Sentenza n. 1752/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 878/2025 emessa in data 20 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per due anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025, ha agito in ottemperanza della sentenza n. 878/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero a provvedere. Ha dedotto la mancata esecuzione spontanea della pronuncia. Ha inoltre chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Ha accertato che la pronuncia era passata in giudicato e che era stata notificata al Ministero il 28 aprile 2025; pertanto, ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che potrà essere investito direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l'esiguità degli importi, avrebbe potuto avere soltanto carattere simbolico e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del Tribunale di Milano, della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore condizione per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, in relazione all'esiguità degli importi, una condanna avrebbe avuto carattere meramente simbolico e sarebbe risultata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione e risultino soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all'amministrazione consente al giudice amministrativo di ordinare l'adempimento entro un termine perentorio e di predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico le cui attività rientrino nei compiti istituzionali; in tale ipotesi, non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in ragione dell'esiguità dell'obbligazione da adempiere, la sua entità sarebbe soltanto simbolica e la condanna risulterebbe manifestamente iniqua.
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