Ordinanza n. 11884/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari collegiali, degli atti e provvedimenti concernenti l’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado di Generale di Divisione, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, espresso nei confronti del Generale di Brigata -OMISSIS-, ivi comprese le relative schede di valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento (C.S.A.), notificati con nota 9 gennaio 2026 (prot. 007857/113/2026) del Comando Interregionale dell’Italia centrale della Guardia di Finanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e provvedimenti concernenti l'esito dei giudizi di avanzamento a scelta al grado di Generale di Divisione per gli anni 2022-2026, comprese le schede di valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti dei giudizi di avanzamento a scelta, contestando, tra l'altro, la rilevanza attribuita dall'Amministrazione a una nota di “sensibilizzazione” ricevuta nell'anno 2018. In particolare, ha dedotto che dagli atti di causa non risultasse che tale nota fosse stata effettivamente acquisita, conosciuta e valutata dalla Commissione Superiore di Avanzamento ai fini della formulazione del giudizio. L'Amministrazione, nelle proprie memorie, ha invece rappresentato che la Commissione avrebbe attribuito rilievo alla nota. Il giudice ha ritenuto necessario chiarire se la nota facesse parte della documentazione sottoposta all'esame della Commissione o fosse stata comunque acquisita o conosciuta dalla stessa, indicando modalità e momento dell'acquisizione e della valutazione e producendo la documentazione comprovante tali circostanze.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia né ha deciso sulla domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione, chiedendo chiarimenti documentati sull'effettiva disponibilità, acquisizione, conoscenza e valutazione della nota di “sensibilizzazione” da parte della Commissione Superiore di Avanzamento. L'Amministrazione dovrà riscontrare la richiesta entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, producendo, ove esistente, la documentazione idonea. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la definizione di una controversia dipende dal fatto che una specifica informazione sia stata effettivamente acquisita, conosciuta e valutata dall'organo amministrativo competente, il giudice può disporre un'istruttoria d'ufficio chiedendo all'amministrazione chiarimenti puntuali sulle modalità e sul momento dell'acquisizione e della valutazione, nonché la produzione della documentazione comprovante tali circostanze.
- Nelle procedure di avanzamento del personale militare, la rilevanza di una nota o informazione pregiudizievole ai fini del giudizio comparativo deve essere verificata in relazione alla sua effettiva disponibilità e valutazione da parte della commissione competente; la mera rappresentazione processuale dell'amministrazione non sostituisce la necessità di accertare documentalmente tale passaggio.
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