Cassazione Penale, Sentenza n. 22965/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava e in parte riformava le condanne pronunciate in primo grado per fatti riconducibili alla famiglia mafiosa di Villabate. Le censure principali sono state: contestazione della sussistenza della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) e della sua qualificazione/organizzazione nel tempo; vizio di motivazione e travisamento probatorio con riferimento a singole estorsioni (capo 3, 4, 5, 6); contestazione dell'applicazione dell'aggravante dell'"associazione armata" (art. 416-bis, commi 4-5); deduzioni sulla configurabilità del tentativo e sulla desistenza volontaria (art. 56); doglianze sul trasferimento fittizio d'azienda (capo 7) e sulla presenza di recidiva e sul bilanciamento fra attenuanti (art. 62-bis, 69, 99 c.p.). Ciascun ricorrente ha prospettato più motivi diretti a ottenere annullamento o rinnovo del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la sussistenza della partecipazione alle attività della famiglia mafiosa di Villabate sulla base di elementi convergenti (conversazioni intercettate, ruoli e comportamenti post-scarcerazione, rapporti fiduciari, interventi nel territorio, gestione di proventi), che l'aggravante dell'associazione armata fosse provata per deduzione da precedenti giudizi, dichiarazioni di collaboratori e conversazioni captate (la disponibilità di armi può essere desunta anche senza sequestro materiale), e che il tentativo di estorsione e la mancata prosecuzione delle condotte non configurassero automaticamente la desistenza volontaria. Quanto alla recidiva contestata, la Corte ha stabilito che la collaborazione dell'imputato non esclude automaticamente la recidiva e che il giudice d'appello ha adeguatamente bilanciato attenuanti e aggravanti. Sono state dichiarate inammissibili o infondate varie censure sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a rimborsare le spese delle parti civili come liquidato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Definisce l'associazione di tipo mafioso e le aggravanti per l'associazione armata; la Corte ricorda che la partecipazione si valuta sulla base di uno stabile inserimento e di un ruolo funzionale nell'organizzazione, non necessariamente su rituale affiliazione; la disponibilità di armi dell'associazione può essere desunta anche da elementi storici, collaborazioni e intercettazioni
art. 416-bis.1 cod. pen.
Disciplina aggravanti/attenuanti connesse all'associazione mafiosa e la circostanza attenuante speciale collegata alla collaborazione; la Corte ha ritenuto applicabile l'attenuante speciale della collaborazione ma non incompatibile con la valutazione della recidiva
art. 56 cod. pen.
Regola il tentativo e la desistenza volontaria; la Corte ha richiamato che la desistenza richiede un abbandono autonomo del proposito criminoso e non può essere desunta dalla mera mancanza di conseguenze o dall'intervento di fattori esterni
art. 629 cod. pen.
Prevede l'aggravante quando la violenza o minaccia è posta in essere da persona che è parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis; la Corte ha osservato che la prova della consapevolezza della qualità mafiosa può essere richiesta per il concorrente
art. 628 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di estorsione con aggravante collegata all'appartenenza mafiosa, valutata insieme all'art. 629 per l'aggravazione
art. 512-bis cod. pen.
Norma sul trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia); la Corte ha richiamato che il dolo specifico può essere desunto da elementi indiziari convergenti quali gestione effettiva, funzione schermante dell'intestazione e rapporti fiduciari
art. 62-bis cod. pen.
Norma che limita il rilievo dell'incensuratezza quale attenuante automatica; la Corte ricorda che l'incensuratezza non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche
art. 69 e art. 99 cod. pen.
Art. 69 attiene al confronto e alla prevalenza tra circostanze; art. 99 disciplina la recidiva: la Corte afferma che la collaborazione non esclude automaticamente la recidiva e che il giudice deve bilanciare concretamente le circostanze
art. 133 e art. 132 cod. pen.
Principi generali per la determinazione della pena: la Corte sottolinea l'ampio margine discrezionale del giudice del merito nel determinare la pena e nel valutare le attenuanti/ aggravanti, purché motivato
Massime di principio
- Partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis): non è necessario dimostrare una formale affiliazione rituale; rileva lo stabile inserimento nell'organizzazione, il ruolo dinamico/funzionale e la messa a disposizione dell'associazione per fini criminosi, valutati tramite elementi convergenti (intercettazioni, rapporti fiduciari, comportamenti operativi).
- Aggravante "associazione armata" (art. 416-bis, commi 4-5): può essere provata senza sequestro materiale di armi attraverso precedente giurisprudenza, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e fatti di esperienza giudiziaria relativi alla specifica articolazione mafiosa; è necessario che la disponibilità delle armi sia conoscibile o conoscibile per colpa dal singolo partecipante in ragione del suo ruolo.
- Tentato reato e desistenza (art. 56): per escludere responsabilità occorrono atti idonei e diretti in modo non equivoco verso la commissione del reato; la desistenza volontaria richiede un abbandono autonomo del proposito e non può essere ricavata dal semplice mancato conseguimento del profitto o da cause esterne all'agente.
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis): il dolo specifico di eludere misure di prevenzione può essere desunto da indizi gravi, precisi e concordanti quali l'assenza di apporto economico, la gestione effettiva da parte del soggetto occulto, rapporti fiduciari e la funzione schermante dell'intestazione.
- Recidiva vs collaborazione (art. 99, art. 416-bis.1 e giurisprudenza costituzionale): la collaborazione con la giustizia non determina automaticamente l'esclusione della recidiva; serve una valutazione concreta del giudice di merito sul significato della nuova fattispecie rispetto ai precedenti e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.
- Controllo della motivazione in Cassazione: la Suprema Corte verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione ma non rivaluta i fatti; ricostruzioni alternative, se plausibili, non bastano a cassare la decisione se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
- Valutazione delle prove indiziarie: giudici di merito possono fondare la decisione su un insieme di elementi indiziari convergenti; per impugnare con successo occorre dimostrare che l'omissione o il travisamento sia decisivo e renda manifestamente illogica la motivazione.
- Trattamento sanzionatorio: il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella comparazione delle circostanze e nella determinazione della pena; le scelte devono essere motivate ma non sono sindacabili in cassazione se non manifestamente irragionevoli.
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