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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29446/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente pubblico aveva impugnato una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per un mese irrogata dal datore di lavoro pubblico in relazione a condotte già oggetto di procedimento penale poi definito con estinzione del reato. Il Tribunale aveva annullato la sanzione ritenendo sia la contestazione disciplinare generica sia non provati i fatti addebitati. In appello, il Ministero aveva censurato la decisione; la Corte d’Appello ha però dichiarato l’impugnazione inammissibile, ritenendo che l’appellante avesse contestato solo una delle due rationes decidendi della sentenza di primo grado, cioè la genericità della contestazione, senza invece attaccare la ratio relativa alla mancanza di prova dei fatti. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello conteneva invece anche una specifica critica alla statuizione sulla prova degli addebiti, richiamando i passaggi in cui si chiedeva la riforma della sentenza anche nella parte in cui era stata esclusa la sussistenza degli addebiti e si sosteneva che la P.A. potesse provarli sulla base degli elementi emersi nel processo penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo fondato il motivo ex art. 342 c.p.c. Ha rilevato che l’atto di appello, letto nelle parti trascritte nel ricorso, conteneva sia la chiara volontà di impugnare anche il capo relativo alla mancata prova degli addebiti, sia una componente argomentativa idonea a contrastare la decisione di primo grado. Ne consegue che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto non impugnata una delle rationes decidendi e, per tale via, ha dichiarato un’inammissibilità insussistente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c."

    L’atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei punti della sentenza impugnata e delle doglianze, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio dedotto riguarda la nullità della sentenza o del procedimento per erronea applicazione delle regole sull’ammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    "ai sensi dell’art.380 bis c.p.c."

    Richiamato solo per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.

  • d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato in relazione al testo vigente degli artt. 342 e 434 c.p.c. dopo la riforma.

  • L. n. 134 del 2012

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato, in via analogica e di sistema, per l’interpretazione dei requisiti dell’appello nel rito del lavoro, in linea con i principi enunciati dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, non è richiesta una forma sacramentale né un progetto alternativo di decisione: è sufficiente che l’atto individui con chiarezza i capi e i punti contestati e contenga argomentazioni idonee a confutare le ragioni della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità per mancata impugnazione di una ratio decidendi è corretta solo se quella ratio sia effettivamente rimasta priva di specifica censura; se l’atto di appello la investe anche implicitamente ma in modo chiaro e argomentato, la decisione di inammissibilità è erronea.
  • Quando il giudice di appello ritiene non impugnata una statuizione che invece risulta contestata nell’atto di gravame, incorre in errore di diritto sull’art. 342 c.p.c. e omette di esaminare il merito della censura.
  • Nel giudizio di impugnazione, la verifica della specificità dell’appello va compiuta sul contenuto complessivo dell’atto, valutando sia la parte volitiva sia quella argomentativa.
  • Se una sentenza di primo grado è sorretta da più rationes decidendi, l’impugnazione deve investire tutte le rationes effettivamente poste a base del decisum; tuttavia non può ritenersi non impugnata una ratio che, in concreto, sia stata invece specificamente censurata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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