Sentenza n. 478/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento, senza numero di protocollo e data, emesso dall’Ufficio Comando del -OMISSIS-con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di trasferimento a domanda per ricongiungimento familiare presentata dal ricorrente il 9.12.2025; - nonché di tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e correlati, inclusi gli atti prodromici del procedimento anche se non singolarmente impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’Ufficio Comando che ha dichiarato inammissibile l’istanza di trasferimento a domanda per ricongiungimento familiare presentata il 9 dicembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, con scadenza il 21 gennaio 2026 e rientro automatico nella sede di provenienza dal 22 gennaio 2026. Prima della scadenza, il 9 dicembre 2025, aveva presentato un’istanza di trasferimento a domanda per esigenze familiari, chiedendone la valutazione contestualmente alla cessazione dell’assegnazione temporanea. L’Amministrazione ha dichiarato l’istanza inammissibile rilevando che, al momento della presentazione e dell’adozione del provvedimento, il nucleo familiare risultava già riunito grazie all’assegnazione temporanea, rinviando l’interessato alla presentazione di una nuova istanza dopo il rientro nella sede originaria. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, falsa ed erronea motivazione, erronea applicazione delle regole procedimentali, eccesso di potere per falso presupposto, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, mancata valutazione della documentazione integrativa, travisamento e sviamento. Ha sostenuto che la domanda fosse destinata a produrre effetti dopo la scadenza dell’assegnazione temporanea e che il mancato esame del merito impedisse anche di conoscere le eventuali esigenze funzionali ostative dell’Amministrazione. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita richiesta di sindacato su poteri futuri e ha sostenuto che l’istanza non potesse essere esaminata prima del rientro nella sede di servizio. Il TAR ha esaminato anche la distinzione tra trasferimento a domanda e specifico istituto del ricongiungimento familiare previsto per determinate categorie di coniugi o dipendenti pubblici, rilevando che tali discipline non risultavano applicabili alla fattispecie concreta.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che il ricorso avesse a oggetto un provvedimento già adottato e non l’esercizio futuro di poteri amministrativi. L’eventuale annullamento avrebbe comportato soltanto l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza, senza sostituire il giudizio amministrativo alle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione sulle esigenze familiari, funzionali e organiche. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha distinto il trasferimento a domanda dall’istituto del ricongiungimento familiare disciplinato dall’art. 2209-sexies d.lgs. 66/2010 e ha rilevato che l’Amministrazione aveva erroneamente qualificato la domanda. Né l’art. 2209-sexies d.lgs. 66/2010, né l’art. 17 l. 266/1999 risultavano applicabili in assenza dei rispettivi presupposti fattuali. Tuttavia, tale inquadramento non legittimava la dichiarazione di inammissibilità. Nessuna disposizione subordinava la presentazione di un’istanza di trasferimento a domanda alla previa cessazione di un’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001. La Direttiva P-001 prevedeva un divieto di presentare ulteriori istanze durante la permanenza in sede temporanea soltanto per una diversa forma di assegnazione temporanea disciplinata dal paragrafo 5.4.5, non per l’assegnazione ex art. 42-bis. La stessa direttiva rendeva inammissibili le domande presentate mentre fosse ancora pendente un precedente procedimento di trasferimento o assegnazione temporanea, ma non quelle presentate dopo la conclusione di tale procedimento o destinate a essere valutate alla sua scadenza. Pertanto, la temporanea riunione del militare con il nucleo familiare, esistente al momento della presentazione e dell’adozione dell’atto, non costituiva un presupposto ostativo all’esame della domanda, poiché il ricorrente aveva chiesto che la valutazione fosse effettuata alla scadenza dell’assegnazione temporanea. Il provvedimento è stato annullato per erroneità e irragionevolezza della motivazione, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Il TAR ha precisato che l’Amministrazione potrà eventualmente adottare un nuovo diniego o una nuova declaratoria di inammissibilità, purché fondata su ragioni diverse da quella ritenuta illegittima e adeguatamente motivate. La richiesta istruttoria è stata respinta perché non necessaria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alla parte presente.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati non è stato violato, poiché il ricorso riguardava l’annullamento di un provvedimento già adottato e non sollecitava una decisione sostitutiva sul merito della domanda.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di inammissibilità è stato ritenuto viziato per motivazione erronea e irragionevole, fondata su un presupposto fattuale non previsto dalla disciplina applicabile.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche ... può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
La fruizione dell’assegnazione temporanea non impedisce, in assenza di una specifica previsione normativa o regolamentare, la presentazione di una distinta istanza di trasferimento a domanda destinata a essere valutata alla scadenza dell’assegnazione.
art. 2209-sexies d.lgs. 66/2010
Nell'ambito del piano di programmazione ... sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa.
La disciplina speciale del ricongiungimento familiare prevista dalla norma presuppone che entrambi i coniugi siano dipendenti del Ministero della Difesa; tale presupposto non risultava documentato nella fattispecie.
art. 17 l. 266/1997
Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate ... trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio ... ha diritto ... ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o ... presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
La norma disciplina una specifica ipotesi di ricongiungimento del coniuge convivente del personale trasferito d’autorità e richiede la sussistenza dei relativi presupposti fattuali, non documentati nel caso esaminato.
paragrafo 5.2.2 della Direttiva P-001
non potrà essere presentata istanza più di una volta l’anno e, comunque, solo ad esito cognito di quella precedentemente inviata, fatta salva la possibilità di inoltrare una nuova domanda di trasferimento, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ... In tali ipotesi, la nuova richiesta fa automaticamente decadere l’istanza “pendente”.
La direttiva collega l’inammissibilità alla pendenza di una precedente istanza non ancora definita, non alla mera fruizione in corso di un’assegnazione temporanea già destinata a cessare.
paragrafo 5.3.5 della Direttiva P-001
saranno dichiarate inammissibili
Sono inammissibili le istanze presentate mentre pende un’altra istanza di trasferimento o assegnazione temporanea non ancora definita; tale causa non opera quando il precedente procedimento sia concluso.
paragrafo 5.4.5 della Direttiva P-001
all’interessato, per tutto il periodo di permanenza nella sede di temporanea assegnazione, non è consentito produrre alcun tipo di istanza ai sensi delle normative speciali comprese nella presente direttiva
Il divieto è riferito esclusivamente alla specifica forma di assegnazione temporanea disciplinata dal paragrafo 5.4.5 e non può essere esteso all’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001.
artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
Hanno consentito la compensazione integrale delle spese in ragione delle peculiarità della controversia e del suo esito.
Massime di principio
- L’impugnazione di un provvedimento con cui l’Amministrazione dichiara inammissibile un’istanza costituisce contestazione di un potere amministrativo già esercitato e non una richiesta di pronuncia su poteri futuri; l’eventuale accoglimento comporta soltanto l’obbligo di riesame, senza sostituzione del giudice nelle valutazioni discrezionali riservate all’Amministrazione.
- In assenza di una specifica previsione normativa o regolamentare, la fruizione di un’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non impedisce al dipendente di presentare, prima della scadenza, una distinta istanza di trasferimento a domanda destinata a essere valutata con effetti dalla cessazione dell’assegnazione temporanea.
- Una causa di inammissibilità prevista da una direttiva amministrativa per la pendenza di una precedente istanza di trasferimento o assegnazione temporanea non può essere estesa alla diversa situazione in cui il precedente procedimento sia già concluso o sia destinato a concludersi prima della valutazione della nuova domanda.
- La temporanea riunione del dipendente con il proprio nucleo familiare, derivante da un’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, non costituisce di per sé un presupposto ostativo all’esame di una domanda di trasferimento a domanda riferita al periodo successivo alla scadenza dell’assegnazione.
- Quando l’Amministrazione qualifica erroneamente una domanda di trasferimento a domanda come istanza di ricongiungimento familiare e dichiara l’inammissibilità sulla base di un presupposto non previsto dalla disciplina applicabile, il provvedimento è illegittimo per motivazione erronea e irragionevole e deve essere annullato, con obbligo di riesame entro i limiti conformativi fissati dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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