Sentenza del 11/07/2022 n. 21882 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
MEAG, per conto del fondo tedesco, ha chiesto il rimborso totale delle ritenute del 15% operate sui dividendi percepiti nel 2003 da società italiane, sostenendo che tale tassazione fosse discriminatoria e in contrasto con l'art. 63 T.F.U.E. rispetto al trattamento riservato agli organismi di investimento collettivo mobiliare residenti in Italia (che, nelle medesime condizioni oggettive e ratione temporis, potevano beneficiare dell'esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 461/1997, art. 9, comma 4). In subordine era chiesto un rimborso parziale corrispondente alla differenza tra la ritenuta del 15% e l'aliquota sostitutiva del 12,5%. Le ricorrenti hanno dedotto che il fondo tedesco è omologo a un fondo aperto italiano e che l'unicità dell'investitore (una compagnia di assicurazioni tedesca) non elimina la comparabilità; l'Amministrazione ha negato il rimborso ritenendo legittima l'applicazione della convenzione Italia-Germania e contestando l'allegazione di discriminazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d'appello e decidendo nel merito. Ha ritenuto che l'applicazione della ritenuta (fino al 15%) sui dividendi versati al fondo tedesco, pur prevista dall'art. 10, par. 2, della Convenzione Italia-Germania in combinato con la norma interna che disciplina la ritenuta sui non residenti, determinava una restrizione della libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 63 T.F.U.E. laddove il fondo tedesco, nelle medesime condizioni oggettive (quote sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Stati white-list), sarebbe stato equiparabile a un organismo residente che beneficia dell'esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione. La Corte ha quindi interpretato adeguativamente la disciplina convenzionale e nazionale alla luce del diritto UE e ha accolto la domanda principale di rimborso integrale delle ritenute applicate; le spese di merito sono compensate, le spese di legittimità a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.)
Principio di libera circolazione dei capitali: una normativa nazionale o pattizia che determina una differenza di trattamento fiscale idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri può costituire una restrizione vietata; l'interpretazione nazionale e convenzionale deve essere adeguata per rispettare tale principio.
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania
La clausola che consente allo Stato della società distributrice di applicare una ritenuta fino al 15% non esclude l'obbligo, per il giudice nazionale, di un'interpretazione conforme al diritto UE: la convenzione si innesta sulla norma interna e va interpretata in modo da non ledere le libertà fondamentali dell'UE, ove possibile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 27, comma 3 (versione ratione temporis)
Norma interna che stabiliva la ritenuta sui dividendi a favore dei non residenti; la sua applicazione può essere mitigata dalla convenzione ma resta soggetta al rispetto del diritto UE; il giudice deve verificare comparazione e discriminazione rispetto alla disciplina nazionale applicabile ai residenti.
L. 23 marzo 1983, n. 77
Regime dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione per i fondi comuni italiani (aliquota 12,5% o ridotta al 5%): disciplina che, ratione temporis, poteva esentare i fondi residenti e costituisce il parametro di confronto nel valutare la possibile discriminazione.
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
art. 9, comma 4 (versione vigente ratione temporis)
Prevedeva l'esenzione dall'imposta sostitutiva per gli organismi d'investimento collettivo le cui quote fossero sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (white list): condizione fondamentale per ritenere comparabili i fondi residenti e non residenti ai fini dell'art. 63 T.F.U.E.
D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239
art. 6, comma 1 (versione ratione temporis)
Definizione dei soggetti non residenti e riferimento alla white list; utile per verificare se gli investitori esclusivi rientrano nelle condizioni previste per l'esenzione del fondo residente.
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
art. 31 (principio di buona fede nell'interpretazione)
La Corte ha invocato il canone interpretativo della buona fede per giustificare un'interpretazione adeguatrice della disciplina convenzionale alla luce dei principi UE.
Massime di principio
- Per valutare una presunta discriminazione fiscale tra fondi residenti e non residenti si deve comparare esclusivamente la disciplina nazionale rilevante in materia di tassazione dei dividendi: non va estesa la comparazione al regime fiscale del paese estero dell'investitore.
- Se un fondo estero è giuridicamente e sostanzialmente omologo a un fondo nazionale (es. fondo aperto soggetto a vigilanza e con caratteristiche operative analoghe) e ricorrono le condizioni oggettive previste dalla normativa nazionale (es. investitori esclusivamente non residenti appartenenti a Stati white-list), il rifiuto di estendere al fondo estero l'agevolazione prevista per il fondo residente può costituire una restrizione della libertà di circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 63 T.F.U.E.
- Una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni non esclude il confronto ai principi UE: il giudice nazionale deve tentare un'interpretazione adeguatrice delle norme interne e, se possibile, della disposizione convenzionale per evitare la violazione delle libertà fondamentali dell'UE.
- Le giustificazioni nazionali (es. "coerenza del sistema fiscale" o esigenze di controllo fiscale) sono valutate in modo restrittivo dalla Corte di giustizia; lo Stato deve dimostrare un nesso diretto e rigoroso e, nel caso di esigenze di controllo, l'impossibilità di ottenere informazioni per vie convenzionali.
- Per ottenere successo in una richiesta di rimborso il ricorrente dovrebbe documentare: a) l'omogeneità giuridica e funzionale del fondo estero rispetto al fondo nazionale; b) la qualifica e la residenza degli investitori (white-list); c) certificazioni di vigilanza e ogni documentazione che dimostri l'equivalenza operativa; inoltre il giudice si concentrerà sulle regole nazionali di distinzione rilevanti ai fini fiscali.
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