; la Corte ha osservato che la prova della consapevolezza della qualità mafiosa può essere richiesta per il concorrente

  • art. 628 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di estorsione con aggravante collegata all'appartenenza mafiosa, valutata insieme all'art. 629 per l'aggravazione

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sul trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia); la Corte ha richiamato che il dolo specifico può essere desunto da elementi indiziari convergenti quali gestione effettiva, funzione schermante dell'intestazione e rapporti fiduciari

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che limita il rilievo dell'incensuratezza quale attenuante automatica; la Corte ricorda che l'incensuratezza non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche

  • art. 69 e art. 99 cod. pen.

    Art. 69 attiene al confronto e alla prevalenza tra circostanze; art. 99 disciplina la recidiva: la Corte afferma che la collaborazione non esclude automaticamente la recidiva e che il giudice deve bilanciare concretamente le circostanze

  • art. 133 e art. 132 cod. pen.

    Principi generali per la determinazione della pena: la Corte sottolinea l'ampio margine discrezionale del giudice del merito nel determinare la pena e nel valutare le attenuanti/ aggravanti, purché motivato

Massime di principio

  • Partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis): non è necessario dimostrare una formale affiliazione rituale; rileva lo stabile inserimento nell'organizzazione, il ruolo dinamico/funzionale e la messa a disposizione dell'associazione per fini criminosi, valutati tramite elementi convergenti (intercettazioni, rapporti fiduciari, comportamenti operativi).
  • Aggravante "associazione armata" (art. 416-bis, commi 4-5): può essere provata senza sequestro materiale di armi attraverso precedente giurisprudenza, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e fatti di esperienza giudiziaria relativi alla specifica articolazione mafiosa; è necessario che la disponibilità delle armi sia conoscibile o conoscibile per colpa dal singolo partecipante in ragione del suo ruolo.
  • Tentato reato e desistenza (art. 56): per escludere responsabilità occorrono atti idonei e diretti in modo non equivoco verso la commissione del reato; la desistenza volontaria richiede un abbandono autonomo del proposito e non può essere ricavata dal semplice mancato conseguimento del profitto o da cause esterne all'agente.
  • Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis): il dolo specifico di eludere misure di prevenzione può essere desunto da indizi gravi, precisi e concordanti quali l'assenza di apporto economico, la gestione effettiva da parte del soggetto occulto, rapporti fiduciari e la funzione schermante dell'intestazione.
  • Recidiva vs collaborazione (art. 99, art. 416-bis.1 e giurisprudenza costituzionale): la collaborazione con la giustizia non determina automaticamente l'esclusione della recidiva; serve una valutazione concreta del giudice di merito sul significato della nuova fattispecie rispetto ai precedenti e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.
  • Controllo della motivazione in Cassazione: la Suprema Corte verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione ma non rivaluta i fatti; ricostruzioni alternative, se plausibili, non bastano a cassare la decisione se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
  • Valutazione delle prove indiziarie: giudici di merito possono fondare la decisione su un insieme di elementi indiziari convergenti; per impugnare con successo occorre dimostrare che l'omissione o il travisamento sia decisivo e renda manifestamente illogica la motivazione.
  • Trattamento sanzionatorio: il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella comparazione delle circostanze e nella determinazione della pena; le scelte devono essere motivate ma non sono sindacabili in cassazione se non manifestamente irragionevoli.

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