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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2129/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello con tre censure principali: 1) la Corte d'appello avrebbe mutato la qualificazione del reato indicato nel capo di imputazione (da bancarotta documentale fraudolenta "specifica" a bancarotta documentale fraudolenta "generica") senza modificare il capo di imputazione; 2) mancata prova dell'elemento materiale del reato, contestando l'attendibilità del teste Rigamonti e la prova della sottrazione/distruzione delle scritture contabili; 3) mancata prova del dolo specifico richiesto per la fattispecie "specifica". Il ricorso alla Cassazione si fondava in particolare sul fatto che la Corte territoriale non aveva motivato adeguatamente il mutamento di prospettiva rispetto alla sentenza di primo grado, che aveva invece affermato la totale mancanza delle scritture contabili (sottrazione/distruzione) e aveva affrontato il tema del dolo specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d'appello ha cambiato apoditticamente la qualificazione del fatto, passando da una situazione di assenza totale dei libri (sottrazione/distruzione) a una diversa prospettiva di contabilità "irregolarmente tenuta", senza indicare quali libri sarebbero stati tenuti e senza spiegare le ragioni del mutamento. Tale mutamento non motivato ha reso carente la decisione di appello anche rispetto alle censure sul dolo specifico, che erano state formulate in appello: essendo la nuova qualificazione priva del requisito del dolo specifico, la Corte d'appello ha eluso l'obbligo di confrontarsi con le critiche al primo giudizio. Per questi motivi la sentenza è stata annullata e rinviata affinché la Corte d'appello dia adeguata motivazione sulle questioni sollevate e risponda ai motivi d'appello originari.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 2 legge fallimentare

    prevede le fattispecie di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili; oppure la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio

    La norma comprende due ipotesi alternative: per le condotte di sottrazione/distruzione/occultamento è richiesto il dolo specifico (scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto); per le condotte consistenti nella tenuta irregolare o incompleta della contabilità può operare una configurazione a dolo generico quando sussista comunque la scrittura di riferimento o omissioni parziali tali da impedire la ricostruzione

  • art. 217 legge fallimentare

    bancarotta documentale semplice

    La bancarotta documentale semplice punisce anche a titolo di colpa l'omissione della tenuta delle scritture; si distingue dalla bancarotta fraudolenta per l'assenza del dolo specifico richiesto nelle ipotesi di sottrazione/distruzione

  • art. 219, comma terzo legge fallimentare

    circostanza attenuante citata nella sentenza di appello

    La Corte d'appello aveva riconosciuto una circostanza attenuante di cui al comma terzo dell'art. 219, rideterminando il profilo sanzionatorio; tuttavia il vizio di motivazione relativo alla qualificazione del fatto ha portato la Cassazione ad annullare la decisione nonostante l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante

Massime di principio

  • La Corte d'appello non può modificare la qualificazione giuridica originaria del fatto indicata nel capo di imputazione senza adeguata motivazione e, se necessario, senza la formale modifica dell'imputazione: il mutamento deve essere esplicitato e supportato dall'analisi delle prove.
  • La distinzione tra bancarotta documentale fraudolenta "specifica" e "generica" è essenziale: le condotte di sottrazione/distruzione/occultamento richiedono il dolo specifico (intento di arrecare danno o procurare profitto), mentre la semplice tenuta irregolare o omissione parziale può rientrare nella fattispecie a dolo generico o nella bancarotta semplice, a seconda del caso.
  • Se il giudice di appello assume una diversa prospettiva fattuale rispetto al primo grado (es. da assenza totale di scritture a loro presenza ma irregolare), deve indicare precisamente quali scritti risultano e in che misura, e motivare perché la valutazione iniziale risulterebbe errata.
  • Le censure sulla attendibilità di testi e sulla prova dell'elemento soggettivo/oggettivo devono essere esaminate e superate espressamente nella motivazione d'appello; decisioni che eludono tali rilievi con affermazioni apodittiche sono annullabili per vizio di motivazione.
  • Quando la Cassazione annulla per carenza motivazionale legata alla riqualificazione del fatto, il processo non si conclude con una condanna o assoluzione definitiva ma si dispone il rinvio per un nuovo esame, con l'obbligo per la Corte territoriale di fornire valutazioni complete e circostanziate.

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