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Sentenza

Sentenza n. 6001/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Basilicata, Sez. I, n. 53 del 23 gennaio 2025 (non notificata), resa tra le parti sul ricorso proposto per l'annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 23BD.2023/D.00559 del 27 giugno 2023, recante: «D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Parere Favorevole di non Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 relativa al "Parco eolico "MONTECAGLIOSO" costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno dei quali sviluppa una Potenza Nominale pari a 6 MW, per una Potenza Complessiva del Parco Eolico di 30 MW. Proponente: oprwind10srl@legalmail.it (già Società STheP SRL)».

Giustizia amministrativa202502760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso contro il giudizio regionale di non assoggettabilità a VIA del parco eolico Montescaglioso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante, interessata alla realizzazione di un diverso parco eolico nel medesimo contesto territoriale, ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto le censure contro la determinazione regionale recante parere favorevole di non assoggettabilità a VIA del progetto di un parco eolico composto da cinque aerogeneratori, per complessivi 30 MW. In appello sono stati riproposti tre motivi. Il primo denunciava violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la Regione avrebbe soltanto riportato le osservazioni dell’appellante e le controdeduzioni della proponente senza svolgere un autonomo vaglio critico né spiegare le ragioni del loro rigetto. Il secondo deduceva l’illegittimità dello screening per la mancata compiuta rappresentazione e valutazione delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, ritenute parte integrante del progetto e suscettibili di produrre impatti ambientali. L’appellante sosteneva che il progetto omettesse opere già individuate nella soluzione tecnica minima generale di connessione, tra cui un elettrodotto aereo e una stazione elettrica, prospettando un frazionamento artificioso volto a sottrarre tali opere alla valutazione ambientale. Il terzo motivo censurava la mancata valutazione degli effetti cumulativi tra il parco oggetto di screening e il diverso parco eolico dell’appellante, sostenendo che l’espressione normativa "progetti esistenti e/o approvati" comprendesse anche i progetti ancora in corso di autorizzazione. Erano inoltre state riproposte dalla controinteressata eccezioni preliminari di inammissibilità per sindacato sostitutivo e carenza di interesse, rimaste assorbite.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Sul primo motivo ha escluso il vizio procedimentale, ribadendo che l’amministrazione non è tenuta a una confutazione analitica di ogni osservazione partecipativa, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga che le osservazioni siano state esaminate e considerate nella formazione della decisione. Nel caso concreto, il rapporto istruttorio allegato alla determinazione riportava le osservazioni dell’appellante e le articolate controdeduzioni della proponente, alle quali la Regione aveva aderito; l’appellante non aveva formulato critiche circostanziate ulteriori rispetto a quelle sviluppate con il secondo e il terzo motivo. Sul secondo motivo, il Collegio ha precisato che il TAR aveva formalmente dichiarato la censura inammissibile per difetto di interesse, ma l’aveva sostanzialmente esaminata nel merito. La verifica di assoggettabilità a VIA richiede un progetto realistico e fedele all’effettivo stato della progettazione, comprensivo delle opere principali e accessorie già individuate. Tuttavia, poiché lo screening si colloca in una fase preliminare, il progetto può essere successivamente precisato o modificato; la mancata compiuta progettazione delle opere di connessione non rende di per sé illegittimo il giudizio di non assoggettabilità, quando tali opere non siano ancora definitivamente delineate e siano comunque rappresentate in modo realistico nella loro esistenza e funzione. Nel caso concreto, la soluzione tecnica minima generale non definiva in via definitiva le infrastrutture di connessione, mentre lo studio preliminare ambientale menzionava sia la sottostazione sia l’elettrodotto, senza doverne indicare il progetto esecutivo e la localizzazione definitiva. Resta però fermo che le opere di connessione, se suscettibili di impatti ambientali, devono essere sottoposte alla necessaria verifica di assoggettabilità o VIA prima dell’autorizzazione dell’impianto; il giudizio positivo di screening sulle sole opere principali non consente di autorizzare l’intero progetto senza valutare anche le opere accessorie. Sul terzo motivo, il Collegio ha escluso che tra i progetti da considerare ai fini del cumulo rientrino quelli ancora in corso di autorizzazione. Nell’allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006, i progetti esistenti sono quelli già realizzati, mentre i progetti approvati sono quelli non ancora realizzati ma già assentiti. Includere anche iniziative meramente ipotetiche e non ancora approvate condizionerebbe la valutazione ambientale a progetti potenzialmente irrealizzabili e favorirebbe condotte ostruzionistiche. La legittimità dello screening va comunque valutata allo stato degli atti, restando necessario considerare, prima dell’autorizzazione finale, eventuali sopravvenienze rilevanti per l’impatto ambientale complessivo. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale non impone all’amministrazione una confutazione analitica di tutte le osservazioni del privato; è sufficiente che esse risultino considerate nella formazione della decisione e che la motivazione dia conto, anche complessivamente, delle ragioni del loro mancato accoglimento.

  • art. 5, comma 1, lett. m), d.lgs. 152/2006

    La verifica di assoggettabilità a VIA è il procedimento preliminare diretto a stabilire se un progetto possa determinare impatti ambientali negativi significativi tali da richiedere la VIA.

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    Lo screening presuppone la presentazione di uno studio preliminare ambientale conforme all’allegato IV-bis e di un progetto sufficientemente definito, realistico e fedele allo stato della progettazione.

  • Allegato IV-bis alla parte II del d.lgs. 152/2006

    La descrizione del progetto deve riguardare il progetto nel suo insieme e comprendere le opere principali e accessorie già individuate, senza imporre tuttavia che opere ancora non definitivamente delineate siano progettate in dettaglio nella fase preliminare di screening.

  • Allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006

    del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati

    Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, i progetti esistenti sono quelli già realizzati e i progetti approvati sono quelli già assentiti ma non ancora realizzati; non rientrano invece i progetti ancora pendenti e non approvati.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti

    La procedura autorizzativa degli impianti da fonti rinnovabili comprende anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.

  • art. 3 l.r. Basilicata 1/2010

    la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili devono essere autorizzate dall’Amministrazione competente a seguito del procedimento unico di cui all’art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni

    Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili sono comprese nel procedimento unico regionale di autorizzazione dell’impianto da fonti rinnovabili.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 152/2006

    i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge

    L’autorizzazione finale non può prescindere dalla verifica ambientale prescritta anche per le opere accessorie del progetto; l’omissione determina l’annullabilità del provvedimento autorizzatorio.

  • art. 9, comma 9-undecies, d.l. 181/2023

    La disposizione, successiva al provvedimento impugnato e quindi non applicata alla fattispecie, conferma che nell’autorizzazione unica delle FER il progetto delle opere di connessione deve essere coerente con il preventivo del gestore, mentre il parere di conformità tecnica del gestore può essere acquisito nel corso del procedimento.

Massime di principio

  • La verifica di assoggettabilità a VIA deve basarsi su un progetto realistico e fedele all’effettivo stato della progettazione, comprensivo di tutte le opere principali e accessorie già individuate; non è però necessario che, in una fase preliminare, siano già compiutamente progettate opere accessorie ancora in corso di definizione.
  • La mancata compiuta progettazione delle opere di connessione di un impianto da fonti rinnovabili non rende di per sé illegittimo il giudizio di non assoggettabilità a VIA, quando tali opere non siano ancora definitivamente delineate e siano comunque rappresentate nello studio preliminare nella loro esistenza e funzione.
  • Le opere di connessione successivamente definite devono essere sottoposte alla necessaria verifica di assoggettabilità a VIA o alla VIA prima dell’autorizzazione finale, se suscettibili di impatti ambientali; il giudizio di non assoggettabilità relativo alle sole opere principali non legittima l’autorizzazione dell’intero progetto senza la valutazione delle opere accessorie.
  • Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi prevista dall’allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006, devono essere considerati i progetti già realizzati e quelli già approvati ma non ancora realizzati; non devono invece essere inclusi i progetti ancora pendenti e non assentiti, perché meramente ipotetici e potenzialmente strumentali a condizionare od ostacolare iniziative concorrenti.
  • La legittimità del giudizio di screening deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum; le successive modifiche progettuali o sopravvenienze non incidono retroattivamente sulla validità del provvedimento, ma possono imporre una nuova valutazione ambientale prima dell’autorizzazione finale.
  • L’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione partecipativa: è sufficiente che dalla motivazione, anche attraverso gli atti istruttori richiamati o allegati, risulti che le osservazioni siano state esaminate e che le ragioni del loro mancato accoglimento siano comprensibili.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

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