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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18691/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di presa in carico relativo a maggiori imposte conseguenti alla vendita, avvenuta nel 2008, di un terreno. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo che l’avviso di accertamento presupposto, dal quale derivava la ripresa a tassazione della plusvalenza non dichiarata, non gli era mai stato notificato; contestava quindi la regolarità della procedura, la violazione del contraddittorio e la nullità o inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta secondo il modello dell’art. 143 c.p.c., oltre a censurare nel merito il criterio di calcolo del maggior valore attribuito al terreno. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR, in appello, aveva accolto le ragioni dell’Ufficio. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi, tutti centrati sulla regolarità della notifica dell’atto presupposto rispetto a quello impugnato: 1) motivazione apparente, perplessa o incomprensibile circa l’assunto perfezionamento della notifica; 2) omesso esame dell’avviso di accertamento nella sua interezza, inclusa la relata di notifica; 3) erronea affermazione della regolarità della notifica nonostante la mancanza della raccomandata contenente l’avviso di deposito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è sindacabile in cassazione solo il c.d. minimo costituzionale della motivazione, che è violato quando la motivazione sia mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile. Ha giudicato la motivazione della CTR apodittica e apparente, perché non spiegava le modalità della notificazione né dava conto dei presupposti necessari per una valida notifica agli irreperibili ex art. 143 c.p.c., cioè dell’esito negativo delle ricerche preliminari sulla residenza o domicilio del destinatario. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, Sezione di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura è stata ricondotta al vizio di motivazione apparente/perplessa o incomprensibile della sentenza impugnata, quale violazione del minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012 non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità è limitato al rispetto del minimo costituzionale ex art. 111 Cost.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve essere tale da consentire la comprensione ragionevole della decisione; è violato il precetto costituzionale se la motivazione è solo apparente o incomprensibile.

  • art. 143 c.p.c.

    Per la notifica agli irreperibili occorre che, dopo il primo accesso negativo, siano svolte ricerche adeguate e che esse diano esito negativo, in modo da rendere effettivamente sconosciuta la residenza o il domicilio del destinatario.

Massime di principio

  • In cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non sono più deducibili semplici vizi di insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
  • Quando si invoca la regolarità della notificazione a un destinatario irreperibile, il giudice deve verificare e dare conto in motivazione dei presupposti specifici della procedura, inclusa l’effettiva effettuazione di ricerche idonee a confermare l’irreperibilità.
  • Una decisione che affermi la regolarità della notificazione senza spiegare il percorso notificatorio e senza confrontarsi con i presupposti normativi applicabili integra motivazione apparente e comporta cassazione con rinvio.
  • Se il primo motivo di ricorso investe un vizio decisivo della motivazione che assorbe il thema decidendum principale, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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