Sentenza n. 45/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento A) della “DETERMINA Dirigenziale di assegnazione n. -OMISSIS-, protocollo n. -OMISSIS- - 03/10/2025 - IV – U” adottata dal Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO -OMISSIS- -OMISSIS-; B) del PEI “Piano Educativo Individualizzato”, del 24.09.2025, assunto prot. -OMISSIS- – -OMISSIS- redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall'ISTITUTO COMPRENSIVO-OMISSIS-con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno all'alunno minore -OMISSIS- (-OMISSIS-su n. 30 ore di frequenza settimanali, unitamente al verbale del GLO (protocollo n.- -OMISSIS- di pari data, quale allegato essenziale e recante approvazione della stesura del PEI; C) degli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; nonché per l’accertamento D) del diritto dell'alunno minore -OMISSIS- (-OMISSIS-), quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità (art. 3 comma 3 L.104/1992), ad avere riconosciuto l'assistenza dell’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia, così come individuato dal GLO del 24.09.2025, assunto a protocollo n.- -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI 2025/2026 e determina dirigenziale di assegnazione che riconoscevano 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza e del fabbisogno di 30 ore accertato dal GLO
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunno)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno impugnato il PEI, il verbale del GLO e la determina dirigenziale di assegnazione nella parte in cui limitavano a 18 le ore settimanali di sostegno, chiedendo l'accertamento del diritto del minore alla copertura dell'intero orario scolastico di 30 ore e la conseguente assegnazione di un insegnante di sostegno con rapporto uno a uno. Il GLO aveva individuato in 30 ore il fabbisogno necessario, evidenziando che un numero inferiore avrebbe pregiudicato il rendimento didattico e l'inserimento sociale del minore. Anche le relazioni del dirigente scolastico riconoscevano la necessità di 30 ore e di un rapporto uno a uno, ma giustificavano l'assegnazione di sole 18 ore con un asserito obbligo derivante dalla normativa vigente. I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità della determinazione per contraddittorietà interna, difetto di motivazione e mancata considerazione del fabbisogno individuale accertato dal GLO. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato un atto integrativo delle ore in esecuzione del decreto cautelare monocratico, senza una autonoma riedizione favorevole del potere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il PEI 2025/2026 e la determina dirigenziale di assegnazione nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato una palese contraddittorietà tra il fabbisogno di 30 ore accertato dal GLO e riconosciuto dallo stesso dirigente scolastico e l'assegnazione effettiva di sole 18 ore. L'Amministrazione non poteva invocare limiti astratti e generali di 18 ore desunti dalla normativa, dovendo invece considerare la condizione concreta dell'alunno e, ove necessario, richiedere posti di sostegno in deroga. Il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'integrazione delle ore era stata adottata in esecuzione del decreto monocratico e non costituiva autonoma determinazione favorevole. Ha imposto all'Amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno accertato dal GLO, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, e al pagamento di ulteriori euro 2.000 per responsabilità aggravata e resistenza temeraria, ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a. e dell'art. 96 c.p.c. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di handicap in situazione di gravità costituisce il presupposto della specifica valutazione del fabbisogno di sostegno scolastico.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 56 c.p.a.
È stato adottato un decreto monocratico che ha sollecitato il riesame della determinazione di assegnazione delle ore.
art. 26, comma 2, c.p.a.
Ha costituito la base normativa per la condanna dell'Amministrazione al pagamento della sanzione per resistenza temeraria.
art. 96 c.p.c.
È stato richiamato quale parametro della responsabilità aggravata per la condotta processuale contraddittoria e dilatoria.
art. 15 disp. att. c.p.a.
Ha disciplinato la destinazione al bilancio dello Stato della sanzione pecuniaria irrogata per resistenza temeraria.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'ordine di oscuramento dei dati idonei a identificare il minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato insieme alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nella determinazione delle ore di sostegno scolastico per un alunno con disabilità grave, l'amministrazione deve effettuare una valutazione individualizzata del fabbisogno, sulla base degli elementi risultanti dal PEI e dal GLO, senza applicare automaticamente limiti astratti e generali di orario.
- È illegittimo per contraddittorietà e difetto di motivazione il provvedimento che, dopo aver accertato nel PEI, nel verbale del GLO e nelle relazioni dell'istituzione scolastica la necessità della copertura integrale dell'orario mediante rapporto uno a uno, assegni un numero significativamente inferiore di ore richiamando genericamente la normativa vigente.
- Quando il fabbisogno individuale richiede la copertura integrale delle ore scolastiche, l'istituzione scolastica deve attivarsi per richiedere all'ufficio scolastico competente i posti di sostegno in deroga; la mancata richiesta è illegittima se l'amministrazione non dimostra che la richiesta è stata effettuata e che l'ufficio competente non ha potuto soddisfarla.
- L'adozione di un provvedimento favorevole in esecuzione di una misura cautelare giudiziale non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere, quando non risulti una autonoma e spontanea riedizione del potere amministrativo idonea a definire stabilmente la pretesa.
- La resistenza processuale dell'amministrazione può integrare responsabilità aggravata quando gli atti difensivi riconoscano sostanzialmente la fondatezza della pretesa del ricorrente e la difesa risulti oggettivamente contraddittoria e dilatoria, priva di apprezzabile base giustificativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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